Buongiorno,
in primo luogo occorre tenere distinte le conseguenze penali da quelle civili.
Sotto il profilo strettamente penale, in caso di ex conviventi, potrebbe configurarsi il reato di cui all’art. 570 per la cui integrazione, però, a differenza del 570 bis applicabile solo agli ex coniugi, non è sufficiente il mancato versamento di una somma di denaro ma un ulteriore requisito, ossia aver fatto mancare ai figli i mezzi economici minimi necessari per la soddisfazione delle esigenze elementari di vita (si tratta proprio del minimo per sopravvivere).
Se questo sia il suo caso o meno, con le poche informazioni a disposizione, non sono in grado di valutarlo. Il fatto di tenere i minori presso di se per alcuni giorni a settimana certamente depone a suo favore ma potrebbe non essere sufficiente.
Dal punto di vista civilistico però le cose sono un po’ diverse, entrambi i genitori hanno l’obbligo di mantenere i figli anche se non lavorano, il Giudice eventualmente interpellato deciderà le modalità e il quantum del mantenimento, sulla base di una valutazione in concreto della realtà familiare. Il Giudice potrebbe ritenere sufficiente il mantenimento diretto (cioè provvedere in concreto alle esigenze dei minori per il tempo in cui li si ha con sé) oppure, potrebbe ritenere necessaria una integrazione mediante assegno periodico da parte di uno dei due genitori, ma, ripeto, per fare delle previsioni occorre conoscere a fondo il caso.
Mi sento di consigliarle di consultare un professionista, sono situazioni complicate i in cui civile e penale si intrecciano e andrebbero gestite con un aiuto competente.