Buongiorno,
per le spese straordinarie come per le utenze dovrà attivare un’apposita procedura di recupero del credito.
Infatti, contrariamente alle spese ordinarie per le quali, in mancanza di versamento, si può agire direttamente in via esecutiva azionando la sentenza di separazione o divorzio o il provvedimento di omologa (es. azionando un pignoramento dello stipendio), per le spese cosiddette straordinarie
“….nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione.., sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l’effettiva sussistenza delle condizioni di fatto che determinano l’insorgenza stessa dell’obbligo di esborso di quelle spese e ne determinino l’esatto ammontare”. (Sentenza n.2815 del 2014, Corte di Cassazione)