23 Gennaio 2017 ARTICOLI

Avv. Maria Ferrara

Titolare dello Studio professionale MF Legal Office che offre assistenza e consulenza legale sia in ambito giudiziario che conciliativo, con particolare riferimento al diritto di famiglia. Appassionata del proprio lavoro e “preda” di un guizzo creativo che la porta alla ricerca continua di nuove esperienze. Riceve su appuntamento nel suo studio di Via Baltimora, 90 a Torino tel. 011/197.193.38

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Separazione dei coniugi e affidamento dei figli, tra normativa e aspetti pratici

La normativa in materia di affidamento, ampiamente modificata negli ultimi anni, oggi rende concreto Il principio secondo cui in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Ciò significa che l’affidamento condiviso rappresenta la regola generale e potrà essere derogata, in favore dell’affido esclusivo, solo nei casi (per di più rarissimi) in cui la frequentazione di un genitore sia ritenuta lesiva per il figlio a seguito di approfondite analisi non solo da parte del magistrato competente, ma anche di un eventuale consulente nominato appositamente per accertare la sua idoneità genitoriale.

In sede di separazione, il Giudice oltre a stabilire in merito al tipo di affidamento (condiviso o esclusivo) determina presso quale genitore il figlio avrà la collocazione principale (intesa anche come residenza) inoltre i tempi e le modalità della permanenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi dovrà contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione della prole.
Per quel che riguarda l’individuazione del luogo di prevalente residenza del figlio, il Giudice è chiamato a compiere una valutazione tenendo conto dell’interesse del minore e delle sue abitudini di vita, cercando di evitare una brusco allontanamento dal tessuto sociale nel quale è cresciuto e nel quale può aver coltivato delle amicizie.

Tutte le predette decisioni vengono prese a seguito di una analisi puntale e concreta della particolare situazione familiare in esame, poiché ogni caso presenta specificità proprie.

Il modello di gestione per l’affidamento condiviso può essere concordato dai genitori e poi sottoposto al Giudice per mezzo di un ricorso congiunto.

In questi casi, sono i genitori a definire il numero di giorni che il minore trascorrerà con l’uno e l’altro, presso quale dei due verrà collocato in prevalenza e l’ammontare di eventuali assegni di mantenimento.

Il Giudice valuterà l’equità dell’accordo, sempre prendendo in considerazione l’interesse del minore; l’accordo potrà essere convalidato o, al contrario, il Giudice potrà richiedere le modifiche che riterrà più opportune.

Nelle rare ipotesi di affidamento esclusivo, il genitore non affidatario manterrà comunque il diritto/dovere di frequentare i figli, ma le decisioni riguardo salute, educazione ed altri temi centrali potranno essere prese unilateralmente dal genitore a cui viene riconosciuto l’affidamento. Il genitore al quale non sono affidati i figli dovrà vigilare sulla loro educazione e potrà ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Da segnalare quella giurisprudenza che attribuisce ad entrambi i genitori, salvo che non sia un diverso provvedimento, il potere/dovere di adottare congiuntamente le decisioni ritenute di maggiore interesse per i figli, e ciò anche in caso di affido esclusivo, con la conseguenza che in presenza di motivi di particolare gravità che rendano del tutto impraticabile la decisione congiunta, il genitore affidatario potrà, semmai, richiedere un provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale

E’ importante sapere che i provvedimenti in materia di famiglia sono sempre modificabili ove mutino i presupposti su cui sono stati presi. Pertanto, qualora cambiasse qualcosa di sostanziale nel ménage familiare, il genitore interessato potrà far ricorso al Giudice per ottenere una modifica dei provvedimenti inerenti i figli, sotto ogni aspetto.

Se è vero che con l’affidamento condiviso le responsabilità dei genitori sono paritarie, occorre capire che ciò non si tramuta necessariamente nell’eguale permanenza dei minori presso le due diverse abitazioni.

Anzi, nella prassi giurisprudenziale la collocazione alternata non ha riscosso molto successo e il suo utilizzo è ancora piuttosto raro.

Occorre però far presente che negli ultimi anni si sta assistendo ad un mutamento della figura genitoriale, in particolare di quella paterna, e ciò anche nel momento della crisi della famiglia.

È infatti sempre più ricorrente la richiesta del genitore non collocatario di ottenere più ampi spazi di visita dei figli o di accedere a soluzioni particolari volte comunque alla pariteticità dei genitori nella gestione dei minori. Si tratta di richieste che hanno spesso anche rilevanza economica, poiché quanto maggiore è il tempo trascorso coi figli tanto minore si pensa debba essere il contributo di mantenimento, tuttavia nella grande maggioranza dei casi la richiesta di pariteticità corrisponde alla reale volontà di un più intenso impegno genitoriale.

Si tratta di un mutamento sociale assai rilevante che sta cominciando ad avere significativi riscontri in dottrina e in giurisprudenza.

A tal proposito, è doveroso segnalare che alcune pronunce sono giunte ad acconsentire l’alternanza dei genitori nella casa familiare. Ossia, secondo questi provvedimenti, non sono più i figli a doversi spostare a periodi alterni nelle case dei genitori ma, al contrario, sono mamma e papà a far le valigie spostandosi a turno nella casa in cui i figli risiedono. Si può menzionare un provvedimento in tal senso del 2013 emesso dalla sez. IX del Tribunale di Milano.

Tale soluzione presenta inevitabilmente aspetti contrastanti, da valutare con estrema attenzione, caso per caso, poiché non è dato sapere, e rimane da verificare, se e quanto da essa i figli possano trarre giovamento.

Non ci rimane che attendere per scoprire se queste soluzioni “atipiche” prenderanno numericamente il posto delle prassi fino ad oggi consolidate.


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