3 Marzo 2019 L'ESPERTO RISPONDE

Avv. Maria Ferrara

Titolare dello Studio professionale MF Legal Office che offre assistenza e consulenza legale sia in ambito giudiziario che conciliativo, con particolare riferimento al diritto di famiglia. Appassionata del proprio lavoro e “preda” di un guizzo creativo che la porta alla ricerca continua di nuove esperienze. Riceve su appuntamento nel suo studio di Via Baltimora, 90 a Torino tel. 011/197.193.38

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Riconciliazione dopo una separazione

Buonasera,
ho fatto una separazione consensuale e a distanza di un anno con mia moglie ci siamo ricongiunti.
Adesso chiediamo al comune di competenza il ricongiungimento, ma ufficiale di competenza si rifiuta di fare ciò, dicendo che non spetta al comune ciò…
Come posso fare per far valere i miei diritti
Grazie.

Buongiorno,
La norme di riferimento in materia di riconciliazione che può eventualmente ricordare a chi troverà allo sportello sono: Art. 63 comma 1 – lettera  “g”, D.P.R. 396/2000; Artt. 154, 157 c.c.

In breve, l’ufficio competente è quello dello “Stato Civile” del Comune presso cui è stato contratto il matrimonio; la riconciliazione per essere opponibile ai terzi deve necessariamente essere annotata sull’atto di matrimonio previa iscrizione nei registri di Stato Civile di una congiunta dichiarazione resa dai coniugi.

Spero di esserle stata utile

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