Per inquadrare il problema, concediamoci qualche gossip fra quelli che circolano sui giornali.
Sandra Bullock: l’attrice è stata previdente e poco prima del matrimonio aveva stabilito nero su bianco che il marito Jesse James non avrebbe preso un centesimo nel caso l’avesse tradita.
Robbie Williams: ha fatto discutere il contratto firmato con la moglie Ayda Fileds il quale pare che preveda due milioni di sterline per ogni anno vissuto insieme. Chi si tirerà indietro o sarà causa del divorzio, pagherà l’altro.
Chelsea Clinton: la figlia di Bill e Hillary si è messa al riparo da eventuali sorprese firmando un particolare accordo con il banchiere Marc Mezvinsky. In caso volesse lasciarla, Marc dovrà versarle ben 10 milioni di dollari.
Certo non c’è limite alla fantasia quando tutto è concesso. Ma cosa “concede” il nostro ordinamento?
Intanto, proviamo a dare una definizione in modo da circoscrivere il tema di cui stiamo discutendo. L’accordo pre-matrimoniale può essere definito come il patto con il quale i due futuri coniugi (i nubendi) disciplinano ogni loro assetto economico o un singolo profilo economico, in vista della possibile e futura cessazione del vincolo matrimoniale.
In Italia, questo tipo di accordo è NULLO… con qualche “ma”!
In linea generale la giurisprudenza ritiene che gli accordi stipulati in vista della futura separazione o del futuro divorzio siano nulli per illiceità della causa, in quanto contrastano con i principi di indisponibilità dei doveri e dei diritti nascenti dal matrimonio (art. 160 c.c.).
Per fare un esempio, l’impegno assunto da un coniuge di versare all’altro una somma di denaro per il semplice fatto che si arriva ad una separazione, è nullo.
Ma, attenzione! Una piccola apertura da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione, però, può fornire delle indicazioni su come stipulare degli accordi prematrimoniali validi ed efficaci o, quantomeno, che con maggiore difficoltà si espongono ad una declatatoria di nullità.
In primo luogo, l’accordo deve avere ad oggetto il riconoscimento di un rapporto di credito/debito fra i coniugi.
In sostanza si tratta del riconoscimento effettuato dal nubendo (o dal coniuge) in ordine all’esistenza di un debito nei confronti dell’altro.
In questi termini si è espressa la Cassazione che, nella sentenza n. 23713/2012 , ha sostanzialmente dichiarato la validità di un patto, siglato il giorno prima del matrimonio, con il quale i futuri sposi avevano previsto che, in caso di separazione, la futura moglie avrebbe ceduto, al futuro marito, un immobile di sua proprietà, a titolo di indennizzo delle spese che l’uomo aveva sostenuto per la ristrutturazione di un altro immobile, sempre di proprietà della nubenda, destinato a diventare la casa coniugale.
Il secondo aspetto fondamentale ai fini della validità del patto è che il fallimento dell’unione coniugale deve assurgere a condizione sospensiva. Ossia, la crisi del vincolo familiare deve assumere le vesti di un evento futuro e incerto, al verificarsi del quale sorge in capo ad un coniuge l’obbligo di restituire all’altro delle somme di denaro.
Di recente, sempre la Suprema Corte con la sentenza n. 19304/2013, ha riconosciuto la validità di un accordo che imponeva al marito di restituire alla moglie, in caso di separazione, la somma di 20 milioni delle vecchie Lire che la stessa gli aveva prestato.
Se, quindi, si vuole stipulare un patto prematrimoniale in Italia, ad oggi, è necessario muoversi all’interno dei diritti di credito che, non avendo alcuna attinenza con i doveri e con i diritti nascenti dal matrimonio, possono essere ben racchiusi in un accordo valido ed efficace.
Dunque, qualcosa è possibile fare, ma occorre prestare massima attenzione alla stesura dell’accordo sotto il profilo tecnico-giuridico.
Attenzione però, al momento non vi è alcuna specifica normativa e, come si sa, la giurisprudenza è mutevole, quindi occorre tenersi ben aggiornati prima di fare delle mosse.
Per ora le cose stanno così! Un fiume in piena di incertezze e, qua e la, alcune sentenze della Cassazione che come isolotti spezzano la fiumana.
Auspicabile, forse ineluttabile, un intervento legislativo chiaro e puntuale.
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