Cara lettrice,
avendo lei un legale che la segue e che conosce la questione, ovviamente, la cosa più opportuna sarebbe in primis sentire il suo parere, è possibile, infatti, che il mancato versamento sia legittimo (dipende dal contenuto della sentenza e da altri fattori tecnici).
Se, effettivamente, non vi sono ragioni giuridiche idonee, ritengo possa essere comunque utile, oltreché opportuno, mettersi in contatto con l’azienda per comprendere cosa stia accadendo per mezzo di una raccomandata. Solo successivamente valuterei azioni giudiziarie (sempre lunghe e costose per chi le intraprende e dunque evitabile nel limite del possibile).
Per rispondere in modo più preciso alla sua domanda, se il datore di lavoro persiste nell’adempimento (e non ha ragioni legittime e lecite per farlo), è proprio la legge a stabilire che il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento. Per azioni esecutive si intendono, per capirci, le varie forme di pignoramento.
Quanto al profilo penale, direi che in questo momento, sulla base di quanto Lei mi racconta, non vi sono presupposti idonei per una denuncia al suo ex marito, ma, ovviamente, non ho tutti gli elementi per valutare nel dettaglio il suo caso.
In generale, la invito alla lettura di un mio precedente articolo che approfondisce proprio gli aspetti penali connessi al mancato versamento di mantenimento ai figli.
https://www.torinobimbi.it/articoli/mancato-versamento-del-mantenimento-ai-figli-scatta-carcere.html
Un caro saluto