Gentile lettrice,
Lei menziona il termine “affido”, ma sembra che la sua richiesta riguardi più che altro la possibilità di escludere il padre biologico di sua figlia dal ruolo di genitore, a favore del suo attuale compagno.
Se ho ben interpretato la sua domanda allora inizio col dirle che la situazione è molto complessa sul piano procedurale e molto delicata anche per le notevoli implicazioni e ricadute sulla bambina.
Giusto per dare un’idea, consideri quanto segue.
Se il padre biologico fosse disposto a dare il proprio consenso, si potrebbe considerare la possibilità di un’adozione in casi particolari da parte del suo compagno, come previsto dall’art. 44 della Legge n. 184/1983. Questa forma di adozione permette al partner del genitore di adottare il figlio dell’altro. Tale adozione richiede, tra le altre cose, il consenso sia del genitore biologico sia del minore, se ha già compiuto 12 anni e l’iter ha una sua complessità.
Se invece il padre biologico non dovesse dare il consenso, le cose si complicano ulteriormente, l’unica opzione per conferire un ruolo giuridico esclusivo al suo attuale compagno sarebbe quella di richiedere la decadenza della responsabilità genitoriale del padre biologico e solo successivamente valutare la strada dell’adozione.
La decadenza, però, viene disposta dal Tribunale solo in situazioni estreme, quando ci sono gravi violazioni dei doveri genitoriali, come abbandono, comportamenti dannosi per il benessere del minore o totale indifferenza nei confronti della figlia. Si tratta di una procedura molto complessa che richiede, spesso, il supporto di relazioni dei servizi sociali o di esperti.
Questi sono giusto accenni per prospettare la complessità del problema; in casi simili non si può proprio prescindere dal sostanzioso supporto di un legale anche solo per iniziare a capire come muoversi.
Un caro saluto
Avv. Maria Ferrara
mariaelena.ferrara@gmail.com
Foto di copertina di Kelly Sikkema
