19 Ottobre 2015 ARTICOLI

Avv. Maria Ferrara

Titolare dello Studio professionale MF Legal Office che offre assistenza e consulenza legale sia in ambito giudiziario che conciliativo, con particolare riferimento al diritto di famiglia. Appassionata del proprio lavoro e “preda” di un guizzo creativo che la porta alla ricerca continua di nuove esperienze. Riceve su appuntamento nel suo studio di Via Baltimora, 90 a Torino - mail mariaelena.ferrara@gmail.com

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Mantenimento diretto come alternativa all’assegno periodico

La riforma del 2006 ha aperto le porte al cosiddetto ”mantenimento diretto”, una modalità di contribuire economicamente al mantenimento dei figli che si pone come strumento alternativo al “classico” assegno di mantenimento periodico.

Detto in breve, contribuire in maniera diretta ai bisogni dei figli significa che ciascuno dei genitori si occuperà concretamente del soddisfacimento delle esigenze quotidiane dei figli senza che tra gli “ex” vi siano scambi di denaro .

Nei periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore della legge n. 54 appariva chiaro che il mantenimento diretto fosse divenuta la regola, salva la possibilità per il Giudice di prevedere un assegno cd. perequativo, in presenza di una sostanziale disparità reddituale tra padre e madre, allo scopo evidente di rispettare la regola di proporzionalità, già presente nel nostro ordinamento .

In effetti l’art. 155 quarto comma c.c. così recita: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità”.

I sostenitori di questa forma di mantenimento affermano che propendere per il contributo diretto significhi responsabilizzare ciascun genitore (in primis anche quello non collocatario) alla cura e all’accudimento del figli, facendosi carico, non tanto di “staccare” un assegno ma di adoperarsi direttamente per provvedere voce per voce ai singoli acquisti necessari nella vita di tutti i giorni del minore.

Inoltre, in molti ritengono che questa forma di mantenimento possa essere la via per sedare gran parte dei litigi relativi all’assegno periodico, perlopiù visto dal genitore non collocatario come una rendita a favore dell’altro genitore piuttosto che in favore dei minori.

Di diverso avviso la Corte di Cassazione, la quale, passo dopo passo, ha voltato le spalle al tenore letterale della norma arrivando ad affermare l’esatto contrario di quanto si credeva.

I Giudici, sostiene la Corte, possono discrezionalmente stabilire , purché sia nell’interesse del minore, che venga corrisposto un assegno periodico al fine di equilibrare i rapporti tra le parti. Inoltre, sostiene la Corte, quando fra i genitori intercorre una certa litigiosità, il mantenimento diretto è da escludere poiché diventerebbe di difficile applicazione pratica.

In sostanza, qualora i genitori fossero tra loro poco collaborativi, si potrebbero avere litigi sulla quantità e sulla qualità degli acquisti in favore dei figli così come si correrebbe il rischio che fra i genitori si instauri una sorta di “gara delle compere”, al ribasso o al rialzo a seconda dei casi, che poco si concilierebbe con lo spirito della norma.

I Tribunali si sono orientati lungo la direzione tracciata dalla Corte di Cassazione e, dunque, sono ancora statisticamente pochi i casi in cui il mantenimento diretto ha trovato applicazione.

Stando così le cose, ad oggi, è piuttosto difficile che si possa ottenere giudizialmente un provvedimento che imponga il mantenimento diretto in luogo dell’assegno periodico.

E’ comunque lecito pensare che, se i genitori raggiungono fra di loro un accordo che preveda tale forme di mantenimento, non dovrebbero esserci difficoltà ad ottenere l’omologa da parte dal Tribunale, in quanto non contrario agli interessi della prole e piena realizzazione di quella collaborazione tra genitori che è presupposto essenziale per una genitorialità responsabile.

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