22 Marzo 2021 ARTICOLI

Avv. Maria Ferrara

Titolare dello Studio professionale MF Legal Office che offre assistenza e consulenza legale sia in ambito giudiziario che conciliativo, con particolare riferimento al diritto di famiglia. Appassionata del proprio lavoro e “preda” di un guizzo creativo che la porta alla ricerca continua di nuove esperienze. Riceve su appuntamento nel suo studio di Via Baltimora, 90 a Torino tel. 011/197.193.38

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Primo dicembre 1970, il divorzio diventa legge. Cosa e’ cambiato da allora.

Partiamo dal concetto: il divorzio è lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Nel caso di matrimonio religioso si parla più propriamente di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Dagli anni settanta ad oggi sono cambiate moltissime cose.

La novità che con maggior vigore balza all’occhio è che, dopo quarantacinque anni, il nostro divorzio è diventato “breve”.

Cosa significa?

Il legislatore ha tagliato i precedenti termini della “pausa di riflessione” tra separazione e divorzio.

Più precisamente, con la riforma del 2015 è stato ridotto drasticamente il periodo di separazione ininterrotta che costituisce il presupposto per divorziare. Se prima occorreva attendere tre anni dall’avvenuta separazione, oggi sono sufficienti sei mesi in caso di separazione consensuale e dodici mesi nel caso di separazione giudiziale.

Senza dubbio un bel salto! Con tale riforma, anche giuridicamente, il matrimonio prende ulteriormente le distanze da quel “per tutta la vita” ormai sempre più relegato alla narrazione dei romanzi rosa.

Ma non finisce qui.

Sul piano pratico, ad oggi esistono ben 5 diverse modalità di divorzio.

La cosiddetta legge sul divorzio del 1970 prevede: il divorzio giudiziale; il divorzio consensuale in Tribunale e, poi, in specifici casi, il divorzio diretto ossia senza dover passare per il tramite della separazione (vedi dopo).
Con legge del 2014, al novero, si sono aggiunti il divorzio con negoziazione assistita e il divorzio in Comune.

Sulle procedure di divorzio giudiziale e consensuale, essendo le più note, non ci si soffermerà in questa sede. Nel proseguo, invece, si analizzeranno gli elementi principali delle altre tre forme di divorzio.

Divorzio con negoziazione assistita

La procedura inizia con la trasmissione di un invito da parte di uno dei due coniugi per mezzo del proprio avvocato e rivolto all’altro a concludere una “convenzione per il divorzio”, sostanzialmente un invito a raggiungere un accordo.

E’ bene rammentare che la mancata risposta all’invito o il rifiuto immotivato potranno essere tenuti in considerazione dal Giudice nel caso venga instaurato un divorzio giudiziale.

Le parti devono essere rappresentate da avvocati diversi. A ciascuno il suo.

L’accordo deve essere poi raggiunto in un termine non inferiore ad un mese dall’inizio della procedura di negoziazione assistita e non superiore a tre.

Gli adempimenti “burocratici” e “amministrativi” sono a carico degli avvocati. I professionisti, oltre a dover garantire la conformità dell’accordo alle “norme imperative e all’ordine pubblico”, devono autenticare le firme apposte dalle parti, ed in più hanno l’obbligo di trasmettere la copia autentica dell’accordo all’Ufficiale di Stato Civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto entro il termine di dieci giorni.

Occorre ricordare che, prima della trasmissione presso l’ufficiale di Stato Civile, l’accordo deve ottenere il nulla osta oppure l’autorizzazione da parte del pubblico ministero.

Si parla di nulla osta quando NON ci sono figli minorenni, incapaci o portatori di handicap gravi; si parla di l’autorizzazione, se invece ci sono figli minorenni, incapaci o portatori di handicap gravi, l’accordo deve essere trasmesso al pubblico ministero entro 10 giorni

L’utilizzo di questo istituto presuppone ovviamente che ci sia un accordo su tutti gli aspetti, anche patrimoniali, riguardanti il divorzio.

Ai coniugi non sarà dunque necessario presenziare in Tribunale, lo studio legale si occuperà tanto del deposito degli accordi intercorsi presso la Procura della Repubblica per ottenere il nulla osta/autorizzazione sia della successiva trasmissione degli atti al Comune.

Sebbene l’accordo eventualmente raggiunto dai coniugi a seguito di negoziazione assistita costituisca un atto di autonomia privata, per espressa previsione normativa, esso produce gli effetti e tiene luogo di un provvedimento del giudice, con il corollario che, in ipotesi di inadempimento, esiste sempre la possibilità di portarlo ad esecuzione coattiva.

Divorzio in Comune

Novità del 2014 è anche la procedura, certamente più snella, del divorzio in Comune. Questa modalità può essere utilizzata esclusivamente da coniugi senza figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di handicap oppure economicamente non autosufficienti e non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

I coniugi vengono riconvocati dall’ufficiale dello stato civile per confermare l’accordo dopo trenta giorni.

L’accordo concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, così come avviene per la negoziazione assistita, produce gli effetti di un provvedimento giudiziale sin dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione o divorzio.

Divorzio “Immediato”

Forse in pochi sanno che, in alcuni casi ben determinati, già la legge divorzio del 1970 consente il divorzio cosiddetto immediato ossia senza prima doversi separare.

Tale possibilità è opzionabile esclusivamente nei seguenti casi:

1) qualora, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro coniuge sia stato condannato in via definitiva, anche per fatti commessi in precedenza:

  •  all’ergastolo o a pena superiore ai 15 anni, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
  •  a qualsiasi pena, se i reati commessi sono incesto, delitti sessuali o per induzione, costrizione, sfruttamento, favoreggiamento della prostituzione;
  •  a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio a danno di coniuge o figli;
  •  a qualsiasi pena, in caso di lesione personale aggravata, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti in famiglia, circonvenzione di incapaci, attuati contro coniuge o prole.

Nel secondo e nel terzo caso, il divorzio immediato può essere richiesto anche se l’altro coniuge sia stato assolto per vizio totale di mente (e il giudice del divorzio ne accerti l’inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare); il processo si sia concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato (che il giudice ritenga sussistere) o la causa d’incesto si sia conclusa con proscioglimento/assoluzione per mancanza di pubblico scandalo.

2) Si può, ancora, richiedere il divorzio immediato qualora:

  •  l’altro coniuge straniero abbia ottenuto divorzio all’estero o all’estero abbia contratto nuovo matrimonio;
  • qualora il matrimonio non sia stato consumato;
  • sia passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso. In sostanza se uno dei coniugi ha concluso la procedura giudiziaria necessaria al riconoscimento del cambiamento di sesso, è possibile sciogliere direttamente il vincolo matrimoniale saltando lo step della separazione.

A chiedere il divorzio immediato possono essere tanto i due coniugi congiuntamente (che potranno scegliere se avvalersi di un unico avvocato o nominare ciascuno il proprio), che uno solo di essi. In entrambi i casi, la procedura segue le orme di quella della separazione.

In particolare, nel divorzio richiesto da entrambe le parti, i coniugi fissano le condizioni del mantenimento e dei rapporti con i figli con ricorso al Tribunale. Il giudice, in un’unica udienza, tentata la conciliazione, autorizza il divorzio, valutando anche l’interesse degli eventuali figli; nel divorzio richiesto da uno solo dei coniugi si apre, invece, una vera e propria causa in cui in una prima fase il Presidente del tribunale fissa i provvedimenti temporanei e urgenti, successivamente si passa alla raccolta delle prove e, infine, si giunge alla decisione.

 

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