14 Novembre 2013 ARTICOLI

Avv. Maria Ferrara

Titolare dello Studio professionale MF Legal Office che offre assistenza e consulenza legale sia in ambito giudiziario che conciliativo, con particolare riferimento al diritto di famiglia. Appassionata del proprio lavoro e “preda” di un guizzo creativo che la porta alla ricerca continua di nuove esperienze. Riceve su appuntamento nel suo studio di Via Baltimora, 90 a Torino - mail mariaelena.ferrara@gmail.com

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Convivenza e matrimonio, i figli sono davvero tutti uguali?

Legge del 2012: si annuncia l’uguaglianza tra figli nati dentro e fuori dal matrimonio. Ma, attenzione,  no è tutto oro quello che luccica. Sotto il profilo processuale, il divario è ancora notevole.

Si sa, le norme prendono vita nelle aule giudiziarie in e li qualcosa ancora non funziona come dovrebbe, con evidenti ripercussioni sulle vite familiari. Qualche certezza in più in tema di successioni..

Dicembre 2012,  arriva una legge attesissima accompagnata da un altisonante annuncio:  finalmente viene sancita l’uguaglianza tra i figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio! Circa 7 mesi dopo segue il decreto delegato attuativo.

Che sollievo per molte coppie.  Niente più corse all’altare motivate dal timore che i propri figli possano essere sfavoriti rispetto ai discendenti, in allora, definiti “legittimi”.

E poi, che brutta questa parola: “illegittimità”,  già solo pronunciarla portava alla mente qualcosa di non corretto, non voluto, ingiusto….

Quanto meno sotto il profilo lessicale,  grazie alla riforma non ci sono più differenziazioni terminologiche. Scompaiono, infatti, dall’ordinamento tutti quei termini che portavano a distinguere i bambini nati nel matrimonio da quelli nati fuori dal matrimonio: ora si parla semplicemente di “figli” .  Prende concretamente forma dunque il cosiddetto principio dell’unicità dello stato giuridico dei figli.

Occhio però! Non è tutto oro quello che luccica.

La legge ha portato con se una valanga di problematiche su cui i Giudici si stanno ancora interrogando. Roba da tecnici? Purtroppo no. Queste criticità, aimè, ci riguardano tutti.

Tante cose si potrebbero dire ma, per esperienza, gli interrogativi ricorrenti quando si parla di bambini nati da genitori non sposati riguardano due ambiti: cosa succede sotto l’aspetto successorio? Cosa succede quando la coppia non sposata si divide?

Quanto alla materia ereditaria,  il ragionamento può partire da un presupposto significativo: con la riforma si sancisce il riconoscimento del vincolo di parentela del figlio  nato fuori da dal matrimonio con tutti parenti  del genitore e non solo con quest’ultimo. Pertanto, quanto meno sul piano teorico, parrebbero eliminate quelle importanti differenze di trattamento che sussistevano in precedenza.

Per fare un  esempio, se prima della riforma i fratelli naturali e i fratelli legittimi non erano considerati tra loro parenti e pertanto non potevano succedere l’uno all’altro, oggi questa regola è venuta meno.  Da considerare però che la normativa può essere applicata alle successioni successive al 2013 e non a quelle aperte o concluse in periodo precedente.

Altrettanto entusiasmo non può manifestarsi per il secondo dei predetti quesiti.

E’ vero che la legge nei casi di conflittualità tra genitori ha riunito sotto la competenza al Tribunale Ordinario le vertenze inerenti “tutti” i figli, eliminando così quel doppio canale di giurisdizione che vedeva le questioni relative ai figli naturali perlopiù gestite dal Tribunale dei Minorenni e quelle relative ai figli legittimi sotto la giurisdizione del Tribunale Ordinario.

Con il vecchio sistema, a causa del diverso approccio dei due Organi Giudicanti, a fronte di parità di presupposti,  si assisteva continuamente ad evidenti differenze di trattamento e di intervento.

La nuova normativa affronta il problema e istituisce un giudice unico. Ma il lavoro pare non compiuto del tutto, perché poi la legge non  provvede ad unificare anche i procedimenti applicabili, e così i figli nati fuori dal matrimonio si trovano  soggetti ad un rito (la procedura camerale) completamente diverso da quello applicato ai figli nati nel matrimonio.

Questa differenza sta portando e porterà, di fatto, a notevoli diversità di trattamento  in gran parte vanificando il proposito di “uguaglianza” che la normativa avrebbe dovuto perseguire.

Il “rito camerale” , ora destinato ai figli nati fuori dal matrimonio, è stato da molti definito come un “contenitore vuoto”, perché consente ai giudici molta libertà nella sua gestione.

Il rito ordinario, al contrario, è fortemente scandito da norme che ne regolano l’andamento.

Cosa sia meglio? La riposta potrebbe essere: dipende dai giudici che si incontrano…dipende dai consulenti tecnici e dai servizi sociali che intervengono nel procedimento…dipende … tanti.. troppi “dipende”…in sostanza, si viaggia a vista.

Viene da domandarsi, forse il legislatore ha perso un’occasione?

Ritroviamoci tra un anno o due per verificare cosa è accaduto nelle aule giudiziarie, intanto, come si suol dire: chi vivrà…

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