Le future mamme hanno diritto, duranre il periodo di gravidanza ad un periodo di congedo dal lavoro. Con il congedo di maternità è vietato alle donne lavorare durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e durante i 3 mesi dopo il parto. La data presunta del parto è indicata sul certificato medico, anche se è possibile l’errore di previsione.
La lavoratrice può decidere di astenersi dal lavoro a partire da un mese prima e nei quattro successivi al parto, se questa scelta non pregiudica la propria salute e quella del bambino.
La legge tutela anche i diritti del padre lavoratore.
In particolare viene estesa la maternità obbligatoria dopo il parto al padre lavoratore per grave malattia e/o morte della madre; abbandono e affidamento esclusivo del bambino al padre.
Il congedo obbligatorio è possibile anche per lavoratrici e lavoratori che hanno adottato o avuto in affidamento un bambino di età non superiore ai sei anni nei primi tre mesi di ingresso in famiglia del bambino.
Nel caso di adozioni o affidamenti preadottivi internazionali, il congedo spetta anche se il minore ha superato i sei anni di età e sino al compimento dei diciotto anni.
Maggiori approfondiemnti su INPS sull’astensione obbligatoria