Gentile lettrice,
quanto alla sua domanda sulla possibilità di ottenere un affidamento esclusivo, mi trovo a ribadire che affidamento esclusivo costituisce soluzione eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l’affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all’interesse esclusivo del minore.
Le solo carenze sul piano economico potrebbero non essere sufficienti a provare che la frequentazione del padre e la partecipazione di quest’ultimo alla avita del figlio possa arrecare pregiudizio al ragazzo.
In sostanza ciò che il giudice deve valutare è , da una parte, l’idoneità del genitore affidatario, dall’altro l’inidoneità educativa dell’altro. Tale valutazione riguarda non solo gli aspetti economici ma anche gli aspetti relazionali.
Tenga poi conto che suo figlio è grandicello , il giudice lo ascolterà durante il processo, è possibile che decida di farlo sentire anche da personale qualificato (psicologi, assistenti sociali) per valutare le sue dichiarazione e trarre da queste ulteriori elementi utili ad inquadrare il caso.
Per quanto riguarda il recupero delle somme che il Suo ex marito Le deve potrei consigliarle di indagare sulla situazione reddituale reale del suo ex marito (vi sono diversi strumenti per farlo anche con l’ausilio di agenzie investigative) e sulla base di quanto verrà fuori potrà attivare le misure più idonee per ottenere il dovuto. Sul punto le consiglio la lettura di questo mio precedente articolo.