6 Novembre 2014 ARTICOLI

Avv. Maria Ferrara

Titolare dello Studio professionale MF Legal Office che offre assistenza e consulenza legale sia in ambito giudiziario che conciliativo, con particolare riferimento al diritto di famiglia. Appassionata del proprio lavoro e “preda” di un guizzo creativo che la porta alla ricerca continua di nuove esperienze. Riceve su appuntamento nel suo studio di Via Baltimora, 90 a Torino - mail mariaelena.ferrara@gmail.com

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Una nuova convivenza stabile, effetti sull’assegno divorzile

assogno divorzio

Giunge in Cassazione il caso di un ex-marito il quale tenacemente scala i vertici del sistema giudiziario per domandare alla Suprema Corte che venga revocato l’assegno divorzile da lui dovuto alla ex moglie, e ciò in quanto, afferma l’uomo, ella da tempo aveva una nuova relazione, da cui era nata anche una bambina.

Prima di scoprire la risposta della Cassazione, facciamo una breve incursione nella cosiddetta legge sul divorzio

L’art. 5, L. 1 dicembre 1970, n. 898   statuisce che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio, il Tribunale  dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive. Ma cosa deve intendersi per “mezzi adeguati”? L’inadeguatezza, ci dicono i Giudici, va rapportata al tenore di vita che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione del matrimonio.

Proseguendo nella lettura della norma si apprende che il passaggio a nuove nozze comporta per l’ex coniuge beneficiario la decadenza del diritto all’assegno di mantenimento.  La ratio della norma è evidente, con il nuovo matrimonio viene meno, infatti, la funzione assistenziale dell’assegno divorzile, poiché in tale ipotesi i doveri di solidarietà morale ed economica si trasferiscono in capo al nuovo coniuge.

La giurisprudenza, avendo come faro la “sostanza” delle norme citate, ne primi anni duemila è giunta ad estendere parte della menzionata normativa anche alle coppie di fatto. Il ragionamento a sostegno della nuova tesi, in fondo, è semplice: verificare l’adeguatezza dei mezzi di sussistenza degli ex coniugi significa effettuare una valutazione in concreto e a tutto tondo della posizione economica di ciascuno, sulla quale inevitabilmente incide la presenza di una nuova famiglia, sia che si tratti di famiglia fondata sul matrimonio sia che si tratti di famiglia di fatto.

Ecco che arriviamo al dunque e torniamo all’incipit!

La Corte di Cassazione, nel decidere la questione di cui stiamo discorrendo, con sentenza dell’otto agosto 2013, fa proprio l’orientamento citato e afferma:  certamente deve esser dato rilievo agli eventuali apporti derivanti al coniuge beneficiario dell’assegno da parte del convivente more uxorio. Detti apporti possono condurre, a seconda della loro misura, a ridurre o addirittura ad escludere del tutto il diritto all’assegno divorzile.

Allora l’ex marito ha vinto la causa! Verrebbe da pensare.

E invece no.

la Corte precisa che nel caso di specie non vi era tra l’ex moglie e il nuovo compagno una convivenza che potesse definirsi “stabile”, ma si trattava solo di una relazione affettiva (pur accompagnata dalla nascita di una bambina).

Inoltre, afferma la Corte, l’ex-moglie aveva lavorato in modo del tutto occasionale e saltuario con entrate tali da non consentirgli la concreta possibilità di godere del “più agiato tenore di vita che la florida posizione economica del marito le permetteva”.

Il ricorso viene dunque respinto, con conseguente condanna alle spese dell’ex-marito.

Pertanto, solo la convivenza che abbia i caratteri della stabilità, della continuità e della regolarità può influire sulla determinazione dell’assegno divorzile. Una relazione priva di tale requisito non avrà alcun effetto. Il fatto che sia nato un figlio dalla nuova relazione non è , di per se, elemento tale da far presumere che la convivenza abbia carattere di stabilità.

Questo è quanto dice la legge, nell’interpretazione oggi data dalla Cassazione.

In un caso come quello citato,  ancor più che in altri, è legittimo domandarsi se poi sia giusto aver diritto allo stesso tenore di vita di cui si godeva durante il matrimonio, fruendo del denaro di quello che ormai è a tutti gli effetti un ex consorte.

La risposta “popolare” potrà forse essere diversa da quella offerta dai giudici e, comunque, ognuno ha certamente il diritto ad avere la propria personalissima opinione.

Mi permetto, però, di porre un altro interrogativo.

Il tenore di vita goduto durante il matrimonio è sempre esclusivamente il frutto di chi materialmente ha portato maggior denaro nel conto corrente di casa?

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