La separazione e il divorzio sono rispettivamente causa di sospensione o di estinzione della vita matrimoniale e per ciascuna di queste condizioni vige una regolamentazione diversa in materia di successione.
Per il coniuge separato nulla cambia, egli è equiparato a tutti gli effetti al coniuge non separato.
In relazione all’eredità, continuerà quindi a godere della stessa posizione che rivestiva in presenza del vincolo matrimoniale. Con un’unica eccezione: qualora gli sia stata addebitata la separazione egli perde ogni diritto.
Nel caso di addebito spetterà al superstite esclusivamente un assegno vitalizio e solo a condizione che lo stesso già godesse degli alimenti legali (cosa ben diversa dal mantenimento) all’atto dell’apertura della successione.
L’assegno sarà commisurato alla sostanza ereditaria, alla qualità ed al numero degli eredi legittimi ed in ogni caso non potrà superare il valore degli alimenti.
Stessa disciplina si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.
Al coniuge separato spetta anche una parte della pensione di reversibilità poiché non è venuto meno giuridicamente lo status di coniuge.
Tutto cambia, invece, per l’ex coniuge divorziato.
Il divorzio fa venir meno lo status di coniuge, cessando conseguentemente tutti i diritti che la legge riconnette allo stesso. Il divorziato quindi non è erede, né partecipa alla chiamata ereditaria, se non in forza di un diritto autonomo derivante dal testamento.
Unico diritto che sopravvive è la possibilità che gli venga riconosciuto un assegno periodico a conto dell’eredità. La concessione di tale assegno si basa sull’esistenza di due importanti condizioni: che già gli fosse stato riconosciuto, con la sentenza di divorzio passata in giudicato ed a carico dell’altro coniuge, il diritto all’assegno divorzile; che egli si trovi in uno stato di bisogno.
Il valore dell’assegno sarà determinato in base alle somme precedentemente godute, all’entità del bisogno, all’eventuale pensione di reversibilità, alle sostanze ereditarie, al numero e alla qualità degli eredi nonché alle loro condizioni economiche.
Lo stato di bisogno, pur non coincidendo con la povertà assoluta, “configura una situazione peggiore rispetto alla carenza di mezzi adeguati, vale a dire alla mancanza di disponibilità idonee alla tendenziale conservazione del precorso tenore di vita (mancanza rilevante per il riconoscimento dell’assegno di divorzio), in quanto discende dall’insufficienza delle risorse economiche della persona in rapporto ai suoi bisogni, cioè alle sue essenziali e primarie esigenze esistenziali, che non possono rimanere insoddisfatte se non a costo di deterioramento fisico e psichico” (Così ad es. Cass. 17 giugno 1992, cit., per una valutazione meno rigorosa dello stato di bisogno, cfr. Trib. Pavia 13 maggio 1993).
Sarà onere dell’interessato dimostrare l’esistenza dello stato di bisogno che giustifica il beneficio.
La corresponsione dell’assegno è legata al perdurare dello stato di bisogno, per cui il diritto si estingue alla cessazione di tale condizione, ma sorgerà nuovamente con il ripresentarsi della stessa. Il diritto cessa altresì qualora l’ex coniuge decidesse di contrarre nuove nozze. Con il nuovo legame matrimoniale, infatti, si presume che costui, venendo a formare un nuovo nucleo familiare, esca finalmente dalla situazione di bisogno in cui si trovava quando era solo.
Concedetemi una riflessione: che ci piaccia o no, la legge non cancella del tutto quel legame familiare che per un certo tempo è esistito fra due persone. Nei casi in cui vi sia un provato stato di bisogno, la solidarietà coniugale che costituiva uno dei presupposti dell’unione matrimoniale, viene, seppur a certe condizioni, richiamata in causa e ciò anche qualora siano intervenuti eventi tanto drastici quali lo scioglimento del matrimonio e addirittura la morte dell’ex consorte.
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