20 Aprile 2015 ARTICOLI

Avv. Maria Ferrara

Titolare dello Studio professionale MF Legal Office che offre assistenza e consulenza legale sia in ambito giudiziario che conciliativo, con particolare riferimento al diritto di famiglia. Appassionata del proprio lavoro e “preda” di un guizzo creativo che la porta alla ricerca continua di nuove esperienze. Riceve su appuntamento nel suo studio di Via Baltimora, 90 a Torino - mail mariaelena.ferrara@gmail.com

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Sarà mio figlio? Chi sarà il padre? Prova del DNA

La recente vicenda dell’attore Fabio Camilli, riconosciuto dal Tribunale di Roma come figlio di Domenico Modugno dopo ben dodici anni di lotta, è solo uno dei moltissimi casi noti in cui il legame padre-figlio si è instaurato in seguito a lunghe battaglie legali. Volendo disturbare qualche altra celebrità, tornano alla mente nomi quali Diego figlio di Armando Maradona, Cristiana figlia di Massimo Ranieri, Manuela figlia di Claudio Villa, per arrivare a Jack Nicholson che ha riconosciuto ben quattro figli!

La lista è davvero lunghissima e certamente non riguarda solo le stars. Oggi, la cosiddetta “prova del DNA” contribuisce fortemente ad accelerare la conclusione dei Giudizi e spesso anche a prevenirli.

Qualche semplice prelievo e il caso è risolto! L’affidabilità dei test, eseguiti a regola d’arte, supera, infatti, il 99,99 %.

Le tre situazioni in cui la prova biologica è ammessa dalla legge sono: il disconoscimento in ambito di filiazione legittima (art. 235 c.c.); la dichiarazione giudiziale di paternità in ambito di filiazione naturale (art. 269 c.c.); l’impugnazione per difetto di veridicità (art. 63 c.c.).

Affinché il test di paternità sia valido come prova in un Processo, il prelievo dei campioni deve essere eseguito in un laboratorio, nessun valore probatorio hanno invece quelli eseguiti a domicilio mediante Kit. Il test si può eseguire anche prima della nascita del figlio, con cellule ricavate dal prelievo dei villi coriali e del liquido amniotico e in alcuni casi lo si può effettuare anche post mortem.

Nessuno può essere obbligato a sottoporsi al prelievo per una causa civile, ma il rifiuto ha delle conseguente importanti. Infatti, l’uomo che nel corso di un procedimento per il riconoscimento di paternità rifiuta di sottoporsi al test del DNA getta su se stesso gravi indizi valutabili dalla Corte a suo sfavore.

È quanto stabilito della Cassazione, occupandosi del caso di un uomo che si era avvalso della facoltà di non sottoporsi a suddetto test clinico per motivi di privacy.

Nel caso esaminato dai giudici di Piazza Cavour e risolto con sentenza n.20235/2012, una donna aveva chiesto il riconoscimento della paternità nei confronti dell’uomo da cui era sicura di aver avuto un figlio. Lui però non aveva voluto riconoscere il figlio naturale ed aveva anche negato di conoscere la donna, nonostante la documentazione fornita dalla stessa sotto forma di tabulati telefonici e contenuto di sms che confermavano l’intimità fra i due.

Secondo la Corte, la motivazione addotta dell’uomo per giustificare il rifiuto di sottoporsi al predetto esame, fondata esclusivamente sul suo diritto a non essere costretto ad esami clinici, non poteva essere considerata un motivo valido. La Cassazione ha colto l’occasione per specificare che “…il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce […] un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c., anche in assenza di prove dei rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi assolutamente certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l’effettivo concepimento a determinare l’esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti, potendosi trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all’esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre…”.

Detto ciò, è importante precisare che, pur essendo il test del DNA prova d’eccellenza in considerazione dell’elevata attendibilità e certezza, tuttavia il Giudice può evitare di disporne l’acquisizione se viene ritenuto superfluo alla luce degli altri fatti emersi al processo consistenti in prove testimoniali e ammissioni del presunto padre. Tale decisione è incensurabile se adeguatamente motivata (Cass. Civ. n. 2749/2002).

In chiusura, una breve riflessione merita il fenomeno crescente delle richieste di analisi rivolte a laboratori privati fuori da un procedimento giudiziario. Le fatidiche domande “sarà davvero mio figlio?” , “chi sarà il vero padre?” ricorrono frequentemente tra le mura domestiche e oggi la tecnica consente risposte celeri e certe.

Emergono in questi casi importanti problemi etici, deontologici e anche giuridici posto che non si può aver certezza che i campioni inviati ai laboratori siano stati prelevati con il consenso delle parti coinvolte, e la questione risulta ancor più delicata quando coinvolge un minore.

Risulta evidente, in tali situazioni, la responsabilità che si addossa l’operatore, posto che i risultati possono potenzialmente travolgere e sconvolgere la vita delle persone coinvolte.

Legittimo, dunque, che sorga qualche dubbio circa la pratica sempre più frequente di offrire simili servizi via internet, spesso anche in assenza di contatto personale con i soggetti coinvolti così come di protocolli di sicurezza verificabili dall’utenza.

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