In linea di principio, la risposta a questo quesito è: si, si può fare. A stabilirlo è il disposto dell’art. 337 septies c.c., il quale prevede che anche in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente possa essere disposto il pagamento di un assegno periodico, da versarsi direttamente all’avente diritto, salvo diversa determinazione del giudice.
Attenzione: la norma recita, salva diversa statuizione del giudice!
Perché se il figlio non economicamente indipendente vive ancora con uno dei due genitori, è presumibile che sia quest’ultimo a provvedere, nei fatti, al suo sostentamento e ai suoi bisogni.
Per tale motivo, in questi casi, il Giudice può stabilire che il versamento venga previsto in favore del genitore convivente, quale contributo concreto alla copertura delle spese correnti che egli si trova a dover sostenere mensilmente.
La Cassazione, in modo uniforme, ha ribadito che, in tali circostanze, accanto al diritto del figlio al mantenimento, sussiste un autonomo e concorrente diritto del genitore con lui convivente a percepire il contributo dell’altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento.
In conseguenza, il genitore tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere l’obbligazione e, pertanto, non può pretendere di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest’ultimo, qualora l’altro genitore abbia fatto istanza in questo senso.
E’ tuttavia innegabile che la promiscuità delle spese che sostiene il genitore con cui convive il figlio per la gestione della casa e, più in generale per il mantenimento del figlio, renda difficile una esatta contabilizzazione delle stesse.
Ciò innesca e fa sorgere nell’altro genitore il dubbio, legittimo, che in realtà quanto da lui versato mensilmente non vada interamente a vantaggio e a beneficio del figlio, ma che di tali importi ne benefici in qualche modo anche l’altro genitore, pur non avendone, in linea di principio, diritto.
Allora come si fa?
Una strada c’è: dovrà essere il figlio a rivolgere al giudice una autonoma domanda per ottenere che il mantenimento gli venga versato direttamente; tale domanda dimostra la volontà dell’avente diritto di gestire autonomamente le risorse destinate al suo mantenimento e, pertanto, potrà andare ad escludere il concorrente diritto del genitore convivente.
Non c’è dubbio che non sia proprio usuale vedere sui tavoli del tribunale simili domande, posto che in tal modo il figlio va a mettersi inevitabilmente contro il genitore con cui convive, con conseguenti fratture e tensioni tra le mura di casa.
Raro, però, non significa mai, considerato che non sono poi così rari i casi in cui tra genitore e figli conviventi vi siano contrasti anche di natura economica.
Dall’altra prospettiva è altrettanto comprensibile il timore del genitore convivente di ritrovarsi con il figlio che “intasca” il mantenimento senza poi contribuire in alcun modo alle spese domestiche.
Stipulare specifici accordi
Per quadrare il cerchio, in questo dedalo di timori e diffidenze, tutte fondate e legittime, il consiglio può essere quello di stipulare specifici accordi.
Il genitore convivente accetta che il mantenimento venga versato al figlio (evitando così che quest’ultimo si rivolga al Giudice e evitando altresì di trovarsi in contrasto perenne con l’altro genitore), il figlio, a sua volta, sottoscrive un accordo nel quale si determina quanto e come egli, con l’assegno a quel punto da lui direttamente incassato, andrà poi a contribuire materialmente alle spese occorrenti al suo mantenimento. In tal modo sia il genitore tenuto al versamento che quello convivente saranno sufficientemente garantiti.
Difficile? Meno di quel che sembra, se ci si mette il buon senso e magari ci si fa aiutare da professionisti nel trovare una soluzione sostanzialmente e formalmente adeguata.
