25 Gennaio 2016 ARTICOLI

Avv. Maria Ferrara

Titolare dello Studio professionale MF Legal Office che offre assistenza e consulenza legale sia in ambito giudiziario che conciliativo, con particolare riferimento al diritto di famiglia. Appassionata del proprio lavoro e “preda” di un guizzo creativo che la porta alla ricerca continua di nuove esperienze. Riceve su appuntamento nel suo studio di Via Baltimora, 90 a Torino tel. 011/197.193.38

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Separarsi e poi tornare insieme… A volte capita!

Non è così raro che marito e moglie intraprendano un cammino verso il divorzio e poi in corsa , per qualche strana alchimia, decidano di riprovarci. Vediamo cosa capita…

Il codice civile prevede e disciplina l’istituto della riconciliazione.

Le ipotesi che si possono verificare sono due:

  1. la riconciliazione avviene durante il procedimento di separazione, in questo caso il codice civile prevede che “la riconciliazione tra i coniugi comporta l’abbandono della domanda di separazione personale già proposta”;
  2. la riconciliazione avviene dopo l’omologa del giudice (separazione consensuale) o dopo la sentenza di separazione (separazione giudiziale), in questo caso la legge prevede che “I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.”

La Cassazione si è espressa attraverso pronunce pressoché costanti statuendo che “…affinché lo stato di separazione possa ritenersi interrotto a causa della riconciliazione tra i coniugi è necessario il ripristino del consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi…”

L’elemento essenziale per la riconciliazione è, dunque, l’animus conciliandi, ossi non solo la concreta ripresa della convivenza con carattere di continuità, ma anche la reciproca ed effettiva volontà di ricomporre il rapporto coniugale interrotto.

Per esempio, non è sufficiente ai fini della riconciliazione tornare a vivere sotto lo stesso tetto continuando, tuttavia, a dormire in camere separate, seppur coabitando, continuare ad intrattenere relazioni adulterine. E ancora, “non basta il ripristino e il mantenimento di frequenti rapporti, anche sessuali, ma occorre la restaurazione di un nucleo familiare, prescindendo da irrilevanti riserve mentali”.

La comunione spirituale va intesa quale volontà di riservare nuovamente al coniuge riconciliato la posizione di esclusivo compagno di vita adempiendo ai doveri coniugali stabiliti nel codice civile. Quanto agli effetti del “ritrovato amore”, la riconciliazione comporta il ripristino dei doveri coniugali, sia di natura personale (tra cui la presunzione di concepimento in costanza di matrimonio) che patrimoniali.

La riappacificazione dei i coniugi determina, infatti, la ricostituzione automatica della comunione legale, salvi gli atti posti in essere durante il periodo di separazione. Ciò significa che non c’è necessità di procedere con una nuova specifica convenzione matrimoniale (atto notarile).

Quanto all’aspetto pratico.
Nel caso di intervenuta riconciliazione, i coniugi che si sono separati e trai quali, ovviamente, non sia ancora intervenuto il divorzio dovranno rendere una dichiarazione di fronte all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove risulta iscritto/trascritto l’atto di matrimonio o dove erano residenti i coniugi al momento del matrimonio, con la quale manifestano la loro volontà di riconciliazione.

Ciò permette di mettere a conoscenza i terzi dell’avvenuta riconciliazione, tutela importante sotto il profilo patrimoniale.

Nel caso, invece, in cui l’iter processuale di separazione sia ancora in corso, è sufficiente che si abbandoni la causa e tutto tornerà come prima.

È ovvio che ove la riconciliazione non abbia esito positivo, i coniugi che intendono divorziare dovranno ricominciare da capo con una nuova separazione (consensuale o giudiziale), ma attenzione, qualora sia già stata pronunciata sentenza di separazione giudiziale, o omologata quella consensuale, vengono a cessarne gli effetti: in tal caso, la separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.

Nell’eventualità di una causa di divorzio, la legge prevede espressamente che l’eventuale interruzione della separazione deve “…essere eccepita da parte convenuta”.

Ciò significa che sarà la parte interessata a dover fornire la prova dell’intervenuta riconciliazione e dunque della mancanza dei presupposti per l’ottenimento del divorzio.

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