30 Giugno 2014 ARTICOLI

Avv. Maria Ferrara

Titolare dello Studio professionale MF Legal Office che offre assistenza e consulenza legale sia in ambito giudiziario che conciliativo, con particolare riferimento al diritto di famiglia. Appassionata del proprio lavoro e “preda” di un guizzo creativo che la porta alla ricerca continua di nuove esperienze. Riceve su appuntamento nel suo studio di Via Baltimora, 90 a Torino tel. 011/197.193.38

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Avvocato gratis!

Avvocato gratis! O, per meglio dire, patrocinio a spese dello Stato.  “Ha il diritto di nominare un avvocato. Se non ne ha uno le verrà nominato un difensore d’ufficio”. Se questa è la frase che vi è venuta in mente leggendo il titolo di questo articolo, beh, occorre proprio fare un po’ di chiarezza…

L’equivoco nasce dalla possibile confusione fra due istituti in realtà molto diversi: il gratuito patrocinio e la difesa d’ufficio.

Il difensore d’ufficio ha il fine di consentire a chiunque di avere sempre una difesa tecnica quando è assogettato ad un procedimento penale e  ciò a prescindere dal suo reddito. Il difensore d’ufficio è nominato dal giudice o dal pubblico ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell’Ordine forense e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell’imputato salvo che sussistano i requisiti per l’ammissione al gratuito patrocinio.

Il gratuito patrocinio è l’assistenza giudiziaria gratuita perché pagata dallo Stato.

Si definisce tecnicamente, infatti, “patrocinio a spese dello Stato”, ed è un servizio riservato ai cittadini non abbienti sia in materia civile che penale.

Ed è proprio di tale istituto andremo ora a parlare.

L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.

Presupposto cardine per l’ammissione  è un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.766.33.

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato i cittadini italiani, ma anche gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, gli apolidi e gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

Le modalità di presentazione della domanda variano a seconda che si tratti di processo penale o civile, in ogni caso sono funzionanti presso il Tribunale appositi uffici in cui il personale ha il compito di aiutare il cittadino in questo iter.

Qualora il richiedente abbia già un avvocato di riferimento, se quest’ultimo è iscritto alle liste del gratuito patrocino, potrà domandarne l’attribuzione indicando il nominativo nella domanda. In questi casi, è generalmente l’avvocato ad occuparsi della pratica in nome e per conto dell’assistito.

Sulle domande di ammissione viene eseguita un’istruttoria non solo con riferimento ai requisiti formali della richiesta ma, nel caso del civile, anche sulla fondatezza delle ragioni che si vorrebbero far valere in giudizio.  L’indagine si conclude con un provvedimento che potrà avere segno positivo o negativo e di cui viene data comunicazione al richiedente.

Importate sapere che: il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all’altra parte risultata vittoriosa.

Dunque, se si perde la causa e si viene condannati, le eventuali spese dovute alla controparte dovranno essere comunque sostenute dall’interessato sebbene ammesso gratuito patrocino.

Detto tutto ciò, sgombriamo il campo da un luogo comune: l’avvocato a spese dello Stato non è un avvocato di serie B!

A tal proposito, di deve sapere che non tutti gli avvocati possono fare domanda per l’inserimento nelle liste dei legali disponibili al patrocinio a spese dello Stato. Occorre che il professionista abbia determinati requisiti di esperienza. Infatti, nel momento in cui un legale fa domanda di inserimento negli elenchi, deve specificare quali sono le materie in cui intende patrocinare (penale, civile, amministrativo, minorile, sorveglianza e così via) e indicare quanti procedimenti abbia seguito fino a quel momento nelle materie menzionate. In tal modo si vuole fornire ai fruitori massima garanzia circa la competenza del professionista prescelto o indicato.

Inoltre gli avvocati non devono avere alcuna sanzione disciplinare a carico e devono essere iscritti all’Albo da almeno due anni.

E’ gusto precisare, inoltre, che vi sono particolari doveri deontologici  che l’avvocato è tenuto a rispettare quando accetta un incarico di tal genere.

Intanto, ancor prima di ricevere un qualunque mandato, l’avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.

Una volta nominato, il  difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge.

Infine,  l’avvocato “a spese dello Stato” può rifiutare la nomina o recedere dall’incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi.

Vi sono dunque oggettive garanzie che il sistema funzioni.

Poi, come sempre, il rapporto tra assistito e professionista viaggia sul sottile filo della fiducia e dell’intesa personale, e tali elementi sono ovviamente e indiscutibilmente soggettivi.

Insomma, per terminare con una battuta, anche fra avvocato e cliente vale più che mail il detto “chi se somiglia se piglia”!

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