27 Maggio 2014 ARTICOLI

Avv. Maria Ferrara

Titolare dello Studio professionale MF Legal Office che offre assistenza e consulenza legale sia in ambito giudiziario che conciliativo, con particolare riferimento al diritto di famiglia. Appassionata del proprio lavoro e “preda” di un guizzo creativo che la porta alla ricerca continua di nuove esperienze. Riceve su appuntamento nel suo studio di Via Baltimora, 90 a Torino - mail mariaelena.ferrara@gmail.com

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Le “nuove famiglie”: ricostruite, ricomposte, allargate… poche norme e tanti problemi

Avete presente i Cesaroni? L’idea è quella, ma la vita reale è spesso meno ricca di sorrisi Senza voler rubare il mestiere a psicologi e sociologi,  ai quali rimando per i giusti approfondimenti, non si può affrontare il tema proposto sul piano giuridico senza offrire qualche definizione. (www.heliosmag.it/96/6/famiglie.html)

Vengono generalmente denominate famiglie ricostituite quelle in cui uno o entrambi i  partner che formano il nuovo nucleo familiare portano figli da unioni precedenti. Si parla, invece,  di famiglie ricomposte nei casi in cui, dopo una separazione o un divorzio, prendano vita diversi nuclei familiari (che a loro volta possono essere famiglie ricostruite) i quali si trovano dunque in relazione fra loro sotto molteplici aspetti. Queste forme familiari, ormai sempre più frequenti nel panorama italiano,  hanno caratteristiche differenti da quelle tradizionali, vista la complessità dei ruoli ricoperti e alle relazioni che si intrecciano tra i diversi e numerosi protagonisti.

Il tema è fortemente in evoluzione ma, allo stato, una certezza c’è: le norme a disposizione risultano poco adeguate. Nell’attesa che qualcosa si muova, è fondamentale “far conoscenza” con gli strumenti di cui oggi si dispone.

La risposta normativa italiana al fenomeno delle “nuove famiglie” è circoscritta  sostanzialmente a due istituti:  adozione del figlio del coniuge; inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima del genitore.

Per quanto attiene la prima ipotesi, si tratta di una particolare forma di adozione, che può essere pronunziata dal Tribunale, e che riguarda il figlio del proprio coniuge (art. 44, comma 1, lett. b, l. 4 maggio 1983 n.184).

In base a questa disposizione il nuovo coniuge  può – nel rispetto di determinate condizioni –  adottare il figlio del proprio marito o moglie. Naturalmente si tratta di famiglie  ricostituite coniugate, giacché se i partners non sono coniugi (ma conviventi) l’adozione non è possibile.

Gli effetti di tale tipologia di adozione possono essere così riassunti: l’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine e non estende la propria qualità di figlio adottivo ai parenti dell’adottante; l’adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto ereditario alla  successione dell’adottato; l’adottato acquista il cognome dell’adottante anteponendolo a quello della famiglia d’origine.

Il ricorso all’adozione pone però questioni molto delicate, perché, ancorché non legittimante, inevitabilmente incide sulle prerogative del genitore biologico. La legge prevede, a tal proposito, che il genitore biologico dia il suo consenso. Vero è che il Tribunale, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, può però pronunziare ugualmente l’adozione, salvo che l’assenso sia stato rifiutato dal  genitore esercente la potestà.

Questo istituto (che tecnicamente si denomina adozione in casi particolari) comporta inevitabilmente dei problemi di coordinamento tra la posizione  dell’adottante e quella del genitore biologico escluso dal nuovo nucleo familiare. Il genitore adottivo acquisisce, infatti, l’esercizio della potestà genitoriale sostituendosi, sotto questo aspetto, al genitore biologico.

E cosa succede nei casi in cui l’adozione non sia operabile?

Un’ opzione possibile è attendere la maggiore età del figlio e dunque procedere con l’adozione del maggiorenne (altra tipologia di adozione in casi particolari), dal momento che la relativa disciplina non prevede limiti di tale natura.

Altra norma rilevante in questa materia è quella cui all’art. 252 secondo comma c.c.,   che disciplina l’eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori a fronte di una autorizzazione giudiziale, che può intervenire“….qualora ciò non sia contrario all’interesse del minore e sia accertato il consenso dell’altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi nonché dell’altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento…”

Il Giudice che autorizzi l’inserimento stabilisce anche le condizioni che il genitore cui il figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l’altro genitore.

Oltre ai tratti vagamente discriminatori di tale norma, si fa notare come, anche in questo caso, si parli di famiglia fondata sul matrimonio. Tutto tace con riferimento all’ipotesi dell’inserimento di un figlio naturale all’interno di una famiglia di fatto.

E’ chiaro che le fattispecie (adozione o art 252 cc) sopra descritte appaiono molto lontane dal fornire risposta adeguata alla vastità di situazioni problematiche che, dal punto di  vista giuridico, possono porsi in relazione al fenomeno qui in esame.

Per non parlare delle situazioni in cui le famiglie ricostruite a loro volta scoppino.

In situazioni di contrasto tra le parti è evidente che il partner non genitore non potrà far valere alcun diritto. D’altro canto non sarà sottoposto ad alcun dovere giuridico verso il figlio dell’altro.

Non va però dimenticata una cosa importante: il criterio cardine per la soluzione dei problemi che coinvolgono i minori nei casi di crisi della coppia è pur sempre quello del suo esclusivo interesse. Si deve considerare che, in nome di tale interesse, in casi estremi, il giudice  può disporre un affidamento anche a favore di un estraneo; è legittimo pensare, dunque, che  tale “estraneo” possa essere proprio il “genitore di fatto”. Naturalmente si parla di situazioni in cui viene accertata l’incapacità del genitore biologico a svolgere il proprio ruolo.

Per concludere il quadro, si deve far presente che la giurisprudenza tende sempre più a riconoscere un valore ai rapporti affettivi stabili che il minore instaura nel corso della sua vita e , dunque, potrebbe esserci la possibilità di domandare ed ottenere una frequentazione con il figlio dell’ex compagno o dell’ex coniuge anche dopo l’eventuale rottura del rapporto,  qualora si provi l’importanza di quel legame nella vita del minore.

A ciò non corrisponde, però, alcun diritto  del minore a pretendere un contributo economico o una qualsiasi forma di sostegno da parte del partner del proprio genitore (attuale o ex che sia), il cui eventuale contributo potrà essere considerato alla stregua di una obbligazione naturale. Ossia, un aiuto che giunge come un “dono”, sempre possibile, e magari anche auspicabile, ma mai dovuto.

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