Sono tanti i procedimenti giudiziari le cui decisioni riguardano la sorte di bambini e ragazzi non ancora maggiorenni. Si pensi ai procedimenti inerenti l’affidamento, quelli inerenti le condizioni di separazione dei coniugi, a quelli riguardanti il diritto del fanciullo a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale e molti altri se ne potrebbero menzionare.
Il nostro ordinamento, conformemente anche ad autorevoli fonti extranazionali, al termine di un lungo iter normativo e giurisprudenziale, è giunto a riconoscere, all’interno di queste procedure, un vero e proprio diritto dei minori ad essere ascoltati.
Tra le norme in materia
L’art. 315 bis, comma III, cod. civ. sancisce il diritto del fanciullo – che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento – ad essere ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano.
L’art. 336 bis, cod. civ. dispone che il minore sia ascoltato dal giudice nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo interessano, salvo il caso in cui l’ascolto sia in contrasto con il suo interesse o manifestamente superfluo.
Come si procede
L’audizione è condotta dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari: il giudice può autorizzare ad assistere all’ascolto i genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se nominato, ed il pubblico ministero. Tutti questi soggetti possono proporre al giudice argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento.
Preliminarmente all’ascolto, il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’audizione: dell’adempimento è redatto verbale nel quale ne è descritto anche il contegno, ovvero è effettuata registrazione audio/video.
Non una mera facoltà, ma un vero e proprio obbligo
L’ascolto del minore è previsto come un obbligo e non una mera facoltà, costituendo una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo interessano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo benessere.
L’audizione è un adempimento previsto a pena di nullità, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, che l’esame sia manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore.
Per i minori che non abbiano ancora compiuto dodici anni il Giudice deve valutare la capacità di discernimento
Con riferimento alla capacità di discernimento del bimbo infradodicenne, si ritiene che con ciò si intenda consapevolezza e comprensione limitatamente al senso dell’audizione stessa: il riscontro di tale capacità è devoluto al libero e prudente apprezzamento del giudice.
Il provvedimento giudiziale può anche disattendere la volontà espressa dal minore nel corso della sua audizione
Va evidenziato che il giudice, pur tenuto all’audizione ed a tenere conto del suo esito, non è il mero esecutore dei desiderata del minore. Il giudice deve perseguire il reale interesse dei minori, capirne i bisogni profondi e disporre quanto è possibile per tutelarne una crescita serena ed equilibrata. L’ascolto serve a dare voce ai desideri dei figli, ma anche a comprendere se tali desideri siano frutto di scelte consapevoli e mature o siano invece derivanti da pressioni esterne.
