Quando la legge prevede degli obblighi ad essi associa precise sanzioni in caso di violazione. I doveri matrimoniali non sono esenti da questo paradigma.
Venir meno ai doveri familiari può comportare quello che la legge definisce “addebito della separazione”. Non c’è da scherzare, le conseguenze sono significative.
Addebito vuol dire:
- perdere la possibilità di ricevere l’assegno di mantenimento Infatti, in base all’art. 156 c.c “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”, precisando poi, al terzo comma, che comunque “resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti”.
Dunque se c’è addebito niente mantenimento. Residua solo la possibilità di ottenere gli alimenti (cosa ben diversa dal mantenimento) ossia un sostegno economico nel solo caso in cui il coniuge si trovi in stato di indigenza e limitato quantitativamente a poter far fronte ai bisogni primari;
- perdere i diritti successori inerenti allo stato coniugale; tuttavia permane il diritto allo speciale assegno successorio ossia ad un assegno vitalizio. Presupposto per il sorgere di tale diritto è la circostanza che, al momento dell’apertura della successione egli fosse titolare dell’assegno alimentare (art. 548 c.c.);
- dover pagare un risarcimento all’altro coniuge e ciò qualora vi fosse la prova che la violazione che ha portato all’addebito sia stata causa diretta di un danno certo e quantificabile all’altra parte.
Spaventati? Beh, conoscere le possibili conseguenze delle proprie azioni è importante per poter operare scelte consapevoli.
C’è da dire che i Giudici sono da tempo scuti dall’oscurantismo e gradualmente hanno fornito una lettura di queste norme più aderente al mutato contesto socio-culturale, nella consapevolezza che la violazione di un obbligo familiare spesso non è la causa della rottura, bensì solo una fra le conseguenze della fine di un rapporto di cui, nella maggior parte dei casi, nessuno può essere colpevolizzato.
Nei giudizi in cui uno dei coniugi chiede l’addebito della separazione all’altro o addirittura domanda il risarcimento del danno, viene effettuata una analisi concreta e profonda del caso specifico prima di arrivare ad una decisione.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione del novembre 2014, (Allontanamento dalla casa coniugale) ha ribadito questi concetti e proprio con riferimento ad un caso nel quale il marito, ancora sposato, aveva lasciato la casa familiare per andare a vivere con una nuova compagna, ha sottolineato che l’infedeltà e l’allontanamento del coniuge dalla casa familiare “… non costituiscono inosservanze degli obblighi familiari da cui può dipendere l’addebito della separazione, qualora il coniuge che ha posto in essere questa condotta provi l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata violazione del dovere derivante dal matrimonio…”
Come dire, sebbene tu abbia tradito e lasciato la casa familiare, non sei per ciò solo colpevole della fine del rapporto; è possibile che la crisi fosse antecedente al tradimento e se riesci a fornirne la prova allora niente addebito.
Ora, si tenga presente che non sono prove facili da raggiungere, presuppongono processi lunghi e costosi, soprattutto in termini psicologici in quanto impongono anni di incursioni nella vita di coppia alla ricerca delle vere cause del fallimento del rapporto. La fatica e il dolore si potenziano quando la coppia impegnata in questo genere di liti ha dei figli, magari in tenera età.
Parlare a fondo con il proprio legale e magari avere un supporto psicologico, in certe situazioni può aiutare a capire se realmente si vuole intraprendere un simile cammino giudiziario e se si è disposti ad accettare tutte le conseguenze che ne possono derivare.
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