Buongiorno Maria,
probabilmente lei si riferisce ad una delle novità introdotte dalla riforma Cartabia che prevede la possibilità di proporre contestualmente con lo stesso atto davanti allo stesso giudice la domanda di separazione e quella di divorzio.
Occorre precisare, però, che la domanda di divorzio sarà procedibile e dunque il giudice si potrà pronunciare su di essa solo decorso il termine di 12 mesi (o 6 mesi se la separazione era consensuale) dal passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Per comprendere meglio come ciò può avvenire in termini pratici, ad oggi possiamo riferirci ad una decisione del Tribunale di Milano che per la prima volta ha applicato la Riforma Cartabia (sentenza depositata il 9 maggio scorso); il predetto Tribunale, pronunciando la separazione consensuale tra due coniugi che, attraverso lo stesso ricorso, avevano chiesto che venisse pronunciato anche il divorzio, dopo avere provveduto a pronunciare la separazione, ha chiesto ai coniugi di comunicare mediante note scritte, trascorsi sei mesi, la loro volontà a non riconciliarsi, ricevute tali note il Tribunale si pronuncerà sul divorzio senza che sia necessario un altro ricorso.
Mi preme dire che la materia è ancora in divenire, essendo recentissima non abbiamo ancora orientamenti giurisprudenziali che si possano considerare consolidati.
Un caro saluto
Avv. Maria Ferrara
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Foto di copertina di Edward Cisneros