16 Settembre 2018 ARTICOLI

Avv. Maria Ferrara

Titolare dello Studio professionale MF Legal Office che offre assistenza e consulenza legale sia in ambito giudiziario che conciliativo, con particolare riferimento al diritto di famiglia. Appassionata del proprio lavoro e “preda” di un guizzo creativo che la porta alla ricerca continua di nuove esperienze. Riceve su appuntamento nel suo studio di Via Baltimora, 90 a Torino tel. 011/197.193.38

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L’amministrazione di sostegno – cos’è e quando utilizzarala

Uno strumento fluido ed efficace per tutelare e assistere nel quotidiano familiari con disabilità, anche temporanea. La famiglia si compone di genitori e figli ma spesso, anche di nonni o zii anziani da accudire, di stretti familiari (anche i nostri stessi figli) che per fatti originari o sopravvenuti si trovano in condizione di disabilità o in generale nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri bisogni.

Ci si può trovare nella situazione, talvolta all’improvviso, di doversi prendere cura di un familiare e a dover fare i suoi interessi (anche i più semplici come ritirare una pensione, gestire le spese quotidiane e di casa, interloquire con il medico curante, vendere o affittare un immobile, chiedere ausili sanitariecc , ) senza aver formalmente i poteri per poterlo fare o dovendosi arrabbattare con continue deleghe o strumenti di tal genere (ammesso che sia possibile per l’interessato provvedere a sottoscrivere una delega).

In casi come questi, occorre considerare che il nostro ordinamento prevede l’istituto dell’amministrazione di sostegno (molto diverso da istituti quali l’interdizione l’inabilitazione che ormai nella prassi dei Tribunali vengono relegati a casi di disabilità gravissime), uno strumento molto flessibile che consente di potersi prendere cura dei propri cari nella misura in cui questi non possono più farlo e potendo contare su una certa autonomia anche e soprattutto sotto l’aspetto, burocratico, amministrativo e legale.

Cos’è l’amministrazione di sostegno

La normativa di riferimento è  la legge . n. 6 del 9 gennaio 2004 (in G.U. n. 14 del 19/01/2004)

La funzione dell’istituto, che lo pone come importante alternativa ad altri simili ma più invasivi, è Tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente in grado di andare incontro alle loro esigenze, anche aiutandole ad affrontare problemi estremamente concreti.

Per questa ragione il ricorso (vedi dopo) per la nomina dell’amministrazione di sostegno deve specificare l’atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l’assistenza. Il decreto di nomina (vedi dopo) cercherà infatti di modellare i poteri dell’amministratore sulle peculiari ed effettive esigenze del beneficiario.

L’amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare al termine di un procedimento piuttosto snello in cui non è necessario essere assistiti da un legale.
Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso (la cui bozza può essere richiesta presso gli uffici competenti unitamente ad un elenco dei documenti da allegare).

Il ricorso può essere proposto da soggetti determinati, ossia:

  • dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato
  • dal coniuge
  • dalla persona stabilmente convivente
  • dai parenti entro il quarto grado
  • dagli affini entro il secondo grado
  • dal tutore o curatore
  • dal pubblico ministero

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Il Giudice, se riterrà l’effettiva necessità del soggetto ad essere amministrato, emetterà un decreto di nomina dell’amministratore di sostegno che conterrà:

  • delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno
  • della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato
  • dell’oggetto dell’incaricoe degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
  • degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno
  • dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità
  • della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

La scelta dell’amministratore di sostegno

La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario, in alcuni casi è possibile, dunque, che il Giudice decida di nominare un amministratore esterno alla famiglia. Ciò può avvenire, ad esempio, in ipotesi in cui vi è conflittualità tra i familiari riguardo a chi e come debba prendersi cura del beneficiario.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

Doveri dell’amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 della legge succitata possono ricorrere al Giudice Tutelare, che adotterà con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal Giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno.

Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluni altri soggetti indicati espressamente dalla legge, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono specifica istanza al Giudice.

Per maggiori dettagli, quanto alla realtà torinese, potrete consultare la pagina dedicata del Tribunale di Torino (http://www.tribunale.torino.giustizia.it/it/Content/Index/27251), informative simili sono previste anche sui siti di altri Tribunali. La competenza territoriale dipende dalla residenza del beneficiario.

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