Immaginate di poter riporre alcuni dei vostri beni in una bolla (forse chi come me è in balia di un figlio che chiede a ripetizione il dvd “Gli incredibili” riuscirà ad immaginare qualcosa di simile ad un campo di forza intorno a questi beni); immaginate di poter riservare questi beni esclusivamente alle esigenze del vostro nucleo familiare. Ecco, il fondo patrimoniale è un po’ questo.
Detto tecnicamente: si tratta di un vincolo costituito con atto notarile su alcuni beni che vengono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia. Questi bisogni comprendono, oltre alle necessità primarie, anche il mantenimento del tenore di vita liberamente scelto dai coniugi.
La disciplina del “fondo” la si trova nel codice civile ma sull’argomento occorre più che mai considerare che la Corte di Cassazione ha fornito e continua a fornire importanti interpretazioni e specificazioni della normativa. Dunque, dal punto di vista dall’applicazione, il tema si presta a forti mutamenti.
Perché costituire il “fondo”? La risposta può essere così sintetizzata: i beni del “fondo” rispondono solo per i debiti contratti in favore della famiglia, nessun altro.
La legge dispone, infatti, che i beni compresi nel fondo patrimoniale e i loro redditi non sono soggetti a esecuzione forzata per i debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Tra questi rientrano sicuramente tutti i debiti contratti nell’esercizio di un’impresa commerciale o comunque di un’attività professionale, ma anche, secondo l’opinione prevalente, i debiti derivanti da obblighi di risarcimento dei danni, da sanzioni penali o amministrative.
Attenzione però. Il fondo patrimoniale non può mai essere utilizzato per sottrarsi al pagamento di debiti preesistenti alla sua costituzione. Un simile tentativo, infatti, potrebbe avere rilevanza penale, soprattutto se si tratta di debiti fiscali o nei confronti dello Stato. I creditori che sospettassero una simile frode, potrebbero impugnare la costituzione del fondo e chiederne la revocazione.
L’istituto è destinato a tutelare le esigenze della famiglia, e da qui deriva la principale limitazione al suo utilizzo: per costituire un fondo patrimoniale occorre essere sposati. Le famiglie di fatto non possono accedere a questo istituto. In un prossimo articolo parleremo di altri sistemi aperti anche alle coppie non sposate.
Si possono comprendere nel fondo patrimoniale beni di proprietà di uno solo dei coniugi o di entrambi. Di solito è utilizzato per gli immobili (casa familiare ad esempio), ma può comprendere anche beni mobili registrati (come ad esempio una vettura). La costituzione del “fondo” non comporta il trasferimento dei beni, che restano intestati a chi ne era già proprietario ed in qualsiasi momento è possibile inserire altri beni, con un nuovo atto notarile.
L’amministrazione ordinaria dei beni del fondo spetta a entrambi i coniugi disgiuntamente. E’ però necessario il consenso di entrambi i coniugi per la vendita dei beni e per qualunque atto di tipo dispositivo (ad esempio la costituzione di un diritto di usufrutto sul bene, oppure la concessione di ipoteca a garanzia di un mutuo).
Se nella famiglia ci sono figli di minore età, la vendita dei beni compresi nel fondo patrimoniale deve essere autorizzata dal Giudice. Questa regola, però può essere derogata inserendo nell’atto costitutivo del fondo una apposita clausola.
Il fondo cessa solo in caso di divorzio o annullamento del matrimonio o per morte di uno dei coniugi; in presenza di figli minori però il “fondo2 dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. In tal caso, sarà il Giudice ad autorizzare gli atti per l’amministrazione del “fondo” stesso.
E’ importante ribadire che i tentativi di utilizzare il “fondo” per eludere i creditori, facilmente vengono individuati e possono portare a conseguenze molto gravi; inoltre, la scelta di adoperare questo istituto comporta un’attenta riflessione sui pro e sui contro.
Ad esempio: le banche non vedono con grande favore questa operazione; i redditi dei beni legati al fondo patrimoniale vengono suddivisi tra i due coniugi, anche se il proprietario fosse solo uno dei due; l’atto costitutivo per il fondo patrimoniale viene tassato con imposte fisse, a prescindere dal valore degli immobili conferiti al fondo patrimoniale.
Quanto scritto spero possa servire come spunto di riflessione ma, è opportuno ripeterlo, mai ricerche e studi personali possono sostituirsi al consiglio del vostro professionista di fiducia, soprattutto quando si tratta di atti complessi come questo.
Prossimamente , alcuni spunti su altri istituti volti alla tutela del patrimonio della famiglia, anche di quella non fondata sul matrimonio. Seguitemi…
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