18 Ottobre 2021 ARTICOLI

Avv. Maria Ferrara

Titolare dello Studio professionale MF Legal Office che offre assistenza e consulenza legale sia in ambito giudiziario che conciliativo, con particolare riferimento al diritto di famiglia. Appassionata del proprio lavoro e “preda” di un guizzo creativo che la porta alla ricerca continua di nuove esperienze. Riceve su appuntamento nel suo studio di Via Baltimora, 90 a Torino - mail mariaelena.ferrara@gmail.com

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Separazione con Addebito: al tavolo dell’avvocato tra interrogativi, curiosità e i falsi miti

Che cos’è la separazione con addebito? Scopriamolo punto per punto con esempi tratti dall’esperienza diretta.

Al tavolo dell’avvocato:
“E’ tutta colpa sua! Non può cavarsela così. Voglio separarmi e chiedere l’addebito!”

L’istanza di addebito può essere presentata da ciascun coniuge nell’ambito di una separazione di tipo giudiziale, qualora egli ritenga che la crisi familiare si stata causata dal comportamento dell’altro; la domanda può essere avanzata solo se ricorrano precisi presupposti di fatto e di diritto.

Ma andiamo per punti.

1) I doveri coniugali

Al tavolo dell’avvocato:
-E’ colpa sua perché lavora troppo … poi ha la sua combriccola, è sempre fuori casa.
– Io lavoro per mantenere la famiglia, se si spendesse meglio potrei lavorare meno e poi, mica mi si vuole togliere una sera di svago a settimana?

La richiesta di addebito non può fondarsi su generici comportamenti che soggettivamente si ritengano colpevoli, ciò che rileva ai fini di legge sono solo le condotte contrarie agli specifici doveri coniugali elencati nell’art. 143 del codice civile, ossia: dovere di fedeltà reciproca; di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell’interesse della famiglia e dovere di coabitazione.

2) Il rapporto causa-effetto

Al tavolo dell’avvocato:
– Ho tutte le prove. C’è stato il tradimento!
– Non è vero che ho tradito e comunque da quando è nato nostro figlio è distante come una statua al museo.

Ai fini dell’addebitabilità della separazione è necessario che la violazione del dovere coniugale sia antecedente alla proposizione della domanda di separazione e non solo, occorre che sussista un rapporto di causa-effetto tra la violazione stessa e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.

Dunque, se anche vi sia stato il tradimento, l’addebito della separazione sarebbe possibile solo se l’infedeltà sia stata la causa della crisi coniugale e non il suo effetto. Se l’infedeltà interviene all’interno di una coppia che era già in crisi non rileva ai fini della colpa.

3) Le conseguenze dell’addebito

Al tavolo dell’avvocato:“Chiedo l’addebito così va in rovina”.

L’addebito non è certo un istituto pensato a fini di vendetta e, infatti, le conseguenze di tale pronuncia riguardano solo alcuni specifici e determinatiaspetti patrimoniali.

Il coniuge cui è stata addebitata la separazione perde il diritto a ricevere un eventuale assegno di mantenimento conservando però il diritto agli alimenti, sempre che ne sussistano i presupposti.

Questo significa che il coniuge a cui sia stata addebitata la separazione potrà percepire somme di denaro (alimenti) soltanto nel caso in cui si trovi in una situazione di primario bisogno (ben diverso è il presupposto al diritto al mantenimento che può essere riconosciuto anche se il coniuge non versi in stato di bisogno ma magari sulla base di una evidente disparità di entrate tra i due ex).

Taluni effetti della pronuncia di addebito della separazione riguardano l’ambito successorio. Il coniuge separato con addebito, infatti, perde i diritti di successione inerenti allo stato coniugale, conservando esclusivamente il diritto a un assegno vitalizio ma solo qualora, all’apertura della successione, godesse già dell’assegno alimentare a carico di quest’ultimo.

Altro effetto dell’addebito è la perdita del diritto alla pensione di reversibilità e alle altre indennità e prestazioni previdenziali riconosciute al coniuge defunto
Certamente da non sottovalutare la possibilità concreta della condanna al pagamento delle spese legali derivanti dalla procedura di separazione.

4) Addebito in presenza di figli

Al tavolo dell’avvocato: “Chiedo l’addebito così i figli li vedi quando dico io!”.

La giurisprudenza unanimemente afferma che:
La condotta contraria ai doveri matrimoniali da parte di uno dei coniugi, a cui è addebitata la separazione, non contrasta con il collocamento del figlio presso lo stesso, dal momento che la violazione ai doveri nascenti dal matrimonio non si traduce necessariamente anche in un pregiudizio per l’interesse del figlio, non nuocendo al suo sviluppo né compromettendo il rapporto con il genitore medesimo; al contrario, il comportamento del genitore che abbandona la casa coniugale, porta con sé i figli e impedisce all’altro genitore di vederli, può determinare l’addebito della separazione”.

Inoltre, l’addebito non ha alcuna influenza sul quantum dell’assegno di mantenimento per i figli né sull’assegnazione della casa familiare, le cui logiche rispondono a criteri di valutazione completamente differenti.

Certo, vi sono poi casi particolari, come quelli in cui l’addebito venga riconosciuto per comportamenti violenti; in tali circostanze il Giudice svolgerà tutti i necessari accertamenti a garanzia e tutela del benessere psicofisico della prole.

5) In particolare sull’abbandono della casa coniugale

Al tavolo dell’avvocato:
“Non ce la faccio più, voglio andare via di casa, se lo faccio mi becco una denuncia?”

L’allontanamento dalla casa coniugale non costituisce più un reato. Nonostante questo, la legge penale punisce con la reclusione sino a 1 anno o la multa da 103 a 1.032 euro, l’abbandono del “domicilio domestico” quando da esso derivi una violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale, vale a dire, quegli obblighi che oltre ad essere legati al mantenimento economico della famiglia, costituiscono anche protezione e sostegno reciproco. Questo significa che l’allontanamento dalla cosa coniugale è punibile nel caso nel quale comporti il mancato rispetto dell’obbligo di assistenza familiare.

Il volontario abbandono del domicilio coniugale non è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, occorre verificare se l’allontanamento sia la causa o la conseguenza della crisi matrimoniale. Se l’abbandono è intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si è già verificata non potrà essere considerato colpevole.

La situazione si fa delicata nei casi in cui il coniuge che decide di allontanarsi da casa porti con sé i figli.

In tal caso è obbligato a indicare indirizzo e recapito telefonico per risultare reperibile in caso di situazioni di urgenza. L’altro coniuge avrà sempre il diritto di incontrare i figli e passare del tempo con loro, a meno che non ci sia una diversa disposizione da parte del giudice.
Il comportamento del coniuge che abbandona la casa coniugale, porta con sé i figli e impedisce all’altro di vederli, può determinare l’addebito della separazione.

6) Addebito e risarcimento del danno

Al tavolo dell’avvocato:
“Se la mia vita è rovinata è colpa sua, voglio i danni!”

La richiesta di danni per patimenti riferibili al comportamento dell’altro coniuge è una strada possibile e riconosciuta dal nostro ordinamento.

Sul punto, la Cassazione ha infatti affermato che i doveri che derivano dal matrimonio fanno nascere diritti soggettivi costituzionalmente tutelati; la loro violazione può quindi dare luogo a un risarcimento.

Sempre la Suprema Corte ha però chiarito che il risarcimento sia possibile solo nel caso di condotte talmente gravi da nuocere ai diritti fondamentali dell’ex, come l’immagine, la riservatezza, le relazioni sociali e la dignità.

Da non trascurare il fatto che si tratta di una domanda autonoma rispetto all’addebito e non cumulabile con esso, quindi, non proponibile nel corso dello stesso giudizio. Occorrerà instaurare un apposito procedimento.

L’autonomia delle due istanze comporta che l’eventuale mancanza di una pronuncia di addebito in sede di separazione non preclude la possibilità di chiedere il risarcimento in un separato giudizio.

7) Questioni di “prova”

Al tavolo dell’avvocato:
“Ho registrato le sue telefonate, al processo non avrà scampo”.

Il coniuge che formula la richiesta di addebito deve allegare le prove a fondamento della propria domanda. Ad esempio, occorre dimostrare che la crisi coniugale è imputabile all’infedeltà dell’altro e che il tradimento ha determinato la crisi della coppia

I mezzi di prova utilizzabili sono sia testimonianze che prove documentali (fotografie, messaggi, email et cetera). La Cassazione ha ammesso che un messaggio dell’amante possa giustificare l’addebito (Cass. 5510/2017). Nondimeno, non tutti gli sms costituiscono una dimostrazione di infedeltà, ad esempio, è stato escluso il tradimento nel caso in cui il messaggino, trovato sul telefono del marito, faceva riferimento al “farsi perdonare dalla moglie”, senza null’altro specificare (Cass. 18508/2020).

Molta cautela però: occorre prestare attenzione al discorso privacy e alle eventuali ricadute anche penali di certi comportamenti indiscreti.
La posta elettronica e le conversazioni presenti sui programmi di messaggistica rientrano infatti nella nozione di corrispondenza e sono tutelate dal principio costituzionale di segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.) e dal reato di sottrazione di corrispondenza (art. 616 c. 1 c.p.).

La giurisprudenza ritiene che tra marito e moglie, il diritto alla riservatezza sia “affievolito” in ragione della coabitazione dei coniugi. Quindi, se il computer o il telefono sono a disposizione di entrambi, può capitare che uno ne possa prendere visione anche senza autorizzazione dell’altro. Diverso è il caso in cui il coniuge sottragga il telefono all’altro, oppure prenda visione della corrispondenza diretta all’altro coniuge, senza il suo consenso espresso o tacito. Così, è stato condannato un marito che ha aperto la lettera di una società finanziaria indirizzata alla moglie, allontanatasi dalla casa coniugale a causa del pendente giudizio di separazione.
Costituisce reato anche l’attività di intercettazioni telefoniche svolta in casa da un coniuge all’insaputa dell’altro (artt. 617 e 617 bis c.p.).
E’ accaduto ad un marito che aveva abusivamente installato in casa uno strumento di registrazione delle conversazioni telefoniche della moglie, per dimostrare la sua presunta infedeltà.

Avv. Maria Ferrara

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