Gentile sig.ra,
non vi sono norme specifiche sull’argomento ma posso riferirLe che i giudici cui vengono sottoposte questioni di questo tipo sono soliti valutare ogni singola situazione familiare e, in base ai tantissimi fattori che la caratterizzano, vanno a modulare la presenza del “nuovo/a” compagno/a nella vita del minore, ciò avendo come punto fermo l’esclusivo interesse del bambino.
Tra i tanti elementi che vengono valutati, un fattore molto importante è certamente il tempo, ossia da quanto tempo i genitori sono separati e da quanto tempo invece duri la nuova convivenza, inoltre diverso è il caso di genitori separati da quello in cui sia già intervenuto il divorzio.
Se posso dirLe che, in generale, la tendenza è quella di favorire la frequentazione (purché non pregiudizievole) tra i bambini e i nuovi compagni dei genitori in modo che la vita del minore sia il più possibile fluida e senza particolari appesantimenti e, soprattutto, per evitare di frapporre ostacoli che poi inevitabilmente possono incidere sul rapporto con il genitore che ha trovato il nuovo compagno o la nuova compagna, si deve anche considerare che, in casi come quello che Lei ha prospettato, se la mamma si rendesse disponibile a stare con il figlio nelle giornate in cui il papà non può (sebbene fossero in linea di massima i giorni che “spetterebbero” al padre), probabilmente tale richiesta verrebbe seriamente presa in considerazione.
Il senso è: compatibilmente con una logistica negli spostamenti che non arrechi troppo disturbo al bambino, perché lasciare il minore con altri (sebbene persone fidate, parenti, amici o tate) quando può stare con i propri genitori? Ma, ripeto, ogni situazione va valutata singolarmente.
Spero di averLe dato qualche chiarimento o spunto di riflessione.
Un caro saluto.
Avvocato Maria Elena Ferrara
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