Cara lettrice, la riforma Cartabia prevede che il minore che abbia compiuto gli anni dodici, ed anche di età inferiore ove capace di discernimento, è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano, ma ciò non significa assolutamente che il Giudice deciderà esclusivamente in base a quanto il ragazzo riferirà.
Le volontà del minore verranno certamente prese in considerazione ma insieme a tanti altri fattori.
A tal proposito si consideri che le l’art 473 bis che disciplina l’ascolto del minore prevede, tra le altre cose, che le opinioni del ragazzo debbano essere prese in considerazione tenuto conto della sua età e del suo grado di maturità. E’ chiaro dunque che il giudice avrà il delicato compito di valutare se, in che misura e con quali modalità dar seguito agli intendimenti del minore ascoltato.
Un caro saluto
Avv. Maria Ferrara
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Foto di Oliver Ragfelt