Buongiorno,
La norme di riferimento in materia di riconciliazione che può eventualmente ricordare a chi troverà allo sportello sono: Art. 63 comma 1 – lettera “g”, D.P.R. 396/2000; Artt. 154, 157 c.c.
In breve, l’ufficio competente è quello dello “Stato Civile” del Comune presso cui è stato contratto il matrimonio; la riconciliazione per essere opponibile ai terzi deve necessariamente essere annotata sull’atto di matrimonio previa iscrizione nei registri di Stato Civile di una congiunta dichiarazione resa dai coniugi.
Spero di esserle stata utile