7 Dicembre 2015 ARTICOLI

Avv. Maria Ferrara

Titolare dello Studio professionale MF Legal Office che offre assistenza e consulenza legale sia in ambito giudiziario che conciliativo, con particolare riferimento al diritto di famiglia. Appassionata del proprio lavoro e “preda” di un guizzo creativo che la porta alla ricerca continua di nuove esperienze. Riceve su appuntamento nel suo studio di Via Baltimora, 90 a Torino tel. 011/197.193.38

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Non ti faccio vedere i bambini

Non ti faccio vedere i bambini: Occhio alle sanzioni! Con una recente decisione (n. 3810/2015), la Suprema Corte di Cassazione ha dettato un monito a tutti quei genitori che illegittimamente ostacolano il diritto visita al figlio da parte dell’altro genitore.

Nel caso in esame, la “lotta” fra i genitori aveva avuto inizio già in sede di separazione.

Il Tribunale civile di Messina, nel pronunciare la separazione personale dei coniugi, aveva previsto l’affido congiunto delle figlie minorenni, fissando la domiciliazione presso la madre.

In considerazione dei rapporti non armoniosi tra i due coniugi, il Giudice, nella medesima sentenza, “ ammoniva entrambe le parti ad agevolare il rapporto delle bambine con l’altro genitore, scongiurando atteggiamenti che potessero ostacolare il corretto svolgimento delle modalità del loro affidamento”.

La causa proseguiva.

La Corte d’appello, nel lungo processo di secondo grado, arrivava ad accertare, grazie anche a diverse testimonianze, che l’ex moglie aveva contraddetto il monito del Tribunale arrivando concretamente e ripetutamente ad “ostacolare il diritto di visita” dell’altro genitore. Le minori, infatti, non avevano mai pernottato dal padre; nell’estate del 2011 non erano state con lui per i dieci giorni consecutivi disposti dal giudice, e per un periodo di tre quattro mesi, durante l’inverno del 2012, il papà non le aveva mai trovate a scuola nei giorni in cui gli spettava di andarle a prenderle.

Per cui, constatata l’inefficacia del semplice ammonimento, la Corte – d’ufficio e nell’interesse dei minori – aveva disposto una misura “più incisiva” condannando la donna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, con “funzione disincentivante rispetto alla commissione di ulteriori violazioni”.

Le norme fatte proprie tanto dal Tribuale di Messina quanto poi dalla Corte di Appello, sono quelle di cui all’articolo 709 ter c.p.c, introdotto dalla legge del 2006 sull’affido condiviso. Tale articolo prevede, per i casi di gravi inadempienze, una serie di possibilità sanzionatorie di cui il Giudice può disporre:

1) ammonire il genitore; 2) disporre il risarcimento nei confronti del minore; 3) o nei confronti dell’altro genitore; 4) condannare l’inadempiente al pagamento di una sanzione (da 75 a di 5.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.

Della questione veniva investita la Cassazione, la quale confermava quanto già deciso in sede di Appello.

I Supremi Giudici, nel decidere la controversia, hanno ricordato che l’articolo 709 ter del c. p. c., ha fornito al giudice un nuovo strumento per la soluzione dei conflitti tra i genitori sui “figli contesi”, conferendogli il potere di emanare provvedimenti nei confronti del genitore inadempiente che impedisca l’esercizio delle modalità di affidamento.

Pronunce come questa cementano la strada segnata dal legislatore e si dirigono verso il consolidarsi dell’idea che comportamenti deliberatamente ostruzionistici nell’esercizio del diritto ad essere genitori siano da considerare illegittimi e, come tali, debbano essere perseguiti.

Il senso è: anche nelle situazioni più complicate, mai si deve dimenticare che perdere la qualità di moglie o marito, o di compagni di vita, non significa affatto perdere quella di genitore.

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