23 Giugno 2025 ARTICOLI

Avv. Maria Ferrara

Titolare dello Studio professionale MF Legal Office che offre assistenza e consulenza legale sia in ambito giudiziario che conciliativo, con particolare riferimento al diritto di famiglia. Appassionata del proprio lavoro e “preda” di un guizzo creativo che la porta alla ricerca continua di nuove esperienze. Riceve su appuntamento nel suo studio di Via Baltimora, 90 a Torino - mail mariaelena.ferrara@gmail.com

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Gli shottini dell’avvocato di famiglia – Edizione n. 7

Ogni mese, l’avv. Maria Elena Ferrara risponde in una newsletter in modo chiaro e pratico ai dubbi legali più comuni che riguardano la vita familiare.

Tre domande, tre risposte rapide ma sostanziose: i nostri shottini legali sono pensati per offrire orientamento concreto su temi che toccano da vicino genitori, figli, separazioni, scuola e convivenza.

Una rubrica a misura di famiglia, per restare informati senza perdersi nei tecnicismi

In questa edizione affrontiamo tre situazioni molto attuali: separazioni sotto lo stesso tetto, istruzione parentale e diritti dei compagni di vita non genitori.

 Separati, ma sotto lo stesso tetto: si può?

Domanda:
Io e mio marito ci stiamo separando, ma per motivi economici vorremmo continuare a vivere nella stessa casa ancora per uno o due anni. Abbiamo tre figli piccoli. Possiamo prevederlo nell’accordo di separazione?

Risposta:
Sì, è possibile restare nella stessa casa dopo la separazione, ma solo se la vita di ciascuno è effettivamente autonoma: spese separate, stanze distinte, routine indipendenti.
Se invece continuate a comportarvi come una coppia, la separazione rischia di essere vista come “solo formale”, con conseguenze legali anche gravi (es. perdita del diritto all’assegno, problemi sull’affidamento, blocco del divorzio).

Consiglio pratico:
Nell’accordo inserite una clausola chiara sulla coabitazione temporanea, specificando durata e motivi. Vivete in modo effettivamente separato (camere, spese, comunicazioni). Questo vi aiuterà a dimostrare che si tratta di una convivenza tecnica, non affettiva.

Istruzione parentale: cosa vuol dire “mezzi adeguati”?

Domanda:
Nella domanda per l’istruzione parentale si chiede di dichiarare di avere i “mezzi adeguati” per istruire mio figlio. Ma cosa significa esattamente? E ci saranno controlli su quello che dichiaro?

Risposta:
Si tratta di un’autocertificazione: si dichiara di avere competenze e strumenti per istruire il minore. I “mezzi” includono:

  • materiali didattici
  • uno spazio adatto allo studio
  • tempo e organizzazione per seguire l’apprendimento

Non servono titoli o documenti da allegare, e non sono previsti controlli immediati.
Tuttavia, ogni anno il bambino deve sostenere un esame di idoneità in una scuola statale o paritaria. Se non lo supera o non si presenta, può partire una segnalazione e verranno verificati i mezzi dichiarati.

 Attenzione alle scadenze:
È consigliato presentare la documentazione entro l’inizio dell’anno scolastico, meglio se a settembre. Alcune scuole richiedono tempistiche specifiche: informarsi in anticipo è fondamentale.

Se succede qualcosa alla mamma, può occuparsene il compagno?

Domanda:
Vivo da sei anni con il mio compagno e i miei due figli, avuti da una relazione precedente. I bambini lo considerano una figura di riferimento. Il loro padre non ha mai voluto occuparsene. Se a me dovesse succedere qualcosa, potrebbe occuparsi il mio attuale compagno dei bambini?

Risposta:
Purtroppo dal punto di vista legale, il convivente del genitore non ha alcun ruolo formale nella responsabilità genitoriale.
Se la madre viene a mancare, è il giudice tutelare a decidere a chi affidare i figli. Il padre biologico, se titolare della responsabilità, resta il primo legittimato, anche se assente.

Cosa puoi fare fin da subito:

Informati sull’adozione in casi particolari: può formalizzare il legame tra il compagno e i bambini, anche senza il consenso del padre, se questi è assente o disinteressato. In alternativa, indica per iscritto (anche nel testamento) il tuo compagno come figura di riferimento: il giudice potrà tenerne conto. Raccogli prove del legame: foto, routine, documenti scolastici, testimonianze. Possono fare la differenza in una futura decisione sull’affidamento.

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