30 Giugno 2016 ARTICOLI

Avv. Maria Ferrara

Titolare dello Studio professionale MF Legal Office che offre assistenza e consulenza legale sia in ambito giudiziario che conciliativo, con particolare riferimento al diritto di famiglia. Appassionata del proprio lavoro e “preda” di un guizzo creativo che la porta alla ricerca continua di nuove esperienze. Riceve su appuntamento nel suo studio di Via Baltimora, 90 a Torino tel. 011/197.193.38

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Legge Cirinnà: unioni civili e “nuove” coppie di fatto

L’unione civile è il termine con cui nell’ordinamento italiano si indica l’istituto giuridico che riconosce e regola la coppia formata da persone dello stesso sesso. L’istituto, in vigore dal 5 giugno 2016, è stato introdotto dall’art 1, commi 1-35, della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (cosiddetta legge Cirinnà, dal nome della sua prima firmataria), e denominata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

Come il matrimonio, l’unione civile si costituisce “di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni”. L’atto viene registrato nell’archivio dello stato civile.

Le parti, per la durata dell’unione civile, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome.

Dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Inoltre, le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato. Il comma ricalca le norme del diritto di famiglia.
Il regime patrimoniale ordinario è la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano una diversa convenzione patrimoniale. Con la nuova legge la pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimoni: al partner superstite va la “legittima”, cioè il 50%, e il restante va agli eventuali figli.

Si applicano “in quanto compatibili” le norme della legge sul divorzio del 1970, ma non sarà obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione.

Occorre precisare che ci sono ancora delle notevoli differenze tra matrimoni eterosessuali e unioni civili.

Fra le più discusse, l’assenza dell’obbligo di fedeltà per le unioni civili, al contrario invece del matrimonio. La questione ha scatenato accese discussioni nel dibattito pubblico e politico, tanto che alcuni senatori del Partito Democratico hanno presentato un disegno di legge per eliminare l’obbligo anche per le coppie sposate.

E poi , i coniugi uniti civilmente non possono adottare né il figlio biologico del partner (la cosiddetta stepchild adoption) né altri bambini.

Le norme sulla stepchild adoption sono state stralciate. Nel maxi-emendamento è stata inserita la seguente dicitura: “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti”, che dovrebbe consentire ai singoli Tribunali, per via giurisprudenziale, di concedere la stepchild adoption ai singoli casi concreti.

Secondo l’analisi di autori importanti, vi sarebbero poi altri grandi differenze tra matrimonio e unione civile in ambito penale.

Ad esempio, per quanto riguarda l’omicidio: nel caso dell’uccisione del coniuge, per le persone sposate la pena sale da 21-24 anni a 24-30 anni; quest’aggravante non si ha nel caso di partner legati da un’unione civile. Un ragionamento simile vale nel caso dei sequestri di persona, per cui il giudice non può bloccare i beni di un coniuge che potrebbero essere utilizzati per pagare un eventuale riscatto; questo non potrà avvenire nel caso di due partner uniti civilmente.

Lo stesso discorso vale anche per il divieto di bigamia, che parrebbe non configurabile per coppie unite civilmente, e altri esempi si potrebbero fare.
La legge Cirinnà prende poi in considerazione anche le coppie di fatto cioè quelle tra “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

Per le coppie di fatto non è prevista né l’eredità né la reversibilità della pensione, diritti che si hanno invece con il matrimonio.

I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner in carcere e in ospedale.

Ciascun convivente  può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

In caso di morte di uno dei partner, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto è proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza. La convivenza di fatto è titolo, al pari del matrimonio, per essere inserito nelle graduatorie per le case popolari.

I conviventi “possono” sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, che può prevedere la comunione dei beni.

In caso di cessazione della convivenza, “il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”. Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza.

Un pensiero conclusivo.

C’è chi ha salutato questa legge come un grande passo avanti, c’è chi la definisce lacunosa e foriera di problemi applicativi e interpretativi, finanche illegittima con riguardo a quelle coppie non unite in matrimonio che hanno liberamente scelto di convivere proprio per non avere obblighi reciproci e che, invece, oggi si vedono imporre proprio quei vincoli che coscientemente avevano voluto evitare.

Voi che ne pensate?

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