Cara lettrice o lettore,
credo che lei si riferisca alla procedura che consente la richiesta di pagamento “diretta al datore di lavoro”.
Tale strumento è particolarmente celere ed efficace perché non prevede il coinvolgimento del Giudice ma attenzione… non basta una raccomandata!,
La procedura si aziona tramite una lettera raccomandata destinata all’ex coniuge in cui si intima di pagare il dovuto entro il termine perentorio di 30 giorni. Nella lettera si preannuncerà che, in caso di mancato pagamento, ci si rivolgerà direttamente al datore di lavoro (ma anche a qualsiasi altro debitore di somme, ad esempio un inquilino che debba corrispondere all’ex il canone di locazione) al fine di ricevere da quest’ultimo il versamento diretto di quanto dovuto mensilmente.
Qualora l’ex coniuge obbligato persista nel non pagare, dovrà rivolgersi ad un avvocato che procederà a notificare un atto di invito e diffida al terzo (per es. datore di lavoro) allegando copia della sentenza di divorzio e invitandolo a versare direttamente l’importo mensile dell’assegno, dalla successiva scadenza in avanti, direttamente a favore del creditore per esempio detraendolo dallo stipendio.
La legge stabilisce però un limite, il datore di lavoro non potrà versare al titolare dell’assegno oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori. Nell’atto da notificarsi al terzo (es . datore di lavoro) verrà fatta diffida ad adempiere a pena di azioni esecutive dirette nei suoi confronti. Tanto infatti prevede la legge, ossia “ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento”
Il rimedio di cui si parla vale per gli assegni a scadere, infatti il titolo esecutivo sulla base del quale il terzo datore paga è la sentenza che prevede un assegno mensile, dunque è tendenzialmente un rimedio per evitare il problema in futuro. Per le somme pregresse da incassare occorrerà, sempre utilizzando la sentenza come titolo esecutivo, seguire le vie ordinarie del pignoramento.
Un caro saluto.
Avv. Maria Ferrara
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