29 Febbraio 2016 ARTICOLI

Avv. Maria Ferrara

Titolare dello Studio professionale MF Legal Office che offre assistenza e consulenza legale sia in ambito giudiziario che conciliativo, con particolare riferimento al diritto di famiglia. Appassionata del proprio lavoro e “preda” di un guizzo creativo che la porta alla ricerca continua di nuove esperienze. Riceve su appuntamento nel suo studio di Via Baltimora, 90 a Torino tel. 011/197.193.38

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Mancato versamento del mantenimento ai figli, quando scatta il carcere!

Mancato versamento assegno per i figli

Capita non di rado che il genitore obbligato dalla sentenza di separazione o divorzio a versare all’ex coniuge o campagna/o il mantenimento per i figli si sottragga a tale dovere o lo compia solo in parte. A tale atteggiamento conseguono effetti gravi e, in taluni casi, i risvolti possono anche sfociare nel penale.

Le ragioni del mancato pagamento possono essere diverse e non sempre si può ravvisare una vera e propria negligenza del genitore inadempiente. Ad esempio può essere sopravvenuta una perdita del lavoro o più in generale un mutamento della situazione personale e patrimoniale che impedisce il versamento del denaro.

Altrettanto frequentemente, però, può trattarsi di “ripicche” o di una certa resistenza a lasciare nelle mani dell’”ex” una somma di denaro, per il timore che poi venga sperperata.

Purtroppo, è in voga la cattiva abitudine di farsi giustizia da sé, concedendosi una sorta di “autoriduzione” dell’assegno concordato in sede di omologa o stabilito con sentenza dal Tribunale. Tale scelta non è assolutamente consigliata, poiché l’”autogiustizia” non solo non è ammessa ma è perseguita dal nostro ordinamento.

Per questo motivo, quando la situazione reddituale dell’onerato dovesse essere tanto mutata da non consentire più il pagamento nella misura stabilita, è bene non limitarsi alla sospensione o alla riduzione dell’assegno, ma chiederne giudizialmente la revisione (si ricorda che le condizioni di separazione e divorzio possono sempre essere soggette a revisione qualora cambino i presupposti su cui trovavano il fondamento).

Ma, da un punto di vista penale, cosa rischia il genitore che non versa il mantenimento per la prole? Esiste davvero la possibilità che possa finire in carcere?

Una pronuncia della Cassazione del 2013 ha dato una chiara risposta a questa domanda, stabilendo che se a causa del mancato versamento dell’assegno, i minori vengono a trovarsi in stato di bisogno, ossia nella condizione di non poter soddisfare neppure le esigenze di vita primarie (abitazione, cibo, vestiario, ecc.), dovrà essere applicata la pena del carcere.

Il punto di partenza è l’art. 570 del codice penale, rubricato “violazione degli obblighi di assistenza familiare”, il quale recita: chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma…”

Il mancato pagamento, dunque, deve esser tale da aver determinato una condizione di disagio così importante da mettere in discussione le primarie esigenze di vita dei figli.

Da notare che, se l’inadempimento dipende da cause non imputabili al genitore, il reato non sussiste. E’ però il genitore a dover dare in giudizio la prova della propria non colpevolezza.

Per capirci, se un genitore obbligato riduce un assegno di una certa consistenza, o paga saltuariamente, sicuramente viene meno ad un’obbligazione e sarà passibile di ingiunzione e poi di esecuzione forzata sui suoi beni, ma non commette necessariamente un reato. Il presupposto del reato è lo stato di indigenza che da tale condotta deriva ai figli oltre, che la volontà di venire meno ai propri obblighi, e tale comportamento, per la Cassazione, può essere punito finanche con la reclusione.

Proprio perché le conseguenze sono significative, la denuncia penale per il reato di cui all’art. 570 c.p., non dovrebbe mai essere strumentalizzata all’ottenimento di somme non pagate. A tal proposito va ricordato che se è un minorenne ad essere privato dei mezzi di sussistenza, si procede d’ufficio e non a querela di parte e ciò determina una importante conseguenza, troppo spesso dimenticata dal querelante: in caso di sopravvenuto accordo o pagamento, non è più possibile rimettere la querela ed il giudizio penale farà comunque il suo corso senza alcuna possibilità per le parti di fermarlo.

Contro il genitore inadempiente, dunque, è consigliabile in prima battuta pensare agli strumenti previsti in sede civile, e ce ne sono diversi.

Detto ciò, è anche vero che il penale può essere uno strumento efficace, talvolta l’unico, purché ne sussistano tutti i presupposti, nei confronti di quei genitori che ignorano deliberatamente e costantemente il loro obbligo di mantenere i figli.

Il consiglio è di valutare attentamente, con l’aiuto di un legale esperto, quale azione sia quella più adatta al proprio caso; e ciò da ambo le parti, sia che si vesta i panni del genitore che ritiene di avere diritto al mantenimento dei figli e se lo vede negato, sia che ci si trovi dall’altra parte della barricata e si pensi di poter sospendere o limitare l’obbligo al pagamento.

“Do it yourself”? In questo caso , assolutamente sconsigliato!

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