Buongiorno,
per darLe una risposta precisa occorrerebbe avere qualche informazione in più, in linea generale posso dirLe quanto segue:
Il riconoscimento del figlio può essere effettuato in un qualunque momento successivo alla nascita, davanti all’ Ufficiale di Stato Civile, su appuntamento, per testamento o per atto pubblico davanti ad un notaio.
- per il riconoscimento di figli di età inferiore ai 14 anni, è necessario il consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio, quale condizione di validità del riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. In caso di mancanza del consenso, il genitore interessato potrà ricorrere al Tribunale Ordinario competente.
- per il riconoscimento del figlio che abbia compiuto i 14 anni è necessario l’assenso del figlio, quale condizione di efficacia affinchè il riconoscimento possa produrre effetti
Una cosa è molto importante, Non è possibile procedere al riconoscimento quando quest’ultimo osti con lo stato di figlio, già acquisito dalla persona da riconoscere, cioè quando sia stata già riconosciuta da un altro soggetto, dovendo in tal caso procedersi dapprima al disconoscimento per poi seguire la procedura.
Spero di averLe chiarito un po’ le idee.
Un caro saluto.
Avvocato Maria Ferrara
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