18 Gennaio 2015 ARTICOLI

Avv. Maria Ferrara

Titolare dello Studio professionale MF Legal Office che offre assistenza e consulenza legale sia in ambito giudiziario che conciliativo, con particolare riferimento al diritto di famiglia. Appassionata del proprio lavoro e “preda” di un guizzo creativo che la porta alla ricerca continua di nuove esperienze. Riceve su appuntamento nel suo studio di Via Baltimora, 90 a Torino - mail mariaelena.ferrara@gmail.com

Tutti gli articoli >  

Home  > Articoli  > Il mantenimento del figlio maggiorenne

Il mantenimento del figlio maggiorenne

Qualcuno avrà visto il film “Immaturi” di Genovese – a quanti ancora non lo conoscessero consiglio la pellicola che permette due sane risate ma anche qualche riflessione – tra i protagonisti c’era Lorenzo (Ricky Memphis), di mestiere agente immobiliare; il “ragazzo” , ben oltre i trent’anni, vive ancora con i genitori e nonostante le frecciatine del padre ormai insofferente, pare non abbia alcuna intenzione di rinunciare agli amorevoli pranzetti dalla mamma e al suo affezionato letto (ancora quello a castello di quando era adolescente) ormai comicamente troppo risicato per un tipo della sua stazza.

La situazione mostrata nella commedia è volutamente border line, ma sappiamo bene come, nella realtà, dover sostenere i figli anche in età adulta sia spesso una necessità e non una scelta. Chi non ha sentito dire che le nuove generazioni sono le prime in cui i figli stanno peggio dei padri?

Forse è per questo che nell’ultimo decennio sia il legislatore che i Giudici si sono dovuti prodigare nell’affrontare tutte le problematiche giuridiche legate a questo tema, ormai di urgente attualità.

Può sembrare noioso ma è necessario partire dal dato normativo.

Il dovere al mantenimento dei figli maggiorenni lo troviamo già nell’art. 30 della Costituzione e poi negli art. 147 e ss. del codice civile. che impongono ad ambedue i genitori l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la proprie capacità di lavoro professionale o casalingo. Non è prevista alcuna cessazione automatica per via del raggiungimento della maggiore età. L’obbligo è stato rafforzato della legge n. 54/2006 in cui, all’art. 155-quinquies, viene stabilito che “il Giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico“.

Non si tratta, tuttavia, di un obbligo protratto all’infinito. La sua durata va valutata caso per caso.

La giurisprudenza ha più volte definito i limiti del concetto di indipendenza del figlio maggiorenne statuendo che non qualsiasi impiego o reddito (come il lavoro precario, ad esempio) fa venir meno l’obbligo del mantenimento ma, d’altro canto, non è nemmeno necessario un lavoro stabile, essendo sufficienti un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire un’autosufficienza economica. È pacifico che lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un’appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, nonché alle sue attitudini ed aspirazioni. E’ fondamentale però una precisazione: i genitori non saranno più tenuti al mantenimento del figlio maggiorenne qualora le aspirazioni dello stesso risultino particolarmente ambiziose rispetto alla capacità di reddito dei genitori stessi.

Per indirizzo costante e unanime, l’obbligo cessa quando il mancato raggiungimento dell’autosufficienza economica sia causato da negligenza o dipenda da fatto imputabile al figlio. Per esempio quando mostri inerzia prorogando il percorso di studi senza alcun rendimento o qualora rifiuti ingiustificatamente delle opportunità lavorative.

Una volta venuti meno i presupposti del mantenimento, a seguito del raggiungimento della piena autosufficienza economica del figlio maggiorenne, “la sopravvenienza di circostanze ulteriori che determinano l’effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico” non far risorgere l’obbligo a carico del genitore “potendo sussistere al massimo, in capo allo stesso , un mero obbligo cosiddetto alimentare“. Ossia il dovere di garantire il minimo necessario al sostentamento del figlio.

Non rileva, invece, per la cessazione dell’obbligo di mantenimento, il mero conseguimento di un titolo di studio universitario né la costituzione di un nucleo familiare da parte del figlio maggiorenne, a meno che non si tratti “di una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente.

Ai fini dell’esenzione dall’obbligo di mantenimento è necessario un provvedimento del Giudice. L’onere probatorio spetta al genitore  il quale deve, appunto, fornire “la prova che il figlio è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia a quest’ultimo imputabile”.

Quanto al soggetto che può far valere in giudizio il diritto in questione, l’orientamento attuale riconosce tale opportunità sia al figlio maggiorenne sia al genitore con cui viva.

Le recentissime della Cassazione le si trova sul sito ufficiale della Suprema Corte, l’ultima sentenza in materia è dello scorso agosto www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/det_civile_prima_sezione.page

Vuoi fare una domanda al nostro avvocato esperto in diritto di famiglia?  fa la tua domanda compilando il form, selezionando  come argomento Diritto di Famiglia:  https://www.torinobimbi.it/chiedi-esperto


Categoria:
Calendario

Iscriviti alla nostra Newsletter

Ogni settimana, tra giovedì e venerdì, ti arriverà una mail informativa sugli appuntamenti, le opportunità e le offerte del territorio.

Iscriviti