La Corte Europea dei Diritti Umani ha recentemente affermato che la legge italiana che costringe una coppia a dare al proprio figlio il cognome del padre è discriminatoria e, dunque, volenti o nolenti, dobbiamo adeguarci. Quale è lo stato dell’arte in Italia?
Arriva nel gennaio di quest’anno un disegno di legge che ha tentato di innovare la materia. Tanto lo scalpore suscitato ma, a tutt’oggi, il progetto è ancora arenato nell’iter parlamentare.
Pare che il disegno di legge non convinca. Uno dei problemi più dibattuti riguarda le “pari opportunità”. Infatti, il testo non prevede l’attribuzione automatica alla nascita del cognome materno, ma afferma che possa essere aggiunto solo se c’è il consenso di entrambi i coniugi. Niente consenso, niente doppio cognome. .
Ma non finisce qui. Gli interrogativi a cui dare una risposta, e sui quali il disegno di legge nulla dice, sono molti e di diversa natura. Per esempio, cosa fare per le coppie che hanno già un figlio? Il nuovo nato avrà un cognome diverso?
Nell’attesa che qualcosa venga deciso, ad oggi, la normativa sull’attribuzione del cognome stabilisce che il figlio assuma, ope legis, il cognome paterno se i suoi genitori sono sposati o se comunque alla nascita viene riconosciuto da entrambi, mentre riceve quello del genitore che lo ha riconosciuto per primo nel caso di riconoscimento unico (solitamente quello materno).
Se il neonato è figlio di una coppia mista, con un genitore italiano e uno di nazionalità estera, ci sono due possibilità: se nato all’estero può chiedere che venga riconosciuto, in sede di trascrizione in Italia dell’atto di nascita, il solo cognome materno o il doppio cognome assegnatogli secondo la legislazione estera; se nasce in Italia può chiedere l’applicazione della norma in vigore nel paese estero di cui pure ha la nazionalità.
E se si volesse cambiare il proprio cognome o aggiungerne un altro al proprio? La normativa sul punto è piuttosto rigida .
Occorre mettere in pista un iter burocratico piuttosto complesso a cui si da il via depositando un’istanza alla prefettura.
Ma l’aspetto più significativo è che le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di motivazioni significative e supportate da adeguata documentazione.
Pertanto, non c’è un vero e proprio diritto a modificare il proprio nome o cognome, lo si può fare solo in presenza di gravissimi motivi (come ad esempio l’avere un nome fortemente ridicolo e che crei imbarazzo) e, comunque, sulla rilevanza delle ragioni addotte dal richiedente l’ultima parola spetta all’autorità amministrativa.
Ma diamo uno sguardo oltre confine.
In Francia il figlio può ricevere il cognome di uno o dell’altro genitore o entrambi i cognomi affiancati.
Nel Regno Unito ’attribuzione del cognome ai figli non è regolata da specifiche disposizioni, ma è rimessa all’autonomia dei genitori.
In Spagna vige la regola del “doppio cognome” nell’ordine deciso dai genitori, ma una volta raggiunta la maggiore età, il figlio può proporre istanza per invertire l’ordine dei cognomi.
Mamme di Torinobimbi, che cosa ne pensate? Quanto a me, voglio raccontarvi una cosa. Durante i preparativi per il mio matrimonio ricordo che mio marito, presentandomi ad amici e parenti, ripeteva divertito una lapidaria frase di Billy Crystal nel film “Harry ti presento Sally”: “Io mi sposo. E’ un avvocato. si tiene il suo cognome!” . Ovviamente solo una battuta, in Italia non è consentito, ma qualcosa di me mio marito forse aveva già capito!
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