7 Ottobre 2019 ARTICOLI

Avv. Maria Ferrara

Titolare dello Studio professionale MF Legal Office che offre assistenza e consulenza legale sia in ambito giudiziario che conciliativo, con particolare riferimento al diritto di famiglia. Appassionata del proprio lavoro e “preda” di un guizzo creativo che la porta alla ricerca continua di nuove esperienze. Riceve su appuntamento nel suo studio di Via Baltimora, 90 a Torino tel. 011/197.193.38

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Non paghi? E io ti sequestro il TFR – Rimedi pratici contro l’ex che non versa l’assegno

La casistica parla chiaro. Non è un fatto raro che l’ex coniuge obbligato al mantenimento “dimentichi” di versare quanto dovuto.

Cosa si può fare in concreto se l’ex non paga il mantenimento

Nell’articolo già pubblicato Cosa si può fare in concreto se l’ex non paga il mantenimento avevamo già svolto una panoramica sugli strumenti a disposizione dell’ex coniuge creditore per ottenere quanto in arretrato.

In questa sede, ci concentreremo specificatamente su uno di questi rimedi: il sequestro del TFR. Strumento che, nella pratica, risulta particolarmente efficace, soprattutto per la snellezza del procedimento.

Articolo 8 della legge sul divorzio

Il punto di partenza è il disposto di cui all’art. 8 della legge sul divorzio il quale prevede che il titolare dell’assegno possa rivolgersi direttamente ad un eventuale terzo debitore del coniuge inadempiente, ad esempio il datore di lavoro, chiedendogli di corrispondergli direttamente l’ammontare giudizialmente stabilito.

Mah, fatta la norma trovato l’inganno, non è inusuale, purtroppo, che con lo scopo di aggirare tale pratica i coniugi obbligati mettano in atto veri e propri escamotage volti a simulare la cessazione di un rapporto di lavoro che, in realtà, molto spesso, prosegue illecitamente “in nero”.

Tuttavia, l’ultimo comma dell’appena citato art. 8, offre una più efficace tutela del coniuge creditore, disponendo che: “Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l’assegno”.

E tra i beni sequestrabili c’è, nel caso in cui l’obbligato sia un lavoratore dipendente, non solo lo stipendio ma anche il TFR già maturato e accantonato da parte dell’azienda datrice.

Recentissima l’applicazione di tale disposizione da parte del Tribunale di Roma, il quale con sentenza n. 5420/2019, ha letteralmente bloccato il TFR dell’ex marito per essersi reso inadempiente nei confronti dell’ex moglie e dei figli, dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile.

Il coniuge che si dedica alla cura della casa e dei figli

Nel caso di specie, secondo quanto asserito dal Tribunale, la donna, per dedicarsi alla cura del marito, della casa e dei figli, era stata impossibilitata a lavorare e alla soglia dei 60 anni di età non disponeva di alcuna possibilità di reperire un’occupazione. Non solo, secondo la Corte, l’ex moglie aveva contribuito alla formazione del patrimonio comune e alla carriera dell’ex, divenuto dirigente aziendale. Per tale ragioni, si legge in sentenza, il TFR dovrà essere posto sotto sequestro al fine di soddisfare le ragioni creditorie dell’ex moglie e per evitare che siano disperse le garanzie patrimoniali in favore della stessa.

Quando è possibile e quando no sequestrare il TFR

La possibilità di sequestrare il TFR o lo stipendio non trova ostacoli neanche nel caso in cui vi sia già un pignoramento in corso. Occorre precisare che spetterà al giudice dell’esecuzione ripartire le somme fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno e il creditore che ha avviato il pignoramento.

Attenzione: il datore di lavoro può versare alla moglie non più della metà delle somme vantate dall’ex. Tale limite riguarda solo il datore di lavoro e non altri terzi debitori del coniuge obbligato.

Restano escluse dal limite posto dalla norma le somme periodiche diverse dai proventi pensionistici o di lavoro, rispetto alle quali il sequestro può essere totale.

Se l’azienda datrice a cui il coniuge creditore ha notificato la richiesta di sequestro non adempie, potrà avviarsi un vero e proprio pignoramento direttamente contro di essa.

Anche in questo caso, la legge prevede un limite al prelievo delle somme, nella misura massima della metà dell’importo dovuto al coniuge obbligato, comprensivo di assegni ed emolumenti accessori.

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