Spese e rimborsi, domande frequenti
Nel quotidiano del lavoro di Studio sono comuni domande quali:
- la mensa scolastica chi la paga? E’ compresa nell’assegno mensile?
- Mi sono rivolto ad uno specialista medico privato ma l’ex rifiuta il rimborso dicendo che era troppo oneroso e sarei dovuto andare all’ASL, cosa posso fare?
- Devo comprare io tutto il vestiario o possiamo dividere la spesa?
- Libri e cancelleria scolastica sono al 50%?
- Il costo del centro estivo possiamo dividerlo?
- L’ex mi dice che non pagherà mai per far fare danza a mio figlio ma contribuirà solo se si sceglie calcetto o basket, lo può fare?
- Mio figlio voleva da tempo fare chitarra, alla fine l’ho iscritto anche senza aspettare il consenso espresso del mio ex, posso comunque chiedere una parte della spesa per lo strumento e per le lezioni?
Questi sono solo alcuni esempi delle FAQ poste all’attenzione di noi professionisti, ma si potrebbe andar avanti a lungo.
La risposta varia sensibilmente a seconda che si sia optato per il sistema con mantenimento diretto o assegno mensile
La risposta a queste domande varia sensibilmente a seconda che si sia optato per il sistema con mantenimento diretto o per il tradizionale assegno mensile a carico del genitore non collocatario. (Per approfondire l’argomento potete leggete l’articolo Mantenimento diretto come alternativa all’assegno periodico).
Nel proseguo di questo scritto si farà riferimento a questa seconda ipotesi, in quanto, ad oggi, continua ancora ad essere largamente la più praticata.
Cosa sono le spese straordinarie e in cosa differiscono da quelle ordinarie?
Ma andiamo con ordine. La prima distinzione da fare è tra spese ordinarie e spese straordinarie.
Le spese ordinarie sono quelle che attengono al quotidiano della vita dei figli e che, pertanto, non hanno il carattere dell’eccezionalità. Più nel dettaglio, affinché si possa parlare di spese ordinarie occorre che queste ultime siano periodiche e/o non gravose e/o necessarie/utili.
Le spese straordinarie, invece, sono sporadiche e, appunto, eccezionali. Per meglio dire, occorre che siano occasionali e/o gravose e/o voluttuarie.
La distinzione è fondamentale in quanto le spese ordinarie rientrano nell’assegno di mantenimento in favore del minore e dunque il genitore che riceve l’assegno non può, su queste, chiedere null’altro al proprio ex. Le spese straordinarie, invece, vengono conteggiate a parte e il genitore che le abbia sostenute ha diritto di volta in volta alla restituzione della quota parte spettante all’altro genitore.
Quali sono le spese straordinarie?
Ad oggi, non esiste una normativa sufficientemente precisa sul punto e così per determinare se un determinato esborso sia da considerar ordinario o straordinario ci si riferisce ai protocolli di intesa che sono stati raggiunti tra avvocati e magistrati e che fungono da guida in questa spinosa vicenda.
Prendendo come riferimento al protocollo d’intesa tra avvocati e magistrati del Tribunale di Torino si può precisare quanto segue.
A titolo esemplificativo si considerano ordinarie: le spese di vitto e alloggio; il vestiario ordinario, le spese di cancelleria, la mensa, i medicinali da banco. Dunque, il genitore che abbia sostenuto tali spese non potrà pretendere che l’altro partecipi ulteriormente in quanto sono da considerarsi comprese nel contributo mensile.
Diversamente, l’acquisto, ad esempio, di un telefonino è da considerarsi in linea di massima spesa straordinaria e dunque il genitore che abbia sostenuto l’esborso potrà chiedere, a certe condizioni, una quota all’altro genitore.
Attenzione però! Nell’ambito delle spese straordinarie si deve fare un’ulteriore distinzione.
Quali spese straordinarie necessitano di un precedente accordo?
Ci sono spese straordinarie che necessitano di un previo accordo tra i genitori (in assenza del quale chi abbia sostenuto la spesa non potrà chiedere il rimborso, e in questa categoria rientra l’esempio del telefonino appena fatto) e spese straordinarie che, invece, per la loro natura, essendo considerate necessarie, non richiedono un preventivo accordo e vanno rimborsate a prescindere.
Il protocollo d’intesa individua nel dettaglio ogni voce di spesa da considerarsi extra assegno e per ciascuna stabilisce se occorra il previo accordo fra i genitori oppure no.
Altro aspetto attiene alle modalità con cui si può richiedere il rimborso della quota parte di spese straordinarie a carico dell’altro genitore.
Fondamentale è poter documentare l’esborso effettuato. L’onere della documentazione è espressamente stabilito nel protocollo il quale specifica altresì quale tipologia di pezza giustificativa sia idonea a tal fine.
Quando e come le spese straordinarie vanno rimborsate
In presenza di idoneo documento giustificativo la quota parte dovuta dall’altro dovrà essere rimborsata entro il quindici del mese successivo alla richiesta (ovviamente a meno che le parti non si accordino diversamente); il genitore che ha sostenuto la spesa, dal canto suo, dovrà inviare la richiesta e i relativi documenti entro il giorno venti di ogni mese.
Come si suddividono tra i genitori le spese straordinarie
Ultimo aspetto da considerare è il criterio suddivisione delle spese extra tra i due genitori, ossia la percentuale a carico di ciascuno. Il criterio principe è quello della proporzionalità. Dunque, non è detto che la divisione sia al cinquanta percento, la ripartizione dipenderà dalla condizione economica generale di ciascun genitore e non si esclude che possa essere anche totalmente a carico di uno solo di essi.
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