Gentile lettrice/lettore,
la norma contenuta nella legge sul divorzio prevede che non si possano versare all’ex coniuge creditore oltre la metà delle somme dovute al dipendente (se si tratta di azione che coinvolge il datore di lavoro), comprensive anche degli assegni e dei emolumenti accessori.
Il limite del 50% riguarda lo “stipendio” (in caso di richiesta al datore di lavoro) non l’assegno di mantenimento.
Facciamo il caso che il datore di lavoro debba al proprio dipendente 1400 euro mensili tra stipendio e varie, l’importo massimo che dovrà versare all’ex coniuge che faccia la richiesta sarà di 700 euro , ossia la metà di detto “stipendio”.
Pertanto, rimanendo nell’esempio, in caso di assegno di mantenimento di importo inferiore o uguale a 700 euro l’ex coniuge sarà interamente soddisfatto; nel caso, invece, l’assegno di mantenimento superi i 700 euro, allora l’ex dovrà attivare altre procedure aggiuntive e diverse per ottenere la differenza.
Spero di aver chiarito un po’ meglio il punto.
Un caro saluto.
Avv. Maria Ferrara
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