19 Novembre 2025 ARTICOLI

Avv. Maria Ferrara

Titolare dello Studio professionale MF Legal Office che offre assistenza e consulenza legale sia in ambito giudiziario che conciliativo, con particolare riferimento al diritto di famiglia. Appassionata del proprio lavoro e “preda” di un guizzo creativo che la porta alla ricerca continua di nuove esperienze. Riceve su appuntamento nel suo studio di Via Baltimora, 90 a Torino - mail mariaelena.ferrara@gmail.com

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Gli shottini dell’avvocato di famiglia – Edizione n. 11

Ogni mese, l’avv. Maria Elena Ferrara risponde nella newsletter “Gli shottini dell’avvocato”  ai dubbi legali più frequenti che riguardano la vita familiare, la scuola e la convivenza..

Tre domande, tre risposte rapide ma sostanziose: i nostri “shottini legali” offrono un orientamento chiaro e concreto su situazioni che molti genitori si trovano davvero ad affrontare.

In questa edizione, la undicesima parliamo di:
chat dei genitori tra privacy, buon senso e profili penali
voti modificati nel registro elettronico e limiti del potere dell’insegnante
famiglie allargate ed eredità, per capire cosa succede quando non si è sposati

Tre casi diversi, ma tutti legati da un filo comune: la tutela dei diritti e del rispetto reciproco, dentro e fuori la scuola.

Chat dei genitori tra privacy, buon senso e profili penali

Domanda:
Quest’anno mio figlio ha iniziato la prima elementare e la chat dei genitori è diventata un fiume in piena.
Ogni giorno foto, messaggi, commenti su maestre e bambini.
Il primo giorno di scuola qualcuno ha anche condiviso delle immagini fatte in classe, e in una si vedeva un bambino che piangeva disperato.
Mi è sembrato brutto, ma poi mi sono chiesta se oltre al buon gusto ci sia anche un problema legale.

Risposta:
Le foto e i video dei bambini non possono essere condivisi liberamente, nemmeno nelle chat dei genitori. Il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che la pubblicazione di immagini di minori senza il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale è un trattamento illecito di dati.
Anche la diffusione di informazioni che riguardano altri alunni o le loro famiglie è vietata.
E non è solo una questione di privacy: parole o commenti offensivi nei confronti di insegnanti o bambini possono configurare il reato di diffamazione.
La chat va considerata uno spazio pubblico, non una conversazione privata.

Consiglio pratico
Non rispondere o rilanciare messaggi di questo tipo. Scrivi privatamente a chi ha pubblicato la foto e chiedi di rimuoverla. Se la situazione si ripete, avvisa la scuola: tuteli tuo figlio e anche gli altri bambini.

Voto modificato sul registro, il prof lo può fare?

Domanda:
Mio figlio frequenta la prima media, aveva preso otto all’interrogazione di storia, era contentissimo.
Poi, improvvisamente, la professoressa ha deciso di abbassargli il voto nel registro, a lui e ad altri tre ragazzi, spiegando che era una forma di penalità perché in classe avevano fatto chiasso. Mi è sembrato strano, perché il voto era già scritto da quasi due settimane, ma il registro non è documento ufficiale?

Risposta:
Un voto registrato sul registro elettronico è un atto ufficiale e non può essere modificato liberamente.
Il registro ha valore di documento informatico, quindi ogni variazione deve essere motivata, tracciata e autorizzata dalla dirigenza. Già sotto questo profilo, dunque, il comportamento dell’insegnante andrebbe approfondito.
C’è poi un altro aspetto. La normativa sulla valutazione distingue chiaramente tra rendimento scolastico e comportamento.
Il voto misura ciò che l’alunno ha dimostrato in quel momento; la condotta, invece, viene valutata a parte con criteri specifici. I due piano non possono essere mischiati.

Come muoversi:
Domanda al dirigente spiegazioni per iscritto e, contestualmente, chiedi l’accesso agli atti per avere prova della modifica del voto. Il sistema registra automaticamente ogni variazione e tu hai diritto, per legge, ad ottenere queste informazioni.

Eredità e famiglie allargate

Domanda:
Il mio compagno ha due figli ormai maggiorenni da una precedente relazione.
Noi viviamo insieme da anni in una casa cointestata e abbiamo avuto un bambino che ora ha nove anni.
Mi chiedevo: se al mio compagno succedesse qualcosa, nostro figlio piccolo rischierebbe di perdere la possibilità di abitare nella nostra casa?

Risposta:
Finché non siete sposati la legge non vi riconosce come eredi reciproci.
Se al tuo compagno dovesse accadere qualcosa, la sua quota della casa verrebbe ereditata dai suoi tre figli: i due avuti dalla precedente relazione e il minore che avete insieme. Tu resteresti proprietaria della tua metà, ma diventeresti comproprietaria con loro, senza però avere un diritto automatico di continuare ad abitare l’intero immobile.

Se invece foste sposati, la situazione cambierebbe: come coniuge superstite avresti diritto di abitazione sulla casa familiare e potresti continuare a viverci con vostro figlio.

In ogni caso, anche senza matrimonio, il figlio minore non è totalmente privo di tutele. Il giudice, se necessario, può disporre che la casa non venga venduta o divisa finché resta la sua abitazione principale. Tuttavia, questa protezione non è automatica e richiede un intervento del tribunale, che valuterà la situazione caso per caso; di conseguenza, non rappresenta una garanzia assoluta e sicura.

Suggerimento:
Valuta insieme al tuo compagno – e preferibilmente con il supporto di un notaio – la possibilità di fare un testamento che tuteli vostro figlio, ad esempio attraverso istituti come l’usufrutto o il diritto di abitazione sulla casa familiare. Di soluzioni ce ne sono diverse e si può affrontare la cosa nel pieno rispetto delle quote di legittima, così da garantire stabilità e serenità al piccolo senza ledere i diritti degli altri figli.

Un dubbio, una situazione che ti lascia perplesso?

Scrivici! l’avv. Ferrara potrebbe affrontarla nel prossimo numero, con la chiarezza di sempre. Invia la domanda www.torinobimbi.it/chiedi-esperto.

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Per approfondire questi temi:
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