25 Gennaio 2018 ARTICOLI

Avv. Maria Ferrara

Titolare dello Studio professionale MF Legal Office che offre assistenza e consulenza legale sia in ambito giudiziario che conciliativo, con particolare riferimento al diritto di famiglia. Appassionata del proprio lavoro e “preda” di un guizzo creativo che la porta alla ricerca continua di nuove esperienze. Riceve su appuntamento nel suo studio di Via Baltimora, 90 a Torino tel. 011/197.193.38

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Cosa si può fare in concreto se l’ex non paga il mantenimento o c’è il serio rischio che non lo faccia

Il mio ex non versa il mantenimento da mesi, che posso fare?” ; “… tanto lo so che pur di non pagare intesta tutto a sua madre, posso tutelarmi?”; “Le cose vanno per le lunghe, prima di arrivare al divorzio mi sa che si è venduto tutto e si è pure fatto licenziare, c’è qualcosa che si può fare”. Domande come queste ricorrono nella pratica quotidiana. Ecco, per sommi capi, cosa si risponde all’assistito in un primo colloquio in studio.

Gli strumenti a disposizione a tutela di chi ha diritto al mantenimento sono diversi e tutti piuttosto efficaci, la scelta fra questi, naturalmente, va valutata di volta in volta considerando la situazione patrimoniale e lavorativa dell’ex coniuge (occorre considerare poi che taluni funzionano sia per la separazione che per il divorzio, altri solo in caso di divorzio, altri ancora sia per il mantenimento dovuto all’ex coniuge sia per quello dovuto ai figli, siano essi nati nel matrimonio o da coppie conviventi).

Primo suggerimento: non attendere troppo. Quando l’ex comincia a farsi desiderare e le telefonate sembrano non sortire più alcun effetto, può esser opportuno mettere le cose in chiaro mediante una sollecitazione in forma scritta (raccomandata con ricevuta di ritorno) in cui si indica un termine entro il quale adempiere e con lo specifico avviso che, in mancanza, si procederà giudizialmente.

Fatto questo, se l’ex fa ancora orecchie da mercante, allora si potrà passare “all’azione”; naturalmente in questa sede si possono solo fare degli accenni ai vari strumenti giudiziari previsti dalla legge e, dunque, si rinvia ad un colloquio con un professionista per i dovuti approfondimenti anche perché, nella quasi totalità dei casi, per poterne fruire la legge prevede obbligatoriamente l’assistenza di un legale.

  1. La richiesta di pagamento Diretta al datore di lavoro

Tale strumento è particolarmente celere ed efficace perché non prevede il coinvolgimento del Giudice, si aziona tramite una lettera in cui si intima all’ex di pagare il dovuto entro il termine perentorio di 30 giorni. Nella lettera si preannuncerà che, in caso di mancato pagamento, ci si rivolgerà direttamente al datore di lavoro (ma anche a qualsiasi altro debitore di somme, ad esempio un inquilino che debba corrispondere all’ex il canone di locazione) al fine di ricevere da quest’ultimo il versamento diretto di quanto dovuto mensilmente.

Qualora l’ex coniuge obbligato persista nel non pagare, l’Avvocato procederà a notificare un atto di invito e diffida al terzo (per es. datore di lavoro) allegando copia della sentenza e invitandolo a versare direttamente l’importo mensile dell’assegno, dalla successiva scadenza in avanti, direttamente a favore del creditore, per esempio detraendolo dallo stipendio. La legge stabilisce però un limite, il datore di lavoro non potrà versare al titolare dell’assegno oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori. Nell’atto da notificarsi al terzo (es . datore di lavoro) verrà fatta diffida ad adempiere a pena di azioni esecutive dirette nei suoi confronti. Tanto infatti prevede la legge, ossia “ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento”

Il rimedio di cui si parla vale per gli assegni a scadere, infatti il titolo esecutivo sulla base del quale il terzo datore paga è la sentenza che prevede un assegno mensile, dunque è tendenzialmente un rimedio per evitare il problema in futuro. Per le somme pregresse da incassare occorrerà, sempre utilizzando la sentenza come titolo esecutivo, seguire le vie ordinarie del pignoramento. 

  1. L’espropriazione

Il provvedimento del giudice che riconosce il mantenimento consente al coniuge avente diritto, per il tramite del proprio avvocato, di attivare un pignoramento ai danni dell’inadempiente.

L’avvocato , in primo luogo, redige e notifica un atto di precetto: ossia un’intimazione fatta all’ex coniuge/debitore ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a 10 giorni, con l’avvertimento che, ove ciò non avvenga, si procederà all’espropriazione forzata.

Qualora l’obbligato non provveda al pagamento dell’importo dovuto nel termine indicato, nei successivi 90 giorni si potrà intraprendere l’azione espropriativa (che inizia col pignoramento) sui beni del debitore; esistono diverse tipologie di pignoramento tra i quali, a seconda dei casi, verrà scelto quello che appaia maggiormente in grado di portare a concreti risultati: pignoramento di beni mobili o immobili (mobilio, automobili, terreni, case ecc) oppure il pignoramento presso terzi, cioè presso quei soggetti verso i quali il coniuge inadempiente è creditore di somme (ad esempio pignoramento dello stipendio oppure del conto corrente).

  1. Pegno, ipoteca e altre garanzie

Se esiste anche il semplice pericolo che l’ex tenuto a versare l’assegno non vi provveda, il tribunale nel corso della causa di separazione o divorzio può imporgli, sempre che lo ritenga opportuno e sempre che vi sia stata una specifica richiesta dell’interessato, di prestare idonea garanzia reale (pegno o ipoteca) oppure personale (come una fideiussione).
Per il medesimo scopo cautelativo vi è la possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale sui beni dell’obbligato.

  1. Responsabilità penale per atti simulati

Spesso accade che per sottrarsi ai propri obblighi il debitore ponga in essere atti simulati o fraudolenti.

Può essere utile sapere che la legge punisce anche con la reclusione il coniuge (o qualunque altro soggetto) che, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi economici stabiliti da una sentenza di condanna, compie degli atti simulati o fraudolenti sui propri beni o su quelli altrui, oppure col medesimo scopo, commette altri fatti fraudolenti.

Occorre sporgere querela nei confronti dell’ex coniuge e occorre che sussistano di taluni requisiti:

– l’avente diritto all’assegno deve aver ingiunto in modo preciso e inequivoco (anche con una lettera di messa in mora) all’obbligato di eseguire quanto previsto dal giudice;

– deve esserci una sentenza di condanna che abbia stabilito un obbligo di tipo economico: può dunque ben trattarsi anche del provvedimento di tipo provvisorio col quale il presidente del tribunale nella prima udienza di comparizione delle parti ha posto a carico di uno dei coniugi il pagamento dell’assegno;

– il soggetto deve compiere specifici atti fraudolenti finalizzati a sottrarsi a tale obbligo: il comportamento, dunque, non può consistere in una semplice omissione (per esempio simulare la vendita di beni, o simulare la cessazione di un rapporto di lavoro continuando, invece, a percepire la retribuzione.

Chi non versa il mantenimento può subire azioni penali anche di altro tipo, per le quali si rimanda ad un precedente articolo che trovate a questo link  https://www.torinobimbi.it/articoli/mancato-versamento-del-mantenimento-ai-figli-scatta-carcere.html

Ecco un quadro, a titolo meramente informativo e senza pretesa di esaustività, degli interventi possibili. E’ importante ricordare che, per i meno abbienti, esiste il patrocinio a spese dello Stato che, in presenza di taluni requisiti, consente una tutela legale priva di spese per il fruitore (per qualche informazione in più sull’istituto https://www.torinobimbi.it/articoli/avvocato-gratis.html), non abbiate timore di informarvi presso il Tribunale della vostra città.

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