Gentile mamma,
la situazione che descrive è certamente piuttosto complessa in quanto si intrecciano due diversi ordini di problemi: il primo riguarda la gestione di un bambino fra genitori non più conviventi; il secondo, più complicato e che in parte assorbe il primo, riguarda il fatto che, nel suo caso, il papà della bambina è di altra nazionalità e vive all’estero.
Questo secondo aspetto non solo può rendere difficoltoso trovare un accordo circa le modalità di frequentazione fra genitore non convivente e il proprio figlio, ma può comportare l’allungarsi dei tempi nell’eventualità che si intraprenda una procedura Giudiziaria.
Mi preme dirLe però che, aldilà delle difficoltà che potrà incontrare, ritengo fondamentale, soprattutto in casi come il Suo, che si giunga ad ottenere un provvedimento giudiziale che detti statuizioni precise. E ciò principalmente nell’interesse del minore.
Questo non significa necessariamente che tali statuizioni debbano esservi imposte, nel caso in cui Lei e il Suo ex compagno (magari con l’ausilio di Legali preparati) riusciste a trovare un accordo e questo fosse ritenuto legale e razionale dall’Autorità Giudiziaria, le vostre scelte verrebbero recepite nel provvedimento e, dunque, sarete stati Voi stessi a definire le regole del vostro rapporto.
Lei accenna ad una difficoltà quasi totale di dialogo con il Suo ex compagno, ma non rinunci a priori alla possibilità di trovare un punto di incontro, spesso con l’aiuto di persone competenti si riesce a far breccia dentro fortezze che sembravano invalicabili.
Nei casi più difficili, in cui proprio non si riesca a raggiungere alcun accordo, ricorrere all’Autorità Giudiziaria diventa ancora pi importante, poiché lasciare le cose al caso rischia di portare al complicarsi dei rapporti.
Detto questo, occorre tornare al nocciolo della questione: paesi diversi hanno spesso normative diverse e ciò anche in materia di diritto di famiglia.
Possono variare di paese in paese tanto le norme in materia affidamento e visita, quanto tutte le questioni correlate (decisioni riguardo all’istruzione del minore, gestione degli eventuali beni ecc.)
Ora, nel Suo caso, l’Austria è un paese appartenente all’Unione Europea e dunque, per vari motivi di carattere normativo, la situazione è un po’ meno complicata rispetto a contesti che coinvolgono paesi extra UE.
Per fare qualche esempio, internamente alla UE nelle situazioni in cui sono coinvolti più paesi, il Tribunale competente in materia di responsabilità genitoriale è quello del paese in cui risiede abitualmente il minore. Inoltre, le decisioni giudiziarie sulla responsabilità genitoriale adottate in un paese dell’UE sono riconosciute dai Giudici degli altri paesi dell’Unione.
Mi creda, non sono aspetti di poco conto e tanti altre questioni normative vanno valutate quando ci si approccia a contesti come quelli che Lei descrive, oltre ad un’attenta valutazione del caso concreto.
Vista la complessità della situazione, mi sento in dovere di consigliarLe di rivolgersi ad un avvocato che abbia un’esperienza specifica in questioni di diritto internazionale e di farlo il prima possibile.
Eviti di farsi trovare impreparata perché potrebbe essere proprio il Suo ex compagno a decidere di muoversi giudizialmente o , ancor peggio, a passare alle vie di fatto arrivando a trattenere la minore o a porre in essere condotte poi difficili da contrastare, anche quando si è nel pieno delle ragioni. Non è mia intenzione spaventarla, sicuramente non sarà il Suo caso, ma è un aspetto che occorre prudentemente tenere in considerazione.
Comprendo le Sue preoccupazioni circa i i costi di un’assistenza legale, posso ricordarLe a tal proposito che esiste nel nostro ordinamento un istituto che si chiama Patrocinio a spese dello Stato: chi ha un reddito inferiore ad una certa soglia può chiedere che gli venga assegnato un difensore le cui spese verranno poi sostenute dallo Stato. Al richiedente viene domandato di compilare un modulo in cui specificherà la natura del proprio problema e indicherà il proprio reddito. Una commissione valuterà il caso e, qualora ritenga che sussistano i presupposti, assegnerà al richiedente un Legale con specifiche competenze.
Se poi Lei dovesse conoscere un avvocato di cui si fida e che sia iscritto alle liste del gratuito patrocino, potrà domandare che Le venga assegnato proprio quel professionista.
Si rivolga al Tribunale della Sua città e sapranno indirizzarla.
In merito ad una delle questioni che Le sta giustamente a cuore, e cioè la tutela del rapporto che si sta creando tra la bambina e il Suo attuale marito, posso dirLe che la giurisprudenza italiana si sta gradualmente orientando verso il riconoscimento del diritto del bambino a mantenere vivi quei rapporti che nella Sua vita rivestono una certa importanza.
Sarebbe dunque una strada a dir poco tortuosa, ma comunque percorribile, quella di tentare, e dico tentare, di ottenere una qualche salvaguardia di questo rapporto.
Cara signora, il Suo ex compagno è comunque il padre della bambina e pertanto la legge tende a tutelare questo legame.
Ora, vi sono casi estremi, e non posso dire se il Suo sia uno di questi in quanto non lo conosco a fondo, in cui i Giudici arrivano a riconoscere che il genitore naturale (padre o madre che sia) non sia in grado di prendersi cura del bambino o addirittura che la sua presenza possa essere dannosa per il minore, adottando i conseguenti provvedimenti. Ma , ripeto, sono situazioni davvero estreme.
L’augurio è sempre quello che un legame importante come quello tra genitore e figlio possa trovare il modo per essere vissuto, seppure con tutte le difficoltà concrete e logistiche in cui ci si viene a trovare.
Spero di averLe fornito degli spunti utili che, mi auguro, vorrà approfondire con professionisti di Sua fiducia.
Un caro saluto e, se Vorrà, mi tenga informata.
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