Caro lettore,
nel Suo caso la tutela non pare lo strumento adeguato. Infatti, il minore può avere un tutore quando i suoi genitori non possono o non sono in grado di aver cura e di esercitare la vigilanza su di lui, nonché di amministrare i suoi beni.
In particolare, i casi in cui si procede a nominare un tutore ricorrono quando il minore:
- sia orfano di entrambi i genitori
- sia figlio di ignoti
- sia stato dichiarato adottabile ed è in attesa di essere adottato
- abbia genitori ai quali è stata tolta la potestà genitoriale o è stata sospesa in seguito a condanna penale
- abbia genitori lontani (ad esempio stranieri residenti all’estero) o latitanti e quindi non in grado di svolgere la potestà genitoriale.
Esiste però un altro istituto che è l’adozione in casi particolari con la quale Lei potrebbe adottare il figlio della sua compagna (è un’adozione con effetti leggermente diversi da quella classica ma che le consentirebbe certamente un ruolo attivo nella vita del bambino sotto tutti gli aspetti), fino a poco tempo questa possibilità era limitata alle coppie sposate, ora ci sono sentenze che consentono l’estensione anche alle coppie conviventi.
Si informi su questo istituto con un legale di sua fiducia.
Un caro saluto