2 Luglio 2015 ARTICOLI

Avv. Maria Ferrara

Titolare dello Studio professionale MF Legal Office che offre assistenza e consulenza legale sia in ambito giudiziario che conciliativo, con particolare riferimento al diritto di famiglia. Appassionata del proprio lavoro e “preda” di un guizzo creativo che la porta alla ricerca continua di nuove esperienze. Riceve su appuntamento nel suo studio di Via Baltimora, 90 a Torino tel. 011/197.193.38

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Gli Alimenti, Come Quando E Perché

… ma il mantenimento è proprio un’altra cosa. Spesso, nel linguaggio comune, le parole “alimenti” e “mantenimento” vengono utilizzate quali sinonimi. Non è così. Si tratta di due istituti completamente diversi, che si fondano su presupposti diversi.

 

Gli alimenti consistono nel versamento di una somma di denaro a carico di un soggetto, l’obbligato, in favore di altro soggetto della propria famiglia che versi in stato di bisogno.

Per “stato di bisogno” deve intendersi l’ impossibilità, per varie ragioni quali ad esempio la malattia, a provvedere al proprio mantenimento.

Il principio alla base di questo istituto è la reciproca assistenza e solidarietà all’interno del gruppo familiare, sancita dal nostro ordinamento.

Il diritto al mantenimento origina da esigenze completamente differenti. Sorge, infatti, in favore del coniuge economicamente più debole (cui non sia stata addebitata la separazione) al fine di soddisfare il diritto alla conservazione del tenore di vita assunto in costanza di matrimonio.

Il divario tra i due istituti può meglio comprendersi se si pensa a quelle situazioni in cui il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio era piuttosto alto. Il diritto al mantenimento di quel tenore di vita è certamente cosa diversa dall’impossibilità di sostentarsi su cui, invece, si fonda il diritto agli alimenti.

La differenza nei presupposti comporta notevoli differenze sul piano pratico. Sinteticamente:

  1. l’assegno di mantenimento viene elargito solo nel caso in cui non ci sia addebito di separazione, mentre quello alimentare anche in caso di addebito;
  2. l’assegno di mantenimento viene versato indipendentemente dallo stato di bisogno del beneficiario, quello alimentare si fonda proprio sul presupposto dello stato di bisogno del coniuge che non è in grado di provvedere al proprio mantenimento;
  3. a differenza dell’assegno di mantenimento che è sempre rinunciabile (i coniugi possono decidere di non versarlo o di versarlo in un’unica soluzione), quello alimentare è espressamente irrinunciabile;
  4. l’assegno di mantenimento può essere richiesto anche nel caso in cui l’avente diritto lavori ma guadagni poco, quello alimentare solo se il destinatario non lavora e non sia nelle condizioni di poterlo fare.

Il coniuge non è l’unico soggetto su cui può gravare l’obbligo alimentare.

La legge individua una serie di persone che possono essere chiamate al versamento dell’assegno e stabilisce tra essi una graduatoria tenendo conto dell’intensità del vincolo parentale; chi voglia ottenere la prestazione,deve seguire tale gerarchia.

I soggetti obbligati sono, nell’ordine:

  1. il coniuge, sulla scorta del principio di assistenza morale e materiale della famiglia fondata sul matrimonio, il cui obbligo permane anche nell’ipotesi in cui coniugi si separino;
  2. i figli (nati nel matrimonio o fuori del matrimonio, anche adottati);
  3. i genitori, gli ascendenti prossimi (per esempio i nonni) e gli adottanti;
  4. gli affini e, in particolare, il genero e la nuora con precedenze sul suocero e la suocera;
  5. i fratelli, germani o unilaterali con preferenza dei primi sui secondi.

Nell’ipotesi in cui vi siano più obbligati di pari grado, ciascuno è tenuto a corrispondere in maniera concorrente gli alimenti proporzionalmente alle condizioni economiche.

Particolare è poi la posizione del donatario che è tenuto agli alimenti con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, non oltre, però, il valore della cosa ricevuta in donazione.

L’entità della’assegno alimentare viene stabilita tenendo conto, da un lato, del bisogno di chi richiede gli alimenti, dall’altro, delle condizioni economiche di chi li deve somministrare.

L’assegno in questione deve essere idoneo a coprire vitto, alloggio, abbigliamento, cure mediche, nonché tutti quei beni idonei a garantire una vita dignitosa all’alimentando.

L’adempimento dell’obbligo alimentare può consistere, alternativamente e a scelta del creditore, nella corresponsione di un emolumento periodico o nell’accoglimento dell’alimentando in casa (da precisare che non è un’alternativa tassativa in quanto il beneficiario degli alimenti può rifiutare di essere ospitato in casa dell’obbligato).

Il diritto agli alimenti può cessare o essere soggetto a modifica qualora venga meno lo stato di bisogno o nel caso mutino le condizioni economiche delle parti.

Anche la condotta del coniuge può influire sull’importo degli alimenti: se, infatti, il coniuge che ne beneficia assume nel tempo una condotta riprovevole o disordinata, l’altro può chiedere la riduzione della cifra.

Su istanza della parte interessata, infatti, il giudice può disporre la modifica o la revoca dei provvedimenti relativi all’assegno in questione come pure può, in caso di inadempienza dell’obbligato, disporre una serie di misure coercitive (pignoramento, sequestro ecc) volte alla soddisfazione del credito.

Per calarci nella realtà di tutti i giorni, sono tante le situazioni in cui, soprattutto persone anziane o malate vivono condizioni di indigenza. Talvolta ad occuparsi di loro sono soggetti, quali i nipoti o amici, che non avrebbero, per legge, doveri in tal senso. Talvolta i figli litigano nel dover decidere chi e in che misura debba prendersi cura di un genitore o di un fratello in difficoltà. Casi come questi affollano i Tribunali chiamando i Giudici all’interpretazione e applicazione proprio delle norme di cui stiamo discorrendo.

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