18 Luglio 2022 ARTICOLI

Avv. Maria Ferrara

Titolare dello Studio professionale MF Legal Office che offre assistenza e consulenza legale sia in ambito giudiziario che conciliativo, con particolare riferimento al diritto di famiglia. Appassionata del proprio lavoro e “preda” di un guizzo creativo che la porta alla ricerca continua di nuove esperienze. Riceve su appuntamento nel suo studio di Via Baltimora, 90 a Torino tel. 011/197.193.38

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Vacanze estive. Gestione economica e pratica dei figli in caso di separazione o divorzio

Le vacanze possono aiutare nel rafforzare consolidare il rapporto genitore-figlio anche e soprattutto in contesti complessi, come quelli derivanti da una separazione o da un divorzio. Tale obiettivo può essere raggiungibile qualora i genitori si pongano concretamente in ottica di reciproca collaborazione, principio tanto auspicato nella risoluzione dei conflitti familiari.

Può essere utile, per andare in questa direzione, oltre al comune buon senso, avere cognizione della griglia di norme che regola questa materia.

Tra i quesiti di maggiore interesse si possono individuare:

  • possibilità o meno di ridurre l’assegno di mantenimento per il periodo di vacanza;
  • chi paga le vacanze dei minori;
  • comunicazioni riguardo ai luoghi di villeggiatura;
  • autorizzazioni per andare all’estero;
  • durata delle vacanze con ciascuno dei genitori.

Vediamoli singolarmente.

1) L’assegno di mantenimento per i figli si può sospendere o ridurre nel periodo estivo?

Si pone spesso il quesito circa la possibile sospensione dell’obbligo di mantenimento in favore dei figli tutte le volte in cui i bambini trascorrono a casa del genitore che versa il contributo un lungo lasso di tempo, come ad esempio durante il periodo estivo.

Non è raro che il genitore si rivolga all’ex coniuge per chiedere una riduzione dell’assegno di mantenimento sulla base del fatto che vi sia una cura diretta del minore per il periodo in questione.

La questione è stata affrontata più volte dalla giurisprudenza. L’orientamento è costante nel senso di negare la possibilità di riduzione o sospensione.

Ecco il ragionamento alla base di tale decisione.

A torto, si ritiene che il mantenimento sia una forma di “rimborso spese mensile” versato dal genitore non convivente con i figli in favore di quello con cui, invece, questi ultimi vivono nella parte prevalete dell’anno.

Non è così. Il mantenimento è da considerarsi una rata mensile di un assegno determinato su base annua, calcolato con riferimento alle esigenze complessive che i ragazzi possono maturare nell’arco dei 365 giorni.

L’erogazione avviene, tuttavia, ogni mese proprio per venire incontro alle esigenze pratiche dei due genitori.

Se, dunque, il mantenimento dei figli è un assegno annuale che solo per praticità viene corrisposto alla fine di ogni mese, ne discende che si debba continuare a versarlo anche durante il periodo di vacanza.

Ne consegue che il genitore che non adempie a tale obbligo durante il periodo di vacanza, così come in qualsiasi altro momento dell’anno, può subire le conseguenze civili e penali previste dalla legge.

Né ci si può sottrarre all’obbligo di versamento per il fatto di aver, per esempio, fatto degli acquisti per il minore. Il mantenimento non è surrogabile né compensabile.

Il genitore che ritenga necessario rimodulare il quantum del contributo sulla base di mutate esigenze dei ragazzi deve prima rivolgersi al tribunale e presentare un apposito ricorso.

Altro aspetto importante: i genitori non possono accordarsi tra loro per una riduzione o una sospensione dell’assegno di mantenimento per i figli. Si tratta, infatti, di un «diritto indisponibile», sottratto cioè al loro arbitrio.  La legge, in questo, si pone a tutela dei minori che, in quanto incapaci, non possono tutelare i propri diritti.

Certo, dal punto di vista pratico è necessario che qualcuno ne dia comunicazione al giudice e pare un’ipotesi abbastanza remota che il minore possa agire in tal senso.

In ogni caso è una soluzione assolutamente sconsigliabile perché se il genitore collocatario dovesse tornare sui propri passi e rinnegare la parola data circa una riduzione o una sospensione del mantenimento, avrebbe tutto il diritto di agire giudizialmente contro il genitore “inadempiente”, il quale non potrà difendersi opponendo un’eventuale accordo precedentemente raggiunto.

2) Chi paga le vacanze estive dei figli?

Le spese per le vacanze con i figli vanno sostenute interamente dal genitore con cui i figli le trascorrono.

Invece, gli importi versati per i viaggi di istruzione e le vacanze trascorse dai figli autonomamente (senza la presenza dei genitori) rientrano tra le spese straordinarie e, pertanto, sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Attenzione però, il 50% sarà dovuto dal genitore sempre che egli abbia dato autorizzazione.

3) Vige l’obbligo di comunicare l’indirizzo esatto delle vacanze all’ex coniuge?

E’ bene che il genitore non collocatario informi l’altro sulla località di vacanza, fornendo anche il recapito telefonico dell’alloggio ove soggiornerà con i figli minori. Ciò, nel rispetto del dovere di collaborazione che i genitori devono mantenere nell’interesse esclusivo della famiglia.

In difetto, infatti, l’altro genitore potrà presentare ricorso avanti al Giudice civile al fine di sanzionare il comportamento del genitore inadempiente.

4) Vacanze all’estero: serve il permesso di entrambi i genitori?

Per andare in vacanza all’estero ci vuole il consenso di entrambi i genitori altrimenti non potranno essere rilasciati i documenti validi per l’espatrio.

Se nel provvedimento emesso dal Giudice in sede di separazione o divorzio non è previsto nulla su questo aspetto, allora un genitore non può vietare all’altro di portare il figlio fuori dall’Italia (a meno che non ci siano motivi di sicurezza internazionale oppure, ad esempio, un fondato timore che il genitore voglia trasferirsi all’estero con il bambino).

In caso di rifiuto ingiustificato, il genitore può presentare un ricorso al Giudice Tutelare competente per chiedere l’autorizzazione al rilascio dei documenti.

5) Quanto deve esser lungo il periodo di vacanze con ciascun genitore?

La legge non stabilisce in modo imperativo limiti precisi ai tempi che ciascun genitore può trascorrere con i figli durante la stagione estiva; nella prassi, però, salvo diverso accordo dei genitori, viene stabilito il diritto per ciascun genitore di tenere con sé la prole per almeno 15 giorni, siano essi consecutivi o anche frazionati.

Nella pratica poi, accadde spesso che anche in presenza di una regolamentazione dettagliata sorgano comunque dei conflitti fra i genitori circa la gestione del periodo estivo, specialmente laddove la separazione è recente o non è stata pacifica.

Non di rado, infatti, può accadere che uno dei genitori non rispetti l’accordo.

In tal caso, come in tutti i cassi in cui un genitore non si adegui a quanto previsto nella separazione o nel divorzio circa il calendario di visite, si può andare incontro a sanzioni penali rilevanti per inosservanza del provvedimento adottato dal Tribunale, quale reato previsto dall’art. 388 del codice penale.

Avv. Maria Ferrara

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