24 Febbraio 2014 ARTICOLI

Avv. Maria Ferrara

Titolare dello Studio professionale MF Legal Office che offre assistenza e consulenza legale sia in ambito giudiziario che conciliativo, con particolare riferimento al diritto di famiglia. Appassionata del proprio lavoro e “preda” di un guizzo creativo che la porta alla ricerca continua di nuove esperienze. Riceve su appuntamento nel suo studio di Via Baltimora, 90 a Torino tel. 011/197.193.38

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Eredità e donazioni in vita… a “Chi spetta Cosa”.

Partiamo da un caso concreto. Qualche tempo fa è venuta a trovarmi in studio una sig.ra (che chiamerò Anna usando un nome di fantasia) ponendomi una interessante questione. Anna mi dice: “avvocato io sono vedova e ho tre figli, ho pochi beni, ma quello che ho vorrei poterlo utilizzare per dare ai miei ragazzi, tre maschi di 20, 25 e  27 anni, l’opportunità di costruirsi una vita. Non voglio aspettare di essere all’altro mondo per poterli aiutare… Ma non so come fare per far le cose giuste“. Per rispondere ad Anna occorre spendere qualche parola per chiarire alcuni importanti concetti

Nel nostro sistema giuridico, la legge riserva a determinati strettissimi congiunti del defunto una rilevante quota dell’asse ereditario (quota di legittima), anche contro la volontà espressa dal disponente con testamento o con donazioni fatte in vita .

Ciò significa che la sig.ra Anna potrà certamente donare, mentre è ancora in vita, i propri beni ai suoi figli e non necessariamente dovrà dividerli in parti uguali.  Anna, però, dovrà fare in modo che venga rispettata la quota di legittima, in quanto questa costituisce un limite alla libertà testamentaria ed alla stessa libertà di donare, essendo la donazione un anticipo della propria successione.

Quali sono i  soggetti  cui spetta la quota di legittima? Chiede Anna. La legge risponde in modo molto preciso: il coniuge anche separato purché senza colpa, e fino a quando non intervenga sentenza di divorzio, e a prescindere dal regime di comunione o di separazione dei beni. In caso di matrimonio in essere il coniuge superstite eredita sempre il diritto di abitazione nella casa coniugale. Quindi oltre alla quota di immobile che andrà in suo possesso ha il diritto di continuare ad abitare nello stesso appartamento e nessuno potrà cacciarlo via vita natural durante; i figli, che sono considerati allo stesso modo sia che siano legittimi, legittimati, adottivi e naturali; i genitori, ma solo in mancanza di coniuge e figli.

In caso di concorso tra i soggetti indicati, la normativa determina la quota di eredità riservata a ciascuno in questo modo:

Figli: in assenza di coniuge, se vi è un solo figlio, allo stesso è riservata la metà del patrimonio; in assenza di coniuge, se vi sono più figli, sono loro  riservati i due terzi del patrimonio da dividersi in parti uguali.

Coniuge: in assenza di figli e ascendenti, al coniuge è riservata la metà del patrimonio.

Concorso tra figli e coniuge: nel caso di un solo un figlio, ad esso è riservato un terzo del patrimonio e al coniuge è pure riservato un terzo del patrimonio. Nel caso in cui ci siano più figli, al coniuge è riservato un quarto del patrimonio, ai figli è riservata la metà del patrimonio, in parti uguali tra loro.

Ascendenti: in assenza di figli e coniuge, agli ascendenti del defunto è riservato un terzo del patrimonio

Concorso tra ascendenti e coniuge: in assenza di figli ma con coniuge e ascendenti, al coniuge è riservata la metà del patrimonio mentre agli ascendenti è riservato un quarto del patrimonio.

La quota di legittima va calcolata sul valore risultante dalla seguente operazione: valore del patrimonio – valore dei debiti del defunto + valore delle donazioni in vita (alla data di apertura della successione).


Nel caso prospettato da Anna, essendo la stessa vedova e senza genitori, ai tre figli spetterà 2/3 del patrimonio di Anna da dividersi in tre parti uguali, della rimanente parte (quota disponibile) Anna potrà fare ciò che desidera.

Se la quota di legittima non venisse rispettata potrebbe accadere che il testamento o le eventuali donazioni fatte in vita, pur   rimanendo atti validi ed efficaci, possano essere impugnate da chi ritiene di essere stato leso, il quale potrà agire in giudizio con la cosiddetta azione di riduzione per ottenere la quota spettante.

L’azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dall’apertura della successione, pertanto, una donazione lesiva può essere impugnata per dieci anni dalla morte del donante. Nel caso in cui sia dichiarata dal giudice la riduzione di una donazione, chi ha ricevuto il bene sarà tenuto a restituirlo in tutto o in parte.

E’ opportuno aggiungere un particolare non di poco conto: trattandosi di un contratto, la donazione non può essere revocata su iniziativa del solo donante, ma è necessario l’accordo di entrambe le parti. La legge prevede, però, una deroga: la revoca può essere richiesta all’autorità giudiziaria, per ingratitudine (quando il donatario abbia commesso reati gravi nei confronti del donante e dei suoi congiunti) e per sopravvenienza di figli. Ciò significa che, fatta eccezione per questi casi, una volta che si sceglie di donare, non si può più tornare indietro.

Si consideri che le banche non vedono di buon occhio immobili che siano giunti al proprietario mediante donazione,  dunque, se chi riceve il bene immobile volesse poi utilizzarlo come garanzia, potrebbe incontrare qualche difficoltà.

Inoltre, qualcosa potrebbe cambiare circa la commerciabilità del bene donato, questo perché l’eventuale azione di riduzione che abbia avuto esito positivo travolge anche chi, nel frattempo, avesse acquistato il bene oggetto di riduzione, costringendolo alla restituzione, e ciò per ben 20 anni. I potenziali acquirenti, dunque, potrebbero avere delle riserve.

Detto tutto ciò, risulta evidente che sia necessario fare molta attenzione quando si decide di donare i propri beni in vita e altrettanta attenzione va prestata nella stesura di un testamento. Occorre una valutazione complessiva della situazione familiare e patrimoniale del disponente in modo da evitare un possibile effetto bumerang!

Occorre fare “le cose giuste”, per usare le parole di Anna e, aggiungo io, in modo consapevole! 

Puoi scaricare la guida alle donazioni (in Pdf ).

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