Definizione di casa familiare
In assenza di una specifica norma, riferendosi alla giurisprudenza prevalente, si può definire casa familiare il luogo che ha costituito per la famiglia il centro di aggregazione durante la convivenza. Più nel dettaglio, le caratteristiche della casa familiare sono: l’abitualità, la stabilità e la continuità nel godimento dell’immobile.
La definizione è importante perché da essa discendono due significative conseguenze: in primo luogo rimangono escluse le seconde case o altri immobili di cui in coniugi potevano avere la disponibilità nel corso della vita familiare; secondo poi, per casa familiare deve intendersi non solo l’immobile ma anche tutto il complesso di beni mobili, arredi, suppellettili ed attrezzature utili a soddisfare le esigenze della famiglia.
Delimitato l’ambito della questione, addentriamoci nella casistica.
Assegnazione della Casa di Famiglia con figli
In tema di assegnazione della casa familiare, il fondamento normativo è costituito dal nuovo art. 337 sexies del codice civile, introdotto con D.Lgs.n.154/2013, il quale così dispone: “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli…” Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l’interesse dei figli è quello di continuare a vivere nella medesima casa ove hanno vissuto sino alla separazione dei loro genitori.
L’assegnazione della casa coniugale è finalizzata, pertanto, a preservare, nel caso di separazione, la continuità delle abitudini domestiche nell’immobile costituente l’habitat familiare.
Partendo da questo principio, salvo diverso accordo dei genitori, se la coppia ha figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti o portatori di handicap, (oggi come oggi) il giudice assegnerà la casa al coniuge il quale gli stessi vanno a vivere, anche se l’immobile è di proprietà dell’altro.
Naturalmente , dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà.
Assegnazione della Casa di Famiglia in assenza di figli
Ci si è posti il problema se la presenza e la convivenza di figli (minorenni o maggiorenni) costituisca una condizione essenziale per il giudice per emanare un provvedimento di assegnazione della casa in sede di separazione o se, viceversa, l’assegnazione possa essere disposta anche in assenza di figli (per esempio per equilibrare la posizione economica dei due coniugi separati).
L’orientamento prevalente ammette l’assegnazione della casa di famiglia solo in presenza di figli.
Da considerare però l’esistenza di una corrente, seppur al momento ancora largamente minoritaria, secondo cui l’assegnazione della casa familiare deve rappresentare non solo uno strumento di garanzia e di tutela dai figli ma anche un modo per proteggere il coniuge che non abbia un reddito adeguato.
Assegnazione parziale o comune dell’immobile
Non è da escludere l’eventualità l’assegnazione parziale della casa familiare suddividendola tra i coniugi e dividendola in due separate unità abitative.
Il fine principale è quello di consentire ai figli minori di mantenere rapporti significativi e paritari con entrambi i genitori cui sono affidati.
L’assegnazione parziale non può essere disposta nei casi in cui l’immobile non sia materialmente divisibile, per struttura o per ridotte dimensioni, o anche quando vi sia tra i coniugi un’insanabile conflittualità.
Successione di diritto nel contratto di locazione
L’assegnazione della casa familiare da parte del giudice, sia in caso di separazione consensuale omologata dal tribunale, sia in caso di separazione giudiziale, ha per oggetto tanto la casa di proprietà quanto l’immobile condotto in locazione ad uso abitativo; in quest’ultima ipotesi, qualora nel contratto di locazione originario figuri, in qualità di conduttore, il coniuge non collocatario, si verifica la successione “ex lege” nel contratto.
Ciò significa che il coniuge a cui viene assegnata la casa familiare subentra di diritto nella locazione dell’immobile adibito a residenza familiare, per effetto del provvedimento giudiziale di assegnazione, o dell’omologa del tribunale all’accordo di separazione che lo preveda.
Alloggi di cooperative destinate a categorie
Lo stesso diritto di “subentro” del coniuge assegnatario si ha anche nel caso di alloggi destinati ad edilizia residenziale pubblica o agevolata, come pure nei casi di alloggi di cooperative destinati a particolari categorie di soggetti.
Di quest’ultimo caso si è occupata la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12114/2020, a conclusione del giudizio introdotto su ricorso della cooperativa di un’azienda di trasporti, che si era opposta alla decisione dei giudici del tribunale e della Corte d’appello, secondo cui il coniuge assegnatario della casa familiare, unitamente alla figlia minore, aveva diritto di proseguire il rapporto contrattuale sorto in capo all’altro coniuge, socio della cooperativa.
Revoca del provvedimento di assegnazione
L’estinzione del diritto di abitazione non è mai automatica o di diritto, ma deve sempre essere dichiarato dopo aver valutato l’interesse dei figli; occorrerà, pertanto, l’intervento del Giudice.
Il diritto di assegnazione della casa familiare può essere oggetto di modifica da parte del Tribunale ogni qualvolta emergano “fatti nuovi e rilevanti” che possano legittimare la richiesta di modifica.
Tipico caso che legittima la richiesta di modifica o di revoca dell’assegnazione della casa familiare è quello del figlio maggiorenne non economicamente indipendente che sceglie di andare a vivere con il genitore non collocatario. In tal caso, il provvedimento di assegnazione andrà revocato o modificato e si applicheranno ai fini dell’accertamento del diritto al possesso e all’uso della casa le norme del codice civile (in particolar modo quelle in materia di diritti reali).
L’assegnazione della casa familiare andrà revocata anche nel caso in cui il genitore affidatario o collocatario cessi di viverci con i figli.
Allo stesso modo astrattamente modificabile è il provvedimento di assegnazione ove il genitore assegnatario intraprenda una convivenza more uxorio nella casa familiare ovvero contragga nuovo matrimonio; la ratio della revoca si fonda sul presupposto che il nuovo convivente o coniuge andrebbero ad alterare la struttura familiare del minore o maggiorenne economicamente non indipendente con conseguente venir meno della tutela. In questo caso la revoca dell’assegnazione della casa familiare non è automatica, ma la situazione deve essere valutata caso per caso dal Giudice il quale avrà il delicato ruolo di contemperare l’interesse del figlio a continuare a vivere nella residenza familiare con il diritto del proprietario.
Quindi, la convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio dell’assegnatario della casa non sono circostanze, di per se stesse, idonee a determinare la cessazione dell’assegnazione, dovendo l’eventuale revoca dell’assegnazione essere subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore.
Non manca qualche critica al sistema
Qualcuno (anche in ambito giudiziario) si è domandato se non vi siano delle fattispecie specifiche nelle quali debba prevalere l’interesse del coniuge non collocatario rispetto all’interesse dei figli, si pensi ad un genitore non vedente o con gravi disabilità oppure al portiere di uno stabile piuttosto che del custode di un passaggio a livello ferroviario.
Su un piano più generale, occorre segnalare quella corrente di pensiero secondo cui nella giurisprudenza italiana appare esservi un’eccessiva enfasi nel sottolineare l’esigenza che i figli continuino ad abitare nella casa familiare e siano poco valutate le esigenze concrete dei figli, quando potrebbero condurre a scelte diverse.
Affermata dottrina sottolinea come le esigenze dei minori dovrebbero stimarsi in relazione all’età, al tessuto delle loro relazioni e al rapporto che hanno non solo con l’abitazione familiare, considerata come immobile, ma piuttosto con l’habitat complessivo, che comprende i luoghi che frequentano con gli amici, i luoghi della loro formazione scolastica e religiosa, i luoghi degli incontri con tutte le altre figure familiari di riferimento.
A voi un esempio: meglio continuare a vivere in una modesta casa familiare o cambiare per andare ad abitare presso un prestigioso appartamento magari ubicato nella medesima area residenziale?
Si apra il dibattito!
