18 Gennaio 2024 ARTICOLI

Avv. Maria Ferrara

Titolare dello Studio professionale MF Legal Office che offre assistenza e consulenza legale sia in ambito giudiziario che conciliativo, con particolare riferimento al diritto di famiglia. Appassionata del proprio lavoro e “preda” di un guizzo creativo che la porta alla ricerca continua di nuove esperienze. Riceve su appuntamento nel suo studio di Via Baltimora, 90 a Torino tel. 011/197.193.38

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Mondo scuola: DSA, BES e disabilità – Tra normative e prassi, troviamo il filo di Arianna

Partiamo col dire che il termine BES (Bisogni Educativi Speciali) individua un’area nella quale rientrano gli studenti che necessitano, per varie ragioni, di attenzioni speciali. Tale situazione viene indicata come svantaggio scolastico ed è stato introdotto dalla direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 , seguita da vari documenti che ne specificano il contenuto, tra cui l’importante Nota Ministeriale n. 562 del 3 Aprile 2019.

Cosa sono i bisogni educativi speciali (BES)

I bisogni educativi speciali (BES), comprendono , ad oggi, quattro sotto-categorie:
1. la disabilità
2. i disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici
3. lo svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale.
4. alto potenziale intellettivo (Gifted children)

Spesso, nel linguaggio comune viene usato l’acronimo BES solo per quegli alunni che, pur manifestando un Bisogno Educativo Speciale (BES), non rientrano nelle misure previste sulla disabilità o sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). In realtà, si tratta di un uso improprio della terminologia. Nell’area dei bisogni educativi speciali rientrano tutte e quattro le predette sottocategorie; poi, per ciascuna di esse, si farà riferimento anche ad ulteriori specifiche normative.

La DM 2012 insieme alla successiva nota ministeriale 562 del 2019, sono normative di notevole rilevanza in quanto aggiungono un pezzo importante al puzzle che compone il quadro italiano dell’inclusione scolastica. Esse, infatti, hanno fornito indicazioni organizzative anche sull’inclusione di quegli alunni che non siano certificabili né con disabilità, né con DSA, ma che si trovino in svantaggio sul piano scolastico per ragioni differenti. di tipo familiare e socio-ambientale e, sotto altro profilo, grazie all’estensione operata con la citata nota 562, in quanto in possesso di un alto
potenziale cognitivo.

Cominciamo dal punto uno: studenti con disabilità.

Le principali normative di riferimento per la scuola sono: DM del 2012 e legge 104 del 1992.

Si tratta di alunni in possesso di una diagnosi e certificazione rilasciata secondo quanto previsto dalla legge 104/1992 a seguito di un accertamento che coinvolge la ASL e l’INPS (in alcune Regioni in alternativa alla asl anche centri privati).

Per gli studenti con disabilità è obbligatoria la predisposizione del PEI (piano educativo individualizzato), un documento redatto a cura del GLO, gruppo di lavoro operativo, che è composto da consiglio di classe, dalla famiglia nonché dei medici e terapisti che seguono lo studente. Il PEI ha lo scopo di individuare il percorso educativo più adatto al profilo dell’alunno tenendo conto delle sue caratteristiche. Il documento contiene la lista di tutte le attività didattiche, gli obiettivi di apprendimento attesi, il metodo didattico e gli strumenti educativi da adottare, i criteri di valutazione delle attività e l’indicazione dei rapporti tra scuola e contesto extra scolastico.

All’interno del PEI confluiscono, ad esempio, la programmazione per obiettivi minimi o la programmazione differenziata, tale distinzione diventa fondamentale nelle scuole secondarie di secondo grado poiché a seconda del percorso scelto dipenderà la possibilità o meno di conseguire il diploma.

Il Piano Educativo Individualizzato deve essere firmato da tutti coloro che hanno partecipato alla sua redazione, pertanto, la responsabilità sarà condivisa tra scuola, famiglia e servizi socio-sanitari. Il PEI viene redatto ad inizio anno ed è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico, per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche.

Nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, i docenti dell’istituto di provenienza devono fornire agli insegnanti della scuola di destinazione tutte le informazioni necessarie a favorire l’inclusione dell’alunno disabile.

Per gli alunni con disabilità nella scuola pubblica e paritaria è previsto il diritto al docente di sostegno. Il numero di ore assegnato è commisurato al bisogno (nel rispetto di massimali previsti per legge) e viene indicato nel PEI. E’ prevista altresì la possibilità di attivare altre figure eventualmente necessarie all’alunno in base ai suoi bisogni: educatore; assistente alla persona, assistente alla comunicazione ecc (con differenze a seconda delle varie normative Regionali).

Punto due: studenti con disturbi specifici dell’apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici

Le principali normative di riferimento per la scuola sono: DM del 2012 e legge 170 del 2010.

Si tratta di studenti in possesso di una certificazione che viene rilasciata sulla base di procedure che prevedono il coinvolgimento della ASL (in alcune ragioni alla ASL si possono preferire centri privati).

In questa categoria rientrano i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA: dislessia, discalculia, disgrafia,  disortografia), diagnosticati ai sensi della L. 170/10 ma non solo, la Direttiva Ministeriale del 2012, ha esteso le misure previste dalla Legge 170/2010 anche agli alunni con deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD).

Per gli studenti i cui bisogni sono riconducibili alla legge 170 (e quelli ad essi equiparati), è obbligatorio il ricorso ad un Piano Didattico Personalizzato (PDP) nel quale vengono specificati gli strumenti compensativi e le misure dispensative che il consiglio di classe (dopo essersi interfacciato con la famiglia) riterrà necessari per garantire il successo scolastico degli allievi.

Per fare degli esempi, fra le misure dispensative in caso di dislessia si può indicare l’esenzione alla lettura ad alta voce. Fra gli strumenti compensativi in caso di discalculia può essere indicato l’uso di calcolatrice.

Il PDP viene redatto dal consiglio di classe e deve essere protocollato entro tre mesi dall’inizio di ogni anno scolastico, diventa esecutivo con la firma della famiglia, dei docenti e del dirigente scolastico, non si prevede la partecipazione della componente sanitaria.

Per gli alunni con PDP non è previsto l’insegnante di sostegno a meno che il disturbo non sia tale (da solo o per la presenza di altre condizioni) da poter essere ricondotto nell’area della disabilità ci cui alla legge 104.

Punto tre: alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale.

Le principali normative di riferimento per la scuola sono: DM del 2012 e nota ministeriale n. 2563/13

In questo caso, pur non essendo in presenza di una condizione certificata o diagnosticata, si rileva un bisogno educativo speciale, generalmente limitato nel tempo, dovuto a situazioni molteplici e contingenti, che sono causa di svantaggio e, pertanto, richiedono per un certo periodo una particolare attenzione educativa. Si tratta ad esempio degli alunni di recente immigrazione, che non hanno ancora appreso la lingua italiana, oppure di allievi che si trovano in una situazione sociale, economica o culturale difficile, che comporta disagi molteplici nel regolare percorso scolastico.

Anche in questo caso, come previsto dalla nota ministeriale n. 2563/13 si può ricorrere alla compilazione di un PDP ed a misure compensative e dispensative, qualora il consiglio di classe lo ritenga
necessario per un certo periodo di tempo. In questo caso non è un obbligo ma una decisione collegiale dei docenti.

Punto quattro: alunni ad alto potenziale cognitivo.

Le principali normative di riferimento per la scuola sono: DM 27 dicembre 2012 e Nota Ministeriale n. 562 del 2019.

Con la Nota Ministeriale n. 562 – Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti –  il Ministero ha colmato il vuoto normativo per cui agli studenti dotati di un alto potenziale intellettivo non era riconosciuto esplicitamente il diritto a una didattica personalizzata. Ad oggi, dunque, è prevista la possibilità, a discrezione del consiglio di classe, di adottare un piano didattico personalizzato.

Ad onor del vero, in molti casi però le scuole avevano già provveduto in autonomia a definire un PDP nei casi in cui, come previsto dalla normativa per i BES, era stato riscontrato dai docenti un disagio comportamentale/relazionale; ora, le scuole possono attivarsi con un PDP allo scopo di sostenere gli alunni gifted a prescindere dalla presenza o meno di problematiche comportamentali.

Mancano tuttavia ancora delle linee guida chiare e condivise su questa materia, almeno a livello nazionale.

Permettete una riflessione

Il sistema non è scevro da problemi e critiche ma non si può negare che il processo normativo e culturale del nostro paese sembri andare, a mio avviso correttamente, verso il superamento del concetto di “normalità” e, parallelamente, verso il superamento dell’idea di didattica omogenea, passando invece alla visione di classe come realtà caratterizzata da una ampia pluralità di bisogni e necessità individuali. Pluralità che diventa opportunità. Diversità che diventa occasione.

Moltissima strada c’è ancora da fare sia sotto il profilo giuridico che sociale ma, forse… forse… la via è quella giusta, con l’obiettivo di arrivare oltre il concetto di inclusione, in favore dell’idea “…di convivenza reciprocamente rispettosa di tutte le varie unicità personali…” (cit. Professor Dario Ianes, fra gli altri)”.

Foto di copertina Matese Fields


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Calendario

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