14 Dicembre 2008 ARTICOLI

Giorgia Cozza

Giorgia Cozza è una giornalista specializzata nel settore materno-infantile, i numerosi manuali per genitori di cui è autrice sono un punto di riferimento ormai consolidato per le coppie in attesa di un bimbo e per le neofamiglie.

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Adozione e affido: importanti novità per i congedi dal lavoro

Una notizia importante per tutte le coppie che desiderano adottare un bimbo, o accogliere nella propria famiglia un minore, con la formula dell’affido.

È diventata operativa la normativa prevista nella Finanziaria 2008 e voluta dal Ministro delle politiche per la famiglia per equiparare il trattamento dei genitori adottivi e affidatari a quello dei genitori naturali per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali.

D’ora in poi non solo la durata dei congedi sarà la stessa, ma – novità importante sancita dalla normativa -, sono stati aboliti i limiti legati all’età del bambino, esistenti in precedenza.

Vediamo in sintesi il contenuto della circolare (circolare n. 16 del 4/2/2008), con cui l’INPS ha definito le modalità di fruizione dei congedi.

• Fino ad ora, la durata del congedo di maternità retribuito, per le neomamme di bimbi adottivi era di soli 3 mesi, e riguardava esclusivamente il periodo successivo all’adozione. Con la nuova normativa, invece, il congedo (fruibile anche dal papà se la mamma vi rinuncia del tutto o parzialmente), diventa di 5 mesi e di 3 mesi in caso di affido.
Inoltre, il periodo di congedo può essere sfruttato anche prima che il bimbo venga accolto in famiglia, ad esempio, nel caso delle adozioni internazionali i futuri genitori potranno disporre dei mesi a disposizione (sfruttandoli tutti o solo in parte), in occasione dei viaggi all’estero fatti per conoscere il proprio bambino e per perfezionare le procedure burocratiche dell’adozione.

• Per quanto riguarda l’età del minore, che in passato era determinante per la fruizione dei congedi parentali: il limite di età è stato abolito. D’ora in poi, anche se il bambino adottato avrà più di 12 anni, la coppia potrà comunque godere del diritto di astenersi dal lavoro (e ricevere la retribuzione stabilita dalle normative).

• Buone notizie anche sul fronte del congedo parentale: per assicurare ai genitori adottivi e affidatari gli stessi diritti di mamme e papà biologici, è prevista la possibilità di fruire di tale congedo entro i primi 8 anni dall’ingresso del minore in famiglia, indipendentemente dall’età del bambino stesso al momento dell’adozione o dell’affidamento (naturalmente il diritto vale fino al compimento della maggiore età).

Ma quali sono i “tempi” di questa normativa? La circolare dell’INPS chiarisce che le novità introdotte riguardano tutti i casi di adozione nazionale, internazionale e affido a partire dal 1° gennaio 2008 e che le nuove disposizioni verranno applicate anche ai minori che sono stati adottati nel 2007 (purché non siano già trascorsi cinque mesi dall’inizio dell’adozione).

Giorgia Cozza

Maggiori informazioni:
Inps Circolare numero 16 del 4-2-2008


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