Buongiorno caro lettore,
occorre tenere presente che la legge effettivamente consente ai nonni di ricorre al Giudice in particolari circostanze e, specificatamente, la norma così recita
“Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma“.
Ora, nella lettura di questa norma occorre tener presente che ciò che si tutela è sempre e primariamente l’interesse del minore. Quando un Giudice viene investito di simili questioni, dunque, entra nel merito della situazione familiare, indaga nel quotidiano della vita del bambino e decide sulla base di cosa riterrà concretamente più opportuno per il bene del minore.
Nell’eventuale Giudizio, dunque, Voi genitori avrete senza dubbio il modo di portare all’attenzione del Giudice tutti i comportamenti della nonna che ritenete lesivi e, altresì, avrete modo di dire la Vostra circa le modalità con cui ritenete giusto che vostra figlia frequenti la nonna.
Il Giudice trarrà le sue conclusioni ma, lo ribadisco, sempre avendo come obbiettivo principe il bene del minore.
Detto questo, se anche la nonna dovesse “chiamare gli avvocati” , prima di arrivare in Tribunale è sempre percorribile la strada dell’accordo. Magari proprio gli avvocati possono arrivare a creare un ponte di comunicazione che da soli, al momento, non riuscite a costruire.
E se la nonna effettivamente avanza delle richieste totalmente non fondate, sarà in primis l’avvocato a dissuaderla dall’intraprendere un’azione giudiziaria che potrebbe, finanche, ritorcesi contro di lei.
Un caro saluto.
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