26 Marzo 2018 ARTICOLI

Avv. Maria Ferrara

Titolare dello Studio professionale MF Legal Office che offre assistenza e consulenza legale sia in ambito giudiziario che conciliativo, con particolare riferimento al diritto di famiglia. Appassionata del proprio lavoro e “preda” di un guizzo creativo che la porta alla ricerca continua di nuove esperienze. Riceve su appuntamento nel suo studio di Via Baltimora, 90 a Torino tel. 011/197.193.38

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Questioni di eredità chi, quanto, come e perché

Quando viene a mancare un familiare, le cose da fare sono tante e fra queste occorre occuparsi di gestire l’eventuale patrimonio lasciato dal defunto. Non di rado tra i familiari si aprono discussioni che hanno ad oggetto l’eredità, ma pur quando si è tutti d’accordo, spesso non si sa come muoversi per mancanza di informazioni anche di carattere pratico, rimanendo in balia di banche, fisco, uffici pubblici.

Ecco una breve guida sull’eredità con spunti pratici, step by step.

Primo step: Successione con o senza testamento

Le possibili strade che nell’immediato si aprono davanti agli eredi sono due: il de cuius ha fatto testamento (successione testamentaria) oppure non vi è alcun testamento (successione legittima).  Le regole cambiano a seconda che ci si trovi davanti ad una tipologia o all’altra di successione.

  1. In caso eredità con Testamento

Cominciamo col dire che esistono tre diverse tipologie di testamento

  • Olografo: scritto di suo pugno dal defunto (non è necessario il notaio).
  • Pubblico: redatto tramite notaio in presenza di due testimoni.
  • Segreto: redatto dal defunto e consegnato sigillato al notaio.

Consiglio pratico: per sapere se sia stato fatto testamento si può effettuare una ricerca nel Registro Generale dei testamenti, presso l’ufficio centrale degli archivi notarili di Roma, se il testamento è pubblico; oppure attraverso il Consiglio notarile distrettuale se il testamento è olografo, previa esibizione dell’estratto dell’atto di morte.

E’ fondamentale sapere che il testatore non può fare del proprio patrimonio tutto ciò che desidera.

La legge, infatti, considera disponibile solo una quota di beni, la restante parte la garantisce ai cosiddetti “legittimari”, ossia: coniuge, figli (anche adottivi) e gli ascendenti in mancanza di figli. La quota per legge riservata ai legittimari non può essere toccata, né da un testamento né da eventuali donazioni fatte in vita Se il testamento lede la quota di legittima o se il testatore in vita ha fatto delle donazioni risultate poi lesive della quota spettante agli eredi legittimi, tanto il testamento quanto le donazioni possono essere impugnate.

Per approfondire puoi leggere: Eredità e donazioni in vita… a “Chi spetta Cosa”.

Ovvio che se non vi sono legittimari in vita, allora il testatore potrà fare tutto ciò che vuole del proprio patrimonio.

Quanto spetta ai eredi legittimi dell’eredità

Per sapere quanto spetta ai legittimari, occorre fare una serie di operazioni di calcolo considerando quanto segue:

  • Coniuge: de è se solo, gli spetta metà del patrimonio. Se c’è un figlio: 1/3 del patrimonio al coniuge e 1/3 al figlio; se ci sono più figli: metà del patrimonio ai figli e 1/4 al coniuge.  Non vi è differenza dal punto di vista della successione se i coniugi si trovavano in regime di comunione o separazione dei beni. Il coniuge si vede sempre attribuita la quota legittima di eredità, oltre al diritto di abitazione della casa adibita a dimora familiare e di uso di mobili che la corredano.
  • Figli (in assenza di coniuge): se c’è solo un figlio, gli spetta metà del patrimonio; se ci sono più figli, a loro spettano 2/3 del patrimonio.
  • Genitori (in assenza di figli): se c’è anche il coniuge del defunto, metà del patrimonio deve andare al coniuge e 1/4 ai genitori; se ci sono solo i genitori, a loro spetta un 1/3 del patrimonio.
  • Convivente: la legge non riconosce nessun diritto successorio.

Consiglio pratico: per includere il convivente nell’eredità si può ricorrere al testamento o alla donazione. Un altro modo per assicurare al convivente un capitale o dare di più a un erede rispetto a un altro (aggirando gli obblighi relativi alla successione dei legittimari), è stipulare un’assicurazione sulla vita che li indichi come beneficiari. Le polizze infatti non rientrano nell’asse ereditario e il beneficiario può essere scelto liberamente.

In assenza di testamento

In assenza di testamento, tutto il patrimonio esistente al momento della morte va in eredità. Si apre la cosiddetta successione legittima.

Occorre specificare che questo tipo di successione ha luogo anche quando un testamento è nullo o è stato annullato, quando è privo di disposizioni patrimoniali o quando il testamento prevede solo legati oppure, infine, quando il testamento dispone solo per alcuni beni.

Insomma tale tipologia di successione si apre per la mancanza di una valida o completa volontà del testatore in merito alla individuazione degli eredi che subentreranno nel suo patrimonio.

La legge prevede che il patrimonio venga diviso tra gli eredi legittimi (da non confondere con i legittimari di cui si parlava nel precedente paragrafo) i quali sono:  il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali (persone che, pur avendo un ascendente comune, non discendono l’una dall’altra), gli altri parenti entro il VI° grado e lo Stato.

Vediamo come opera questo tipo di successione dividendo gli interessati per categoria:

–  Il coniuge: il coniuge di chi è deceduto senza testamento eredita: metà del patrimonio se concorre con un solo figlio (al quale spetta l’altra metà); un terzo del patrimonio se concorre con due o più figli (i restanti due terzi si dividono in parti uguali tra i figli); due terzi del patrimonio se concorre con ascendenti legittimi (genitori, nonni) o con fratelli e sorelle del defunto; in mancanza dei soggetti sopra indicati, l’intero patrimonio ereditario.

Il coniuge separato ha gli stessi identici diritti del coniuge non separato, salva l’ipotesi in cui gli sia stata addebitata la separazione. In quest’ultimo caso può avere diritto solo a un assegno vitalizio (quantificato in base al patrimonio e agli eredi), se godeva degli alimenti al momento della morte del defunto.

Il coniuge divorziato non può invece vantare alcun diritto sui beni lasciati dall’ex marito o dalla ex moglie, salvi eccezionali casi in cui versi in stato di bisogno e possa ottenere per questo un assegno a carico dell’eredità.

. I figli e i nipoti: le regole della successione legittima oggi pongono sullo stesso piano, in caso di morte del genitore, i figli legittimi (nati durante il matrimonio), naturali (nati da genitori non sposati), riconosciuti o dichiarati giudizialmente, legittimati (nati da genitori che contraggono matrimonio dopo la nascita) e adottivi.

– I figli ereditano in parti uguali e, se premorti al defunto o rinuncianti, al loro posto l’eredità viene assegnata agli altri discendenti diretti, ovvero ai nipoti.

I figli possono concorrere nella assegnazione dei beni relitti solo con il coniuge, secondo le quote sopra indicate. Infatti, la loro presenza esclude dalla successione tutti gli altri parenti, compresi i genitori e i fratelli o le sorelle del defunto.

Una disciplina particolare è prevista a tutela dei concepiti, che vengono inclusi dalla legge tra i possibili successori.

Perché ciò avvenga però è necessario che il concepimento sia già avvenuto al momento della morte del defunto e che il concepito venga poi effettivamente in vita. Si presume già concepito il bambino che nasca entro trecento giorni dalla morte del defunto, ma è fatta salva la possibilità di prova contraria.

– I genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle: gli ascendenti e i fratelli o le sorelle succedono soltanto se il defunto non ha lasciato figli.

Ereditano i genitori in parti uguali o l’unico di essi ancora in vita.

In caso di assenza o rinuncia dei genitori ereditano i nonni, per metà dal lato paterno e per l’altra metà dal lato materno.

Se oltre ai genitori ci sono fratelli e sorelle, questi ultimi concorrono con i genitori del defunto, ma metà del patrimonio è senz’altro riservata ai genitori o all’unico genitore superstite. La metà residua si ripartisce tra i fratelli e le sorelle in parti uguali.

Se mancano i fratelli o le sorelle (o rinunciano), prendono i loro posto i rispettivi figli.

Ai fratelli e alle sorelle unilaterali (che hanno in comune con il defunto solo uno dei genitori) spetta metà della quota normalmente riservata ai fratelli e le sorelle.

– Gli altri parenti entro il sesto grado: se mancano coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli o sorelle, il patrimonio viene attribuito agli altri parenti fino al sesto grado, secondo il principio per cui il più vicino esclude il più lontano, mentre quelli di pari grado ereditano in parti uguali.

– Lo Stato: nel caso in cui il defunto non abbia coniuge, né parenti entro il sesto grado, il patrimonio diventa automaticamente dello Stato, che non può rinunciare. In questo modo si preserva l’ordine pubblico, cioè possibili conflitti per impadronirsi dei beni, e si garantisce la gestione del patrimonio rimasto senza titolare.

– Il convivente: il convivente non è contemplato dalla legge tra i possibili successori del defunto (vedi sopra).

  1. Secondo step: Accettazione, Rifiuto e Benefico di inventario

Gli eredi (siano essi legittimi, legittimari, o altri indicati nel testamento), hanno tre possibilità: accettare, non accettare; accettare con beneficio di inventario

Quando si accetta l’eredità si diventa eredi dei beni, ma anche dei debiti del defunto. E quindi si risponde con tutti i propri beni, non solo quelli ereditati. Se si rinuncia all’eredità, si perde ogni diritto e ogni dovere.

Oppure si può accettarla con “beneficio di inventario”, con una dichiarazione presso un notaio o il cancelliere del tribunale che farà l’inventario, cioè l’elenco con relativa descrizione dei beni ereditati. Questa tipologia accettazione dell’eredità ha queste principali conseguenze:

  • Se l’erede aveva crediti o debiti verso il defunto li conserva: può farsi pagare come creditore e può pagare come debitore.
  • L’erede risponde dei debiti ereditari solo con i beni ereditari.
  1. Terzo step: Incombenti fiscali, tasse e altra magagne burocratiche

  • Conto corrente

Normalmente alla morte dell’intestatario, la banca blocca il conto. Per sbloccarlo bisogna presentare all’Istituto di credito la dichiarazione di successione (vedi dopo). Per procedere con la predetta dichiarazione vi occorre anche dichiarare la consistenza dei conti correnti del defunto. Dunque, in primo luogo occorre domandare alla banca i documenti per quantificare la liquidità presente sul conto corrente, sul conto di deposito o su un libretto di risparmio e per verificare il valore dei titoli detenuti. Stessa cosa per i fondi comuni. Questi documenti verranno utilizzati per la compilazione della dichiarazione di successione. Conclusa la pratica, gli eredi ne porteranno una copia alla banca diventano formalmente proprietari dei beni del defunto, compresi i soldi sul conto e i titoli (nelle quote alloro spettanti). La Banca provvederà dunque ad effettuare i trasferimenti del denaro e dei titoli su altri conti di proprietà degli eredi secondo quanto indicato dagli stessi e nella misura risultante dalla dichiarazione di successione.

  • Dichiarazione di successione

Diventati eredi, occorre procedere con la dichiarazione di successione, un adempimento fiscale da effettuare entro un anno dall’apertura della successione.

Per approfondire puoi leggere: Dichiarazione di successione – agenzia dell’entrate.

  • Imposte e oneri economici

Lo Stato domanda il versamento dell’imposta di successione e, in presenza di immobili, impone anche il versamento delle imposte ipotecaria e catastale (salvo talune eccezioni).

Consiglio pratico: il peso economico di queste imposte dipende da diversi fattori, meglio rivolgersi ad un professionista che si occupi della dichiarazione di successione e di tutti gli incombenti collegati, soprattutto in presenza di immobili.

Leggi le domande e le risposte date ai nostri lettori, anche in tema di eredità in  L’Esperto risponde in tema di diritto di famiglia 

Se invece vuoi farci una domanda contattaci con il form www.torinobimbi.it/chiedi-esperto


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